In caso di licenziamento collettivo o collocamento in mobilità, qualora il datore di lavoro abbia motoivato la scelta in forza di un solo criterio selettivo e questa sia stata approvata dalle organizzazioni sindacali, detto criterio deve comunque ess

In tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui al nono comma dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale con cui dà inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti- sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e non lui – avrebbero dovuto essere collocati in mobilità e licenziati”. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 23275 dell’8 novembre 2007. Con la predetta sentenza la S.C. ha rigettato il ricorso, promosso dall'azienda, contro la pronuncia della corte territoriale che dichiarava l'illeggittimità del licenziameno collettivo in ragione della genericità dell'unico criterio selettivo (professionalità non più compatibili con le esigenze tecnico-produttive) posto a fondamento del provvedimento.

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