Indennità di buonuscita dipendenti Poste Italiane

L'articolo 1 della legge 87/1994, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione a una determina percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciscun anno di servizio. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26949)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMMISSARIO AD ACTA GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA PER I LAVORATORI DELLA SOCIETA' " PO. IT. S.P.A.", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

GI. GU.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 979/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/06/04 R.G.N. 2273/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 ottobre 2000, il Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l' Ip. era stato condannato al pagamento della somma di lire 4.657.284 (oltre interessi), in favore di Gi. Gu., a titolo di ricalcolo della indennita' integrativa speciale, secondo il lavoratore corrisposta in misura inferiore al dovuto (e cioe' senza l'abbattimento della quota della i.i.s. dal 60% al 48%).

Avverso tale decisione il Commissario ad acta della sopravvenuta Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori della Societa' " Po. It. S.p.A." proponeva gravame dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che, per quanto ancora interessa in questa sede, con sentenza del 24 febbraio - 9 giugno 2004, richiamata la normativa di riferimento, rigettava l'impugnazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Gestione Commissariale sopra indicata, con un unico motivo.

La parte intimata non si e' costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge 29 gennaio 1994, n. 87 articolo 1 nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 articoli 3 e 38 sostiene che la prevista computabilita' parziale dell'indennita' integrativa speciale, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, non esclude che la quota computabile venga utilizzata nella sola misura dell'80%, al pari di ogni altro emolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ultima indennita'.

Il ricorso e' fondato, alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte in materia (cfr., tra le tante, Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624), al quale il Collegio si riporta.

Pure in quest'ottica, giova, comunque, riferire, per la migliore comprensione della questione in oggetto, le disposizioni di cui consta il quadro normativo di riferimento.

La norma piu' recente dispone che "... l'indennita' integrativa speciale, di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OP.), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento".

Le altre due, rispettivamente, dispongono che l'indennita' di buonuscita " ... e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'articolo 38, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo 3.

Per la determinazione della base contributiva ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva..."; e che "la base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni.......Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale". Da queste disposizioni e' dato enucleare due distinte nozioni, riferibili al coacervo degli emolumenti utili per la determinazione dell'indennita' di buonuscita. Rileva, in primo luogo, la nozione di "base di calcolo", alla quale fa riferimento testuale la legge del 1994; ad essa si affianca quella di "base contributiva", alla quale fanno riferimento testuale le norme del Decreto del Presidente della Repubblica del 1973.

Non si tratta di nozioni equivalenti, perche' corrispondono ad altrettante operazioni necessarie per pervenire alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita, nel senso che la determinazione della base di computo consta dell'individuazione degli emolumenti utili ai fini della composizione lorda della base contributiva, mentre la determinazione di quest'ultima avviene computando la quota netta (80%) di tali emolumenti che e', poi, effettivamente da prendere in considerazione per la suddetta liquidazione.

Questa differenza, ancorche' attraverso una diversa terminologia, e' contemplata nell'ambito anche dal combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 articoli 3 e 38 la' dove contrappone la "determinazione" della base contributiva (intesa come individuazione degli emolumenti da prendere in considerazione) alla "consistenza" della stessa (intesa come quota del coacervo delle componenti). La legge del 1994 imponendo che l'indennita' integrativa speciale sia, in una data percentuale, inclusa nella "base di calcolo" dell'indennita' di buonuscita, innova, dunque, limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente la prima di tali indennita' dal novero degli emolumenti computabili ai fini della determinazione della base contributiva (cioe', come dianzi precisato, ai fini dell'individuazione delle singole componenti di quest'ultima), mentre lascia immutate quelle in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, vale a dire quelle intese a fissare la percentuale di utilizzazione delle dette componenti.

Che sia questa la portata della norma piu' recente e' reso palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini dei diversi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con applicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre componenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti gia' anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante l'ampliamento di tale base, restino "determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili".

Ulteriore conferma di questa interpretazione puo' trarsi dalla vicenda normativa concernente l'ampliamento della base contributiva dell'indennita' di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilita'.

La Legge n. 75 del 1980 articolo 2 ha, invero, stabilito che "con effetto dal 1 giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 articolo 38 alla Legge 14 dicembre 1973, n. 829, articolo 36 n. 1), nonche' alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale".

La tecnica di redazione della norma pone chiaramente in luce la diversa valenza dei due momenti: quello della previsione di astratta utilita' dell'emolumento ai fini della determinazione del coacervo computabile, e quello dei limiti concreti di utilizzabilita', che discendono dall'applicazione dei criteri legali di quantificazione della base contributiva; l'una riguarda la mensilita' supplementare nella sua interezza (e non in una percentuale limitata, come quella stabilita dalla Legge del 1994, per l'indennita' integrativa speciale), gli altri derivano dalla richiamata operativita' della disposizione generale che quantifica la base contributiva nella misura dell'80% dell'insieme degli emolumenti computabili. Argomenti dirimenti, infine, non possono trarsi dalla circostanza che la Legge n. 87 del 1994 articolo 2 impone il contributo previdenziale sull'intera quota del 60% dell'indennita' integrativa speciale, fissata, nei sensi anzidetti dal precedente articolo 1.

In un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio di solidarieta', la quantificazione delle prestazioni (nel cui ambito puo' collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennita' di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva), non e' rigidamente ancorato alla redditivita' della massa contributiva, e puo', quindi, legittimamente verificarsi secondo la ragionevole discrezionalita' del legislatore, un difetto di piena ed assoluta corrispondenza fra l'entita' della retribuzione imponibile e la concreta utilita' garantita all'assicurato dai correlativi versamenti (v. Corte Cost. 30 giugno 1994, n. 264;; Id., 26 maggio 1989 n. 307; Id. 11 luglio 1989 n. 388; Id. 4 maggio 1984 n. 133).

In quest'ottica, devono ritenersi valutazioni spettanti e riservate al legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia del ed. diritti sociali, essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilita' e di relativa priorita' nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, naturalmente, la garanzia della misura minima essenziale di protezione (v. Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti: ma questi, nella specie, manifestamente non subiscono alcun vulnus per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la restrizione di siffatti diritti (v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 138; Id., 31 marzo 1995, n. 103). Vero tutto cio', puo' enunciarsi il principio di diritto per cui "la Legge 29 gennaio 1994, n. 87 articolo 1 nello stabilire l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione ad una determinata percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennita' integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita' di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio".

A questo principio non si e' attenuto la Corte d'appello di Roma e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non sussistendo la necessita' di. ulteriori accertamenti di fatto, la Corte e' legittimata, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., a provvedere direttamente nel merito, e cosi' al rigetto della domanda proposta dal lavoratore in epigrafe nominato per ottenere la condanna della controparte alla corresponsione di differenze del trattamento di fine rapporto, imputabili al computo di una maggior quota dell'indennita' integrativa speciale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza, impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Gi. Gu.. Compensa le spese dell'intero processo.

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