Indennità di malattia, in caso di malattia insorta nel periodo di ferie

La disciplina normativa che regolamenta le modalità di pagamento dell'indennità di malattia, anche per la malattia insorta durante il periodo di ferie, prevede l'erogazione del trattamento di malattia mediante anticipazione da parte del datore di lavoro (per conto dell'ente previdenziale che sopporta l'onere definitivo della prestazione a partire dal quarto giorno), e l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, e di restituirle all'Istituto, ovvero di comunicare a quest'ultimo l'impossibilità del recupero onde consentire all'ente previdenziale di provvedere direttamente alla ripetizione (art. 1 terzo comma, d.l. n. 663 del 1979 cit.). L'attivazione, da parte del datore di lavoro, del meccanismo di anticipazione della prestazione e conguaglio della stessa costituisce il presupposto dell'imputazione a indennità di malattia delle somme erogate nel relativo periodo, a seguito della sopravvenienza dell'infermità, come anche dell'eventuale ripetizione delle prestazioni di malattia indebitamente erogate, non potendo conseguire, al mancato assolvimento degli obblighi di attivazione del descritto procedimento, la facoltà del datore di lavoro che, come nella specie, abbia originariamente negato l'anticipazione dell'indennità di malattia e contestato, in giudizio, il riconoscimento dell'infermità, di convertire unilateralmente il titolo dell'erogazione e pretendere, in conseguenza, la restituzione degli importi retributivi siccome divenuti "sine titulo", né potrebbe conseguire una ripetizione parziale - in relazione ad un'eventuale eccedenza fra importo retributivo e indennità di malattia - ad una diversa e nuova imputazione delle medesime somme a titolo di indennità di malattia, dopo che sull'originaria imputazione retributiva, ribadita con il persistente disconoscimento dello stato di malattia, si sia fondato, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ., l'affidamento del lavoratore. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 novembre 2007, n. 24712)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 15 del 20 febbraio 2004 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Pordenone (pronunciata in sede di rinvio ex articolo 383 c.p.c., comma 3, per mancata evocazione in giudizio dell'INPS) che, accogliendo la domanda proposta da Oj. Fr., dipendente della El. Za. s.p.a., ne aveva dichiarato il diritto a godere delle ferie in relazione ai giorni di malattia (10-16 agosto) per i quali aveva dovuto interrompere le ferie dell'anno 1992, ovvero a ricevere dall'azienda la corrispondente indennita' sostitutiva delle ferie, e aveva invece respinto le domande riconvenzionali della medesima azienda intese ad ottenere dal lavoratore la restituzione dell'importo corrisposto per retribuzione feriale ovvero la differenza fra tale importo e quanto eventualmente imputabile per indennita' di malattia e, in quest'ultima ipotesi, a vedersi rimborsata dall'INPS la quota di indennita' spettante all'Istituto e anticipata dal datore di lavoro ai sensi della Legge n. 138 del 1943.

In relazione a tali pretese riconvenzionali, residuate nel giudizio d'appello proposto dall'azienda a seguito dell'acquiescenza da questa prestata in ordine al riconoscimento del diritto del dipendente a godere dei sette giorni di ferie, la Corte territoriale ha osservato che in ogni caso la datrice di lavoro non poteva sottrarsi all'obbligazione di far fruire al dipendente le ferie non godute o, in alternativa, a pagargli l'indennita' di malattia, mentre ogni diritto di rimborso o conguaglio nei confronti dell'Istituto previdenziale doveva escludersi essendo ormai maturata la prescrizione annuale di cui alla predetta Legge n. 138 del 1943 articolo 6.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la El. Ho. Pr. It. s.p.a. (gia' El. Za. s.p.a.) deducendo due motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Il lavoratore resiste con controricorso, mentre l'INPS ha solo depositato procura ai propri difensori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2033, 2099, 2110 c.c., e della Legge n. 33 del 1980, articolo 1, nonche' vizio di motivazione. Si lamenta che i Giudici di merito abbiano erroneamente respinto la riconvenzionale proposta nei confronti del lavoratore, osservandosi, in particolare, che dai riconoscimento giudiziale dello stato di malattia intervenuto durante le ferie derivava necessariamente che la somma retributiva corrisposta per il periodo 10-16 agosto 1992 veniva a costituire un indebito essendo venuto meno il titolo di erogazione, con conseguente obbligo del dipendente di restituire l'integrale somma percepita come retribuzione feriale, ovvero, in alternativa, che tale somma poteva essere ritenuta dallo stesso dipendente a titolo di indennita' di malattia, con il conseguente diritto della societa' di ottenere il rimborso della differenza fra l'importo retributivo corrisposto e quello ritenuto a titolo di indennita' di malattia; si osserva, al riguardo, che l'eventuale prescrizione del diritto all'indennita' predetta, cosi come ritenuta dai Giudici di merito, escluderebbe in radice il diritto del lavoratore di trattenere la somma o di imputarla al diverso titolo di indennita' di malattia.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 138 del 1943 articolo 6 della Legge n. 33 del 1980, articolo 1, e dell'/A> articolo 2033 c.c.. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto della societa' al rimborso o al conguaglio delle somme erogate per indennita' di malattia (secondo l'imputazione delle stesse a tale titolo), dato che la prescrizione non poteva decorrere in data anteriore a quella di effettiva erogazione e che il termine applicabile non poteva essere quello annuale della Legge n. 138 del 1943 articolo 6 valevole solo per la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennita' di malattia e non anche per il diritto dell'impresa ad ottenere dall'INPS il rimborso o il conguaglio delle somme anticipate per conto dell'ente previdenziale.

Il primo motivo non e' fondato.

In base alla sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 616, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 2109 c.c., per contrasto con l'articolo 36 Cost., la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso. Ne consegue che anche in tale ipotesi trova applicazione la disciplina normativa che regolamenta le modalita' di pagamento dell'indennita' di malattia, configurandosi, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennita' all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa e di comunicare all'INPS nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo del trattamento erogato con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto (v. Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 articolo 1 commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Nell'ambito di questo meccanismo, che realizza l'erogazione del trattamento di malattia mediante anticipazione da parte del datore di lavoro (per conto dell'ente previdenziale che sopporta l'onere definitivo della prestazione a partire dal quarto giorno), si inquadra anche l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, e di restituirle all'Istituto, ovvero di comunicare a quest'ultimo la impossibilita' del recupero onde consentire all'ente previdenziale di provvedere direttamente alla ripetizione ( Decreto Legge n. 663 del 1979 cit., articolo 1, comma 3).

Cio' posto, mette conto osservare che l'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo sopra descritto - di anticipazione della prestazione e conguaglio della stessa - costituisce il presupposto della imputazione a indennita' di malattia delle somme erogate nel relativo periodo, a seguito della sopravvenienza dell'infermita', come anche dell'eventuale ripetizione delle prestazioni di malattia indebitamente erogate: al mancato assolvimento degli obblighi di attivazione del descritto procedimento non puo' dunque conseguire, nella fattispecie in esame, la facolta' della societa' datrice di lavoro, che aveva originariamente negato l'anticipazione dell'indennita' di malattia e ha contestato anche in giudizio il riconoscimento dell'infermita', di convenire unilateralmente il titolo dell'erogazione e pretendere, in conseguenza, la restituzione degli importi retributivi siccome divenuti sine titulo; ne' potrebbe conseguire una ripetizione parziale - in relazione ad un'eventuale eccedenza fra importo retributivo e indennita' di malattia (nella specie, peraltro, rimasta sfornita di prova, anche con riguardo alla sussistenza o meno di integrazioni contrattuali della detta indennita' alla stregua del Decreto Legge n. 663 del 1979 cit., articolo 1, comma 1) - ad una diversa e nuova imputazione delle medesime somme a titolo di indennita' di malattia, dopo che sulla originaria imputazione retributiva, ribadita con il persistente disconoscimento dello stato di malattia, si era fondato, ai sensi dell'articolo 1193 c.c., l'affidamento del lavoratore. Non rileva, infine, che il lavoratore, a seguito della decisione giudiziale, abbia potuto aggiungere all'importo corrisposto per ferie retribuite un ulteriore periodo feriale, ovvero la indennita' sostitutiva delle ferie, dato che la duplicazione e' inimitabile all'indicato comportamento dell'azienda, alla quale e' imputabile anche la perdita del trattamento di malattia da parte del lavoratore.

Infondato e' anche il secondo motivo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la societa' non puo' esigere dall'ente previdenziale il rimborso di una quota di indennita' di malattia mai anticipata, secondo le previste procedure di attivazione, ovvero di somme corrisposte al lavoratore ad altro titolo e non piu' imputabili a titolo di prestazione previdenziale; e, d'altra parte, in relazione alla medesima prestazione l'Istituto ebbe ad eccepire comunque la prescrizione annuale e la relativa statuizione di estinzione del diritto del lavoratore contenuta nella sentenza impugnata, fondata anche su tale ratio decidendo, non e' stata censurata in questa sede, essendosi denunciata esclusivamente l'erronea applicazione del termine annuale di prescrizione anche al diritto del datore di lavoro ad ottenere dall'Istituto il rimborso dell'indennita' di malattia: denuncia che si rivela dunque ininfluente e inammissibile.

In conclusione, il ricorso e' respinto.

Giusti motivi, fra cui la complessita' della materia, inducono a compensare le spese del giudizio di legittimita' nei confronti del lavoratore intimato, mentre non occorre provvedere sulle spese nei confronti dell'Istituto, che non ha svolto attivita' difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti di Oj.Fr.; nulla per le spese nei confronti dell'INPS.

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