L'accettazione della revoca del liceniamento può essere espressa in forma tacita ma deve risultare in modo non equivoco

La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta. Ne consegue che anche l'accettazione della revoca del licenziamento è ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di comportamenti commissivi od omissivi del lavoratore.Ttuttavia poichè la predetta accettazione comporta una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento, è necessario ricostruire la volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, in termini certi. La volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio deve risultare in modo inequivoco.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2001, Mi.Ni. si rivolgeva al Tribunale di Bari chiedendo, per quanto ancora interessa in questa sede, che venisse accertata la nullita', l'inefficacia e l'illegittimita' del licenziamento intimatogli, con condanna della Ci. di. Ba. Ho., quale societa' cessionaria del complesso aziendale della societa' Ca. di. Cu. Ri., alla immediata reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura di cui alla Legge n. 300 del 1970 articolo 18;

Il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla Ca. di. Cu. e condanna la Ci. di. Ba. Ho. alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

La sentenza veniva appellata da entrambe le societa' e la Corte di Bari, riuniti i procedimenti, rigettava gli appelli.

Osservava la Corte territoriale a sostegno del decisum che la revoca del licenziamento non poteva considerarsi efficace per essere intervenuta dopo che l'intimazione aveva raggiunto il suo effetto e per mancata accettazione della parte lavoratrice.

Osservava ancora che la percezione del trattamento CIGS a zero ore non poteva essere equiparata ad accettazione della revoca del licenziamento poiche' la prestazione era effettuata dall'Istituto, senza alcun contatto tra le parti del rapporto che la datrice di lavoro voleva ripristinare.

Osservava altresi' che, in presenza del rifiuto di accettare la revoca del licenziamento, opposto da lavoratori (il cui numero non veniva precisato) i quali avevano richiesto l'erogazione del beneficio previdenziale a titolo di trattamento di mobilita' anziche' di trattamento CIGS, "riesce difficile sostenere che...vi sia stata una accettazione tacita della revoca del licenziamento per fatti concludenti". Ravvisava quindi un interesse della parte lavoratrice, in quanto titolare di un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento dell'azienda, di giovarsi della garanzia di continuazione del rapporto con il cessionario e transitare comunque nell'organico della cessionaria.

Osservava ancora, con riferimento al disposto della Legge 29 dicembre 1990, n. 48, articolo 47, comma 5, che l' articolo 2112 c.c., risultava applicabile, ancorche' la cessione fosse avvenuta da parte di un'azienda in amministrazione straordinaria, posto che non ricorreva la condizione della sospensione dell'attivita' produttiva e l'accordo sindacale per il mantenimento anche parziale dei livelli occupazionali era viziato sotto diversi profili in quanto intervenuto su materia gia' definita e "improduttivo di qualsiasi effetto dei confronti dell'istante non potendosi sostenere la tesi dell'efficacia riflessa dello stesso, a discapito di tutti i lavoratori aderenti alle OO.SS. stipulanti l'accordo medesimo".

Evidenziava infine che la procedura di mobilita' doveva considerarsi viziata in quanto le comunicazioni inviate risultavano generiche circa le enunciate ragioni della crisi e all'asserita impossibilita' di far ricorso a misure alternative e circa i criteri adottati nella scelta dei lavoratori.

Avverso tale pronuncia, propongono ricorso per Cassazione le societa' CC. Ca. di. Cu. Ri. s.r.l. in amministrazione straordinaria, e CB. Ci. di. Ba. Ho. S.P.A., con distinti atti sulla base di tre complessi e articolati motivi. L'originaria

parte ricorrente resiste con distinti controricorsi.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, proposti dalle due societa', trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso le societa' censurano la sentenza impugnata sul punto relativo alle conclusioni cui essa e' pervenuta in tema di revoca del licenziamento e sulle conseguenze in tema di interesse ad agire, addebitando piu' specificamente alla stessa insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5) nonche' violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3,).

Sostengono le ricorrenti che il giudice d'appello ha violato gli articoli 1321 e ss. c.c. nel momento in cui ha sostenuto che la revoca era inidonea, in mancanza di accettazione, a ricostruire il rapporto di lavoro, facendo cosi' venir meno l'interesse ad agire in capo alla lavoratrice.

Comunque, non poteva contestarsi che vi fosse stata, nel caso di specie, una accettazione tacita da parte del lavoratore della disposta revoca del licenziamento per non avere lo stesso lavoratore mai contestato tale revoca e per avere fruito della cassa integrazione guadagni. Rimarcano ancora le ricorrenti che gli effetti del subingresso ex articolo 2112 c.c. del cessionario nel contratto e la contestuale garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori si determinano sul presupposto della esistenza - alla data del trasferimento di azienda - del rapporto di lavoro; da qui la possibilita' che le vicende - in particolare estintive come il recesso e la sua revoca - del rapporto di lavoro anteriori al trasferimento influiscano sulla cessione di azienda, determinando effetti riflessi nei confronti del cessionario. Pertanto come il licenziamento legittimamente disposto dal cedente escludeva il subingresso ope legis del cessionario del rapporto, cosi' l'accettazione della revoca comportava per il lavoratore - licenziato illegittimamente prima del trasferimento d'azienda - la facolta' di pretendere la reintegrazione nel posto di lavoro al fine di passare alle dipendenze del cessionario; pretesa non piu' azionabile nel caso di mancata accettazione della revoca del licenziamento. Anche con riferimento alla utilizzazione del materiale probatorio la impugnata sentenza non poteva condividersi atteso che per escludere la configurabilita' della tacita accettazione si era fatto riferimento a due elementi: un documento non acquisito al processo (presunta nota in cui la CC. avrebbe comunicato all'Ufficio Politiche de Lavoro della Regione Puglia l'elenco dei lavoratori in contenzioso che non avevano accettato la revoca); e due note inviate a CC. dal suddetto Ufficio (relative l'una alla CC., con la quale si chiedeva che ulteriori nominativi di lavoratori non accettanti la revoca fossero notificati ad esso Ufficio, e l'altra agli stessi lavoratori per notiziarli della trasmissione da parte della societa' di un elenco dei lavoratori non accettanti).

Con il secondo motivo le societa' denunziano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'articolo 2112 c.c., deducendo al riguardo violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). In particolare le ricorrenti sottolineano, tra l'altro, che la Corte ha errato nell'affermare che l'attivita' afferente al complesso aziendale CC. era assoggettata ad autorizzazione e non a concessione amministrativa, e nel non tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui Don e' configurabile un trasferimento d'azienda allorche' l'avvicendamento soggettivo nella titolarita' di questa concerna attivita' imprenditoriali il cui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. Inoltre non poteva condividersi la sentenza impugnata neanche nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile il disposto della Legge n. 426 del 1990, articolo 47, comma 5, - e quindi aveva escluso la validita' degli accordi aziendali del 13 giugno 2000 e del 20 aprile 2001 (con i quali si era concordato che il passaggio non avrebbe riguardato tutto il personale esuberante) - per la mancanza del presupposto della "cessazione dell'attivita'". Con il terzo motivo le societa' ricorrenti addebitano alla decisione impugnata di avere ritenuto che la procedura di mobilita' avesse comportato la violazione di norme di diritto (della Legge n. 223 del 1991 articoli 4, 5 e 24 e Legge n. 236 del 1993, articolo 8) nonche' mancanza ed insufficiente motivazione.

Il primo motivo del ricorso appare fondato in relazione a molte delle censure in esso contenute e, pertanto, va accolto nei termini di cui appresso, conformemente ad altra decisione di questa Corte riguardante identica fattispecie (cfr. Cass. 15129/04).

Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalle societa', la parte controricorrente ha un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. per far valere che la revoca del licenziamento e' insuscettibile di ripristinare in via diretta ed automatica l'originario rapporto lavorativo, atteso che l'accogliere una tale tesi sostenuta dalle societa' - secondo cui a seguito della revoca si perviene ad un ripristino automatico, senza bisogno cioe' di accettazione di detta revoca da parte del lavoratore - avrebbe per il lavoratore stesso comportato l'impossibilita' di impugnare il licenziamento ai sensi dell'articolo 18 stat. Lav..

Non puo' al riguardo sottacersi come l'esistenza dell'interesse non puo' essere condizionata dalla fondatezza nel merito delle ragioni che si intendono far valere. In presenza quindi della suddetta condizione dell'azione, l'indagine da effettuare da questa Corte - perche' logicamente prioritaria rispetto ad ogni altra, cosi' come hanno puntualizzato le ricorrenti - attiene all'avvenuta (o meno) accettazione della revoca del licenziamento, che la CC. in Amministrazione Straordinaria aveva ad essa parte controricorrente intimato in data 11 maggio 2000, per revocarlo, poi, in data 3 luglio 2000, quando ormai vi era stato il trasferimento dalla suddetta CC. alla CB.; trasferimento sulla cui legittimita' e sulla sua assoggettabilita' al disposto dell'articolo 2112 c.c. si controverte.

Orbene, nell'escludere che il lavoratore abbia nel caso di specie accettato la revoca del licenziamento il giudice d'appello e' incorso nella violazione di norme di diritto e nel vizio di insufficiente motivazione.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune, in assenza di un atto di accettazione espressa della revoca del licenziamento, alcune puntualizzazioni di carattere generale sull'accettazione tacita della revoca negoziale e sui requisiti richiesti per la sua configurabilita'.

Va in primo luogo precisato che la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio secondo cui i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la liberta' di forma costituisce - in mancanza di diversa prescrizione legale - significativa espressione. Da qui anche l'ammissibilita' di una accettazione della revoca del licenziamento in forma tacita (o presunta) sulla base di comportamenti (commissivi od omissivi) del lavoratore.

Sotto altro versante va evidenziato che la suddetta accettazione della revoca del licenziamento e' suscettibile di comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento (nel caso di specie a far valere la reintegra nel posto di lavoro ed a rivendicare il diritto ad essere assunto anche dalla CB. quale cessionaria della CC.). Il riconoscimento della effettiva presenza di una siffatta revoca richiede pero' una ricostruzione della volonta' abdicativa - anche attraverso elementi indiziari che assurgano alla dignita' di prova ex articolo 2729 c.c. - in termini certi, nel senso che la condotta del rinunciante attesti in modo univoco la volonta' di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio, e non risulti invece compatibile con altre specifiche ed individuabili motivazioni rilevatrici dell'intento conservativo dei propri diritti (ad esempio, per l'applicazione di tali principi: in tema di superamento del comporto con riferimento alla condotta del datore di lavoro che abbia accettato la ripresa lavorativa del proprio dipendente e per la sua valutazione in termini di rinunzia del suddetto datore di lavoro ad avvalersi del superamento di detto periodo: cfr. Cass. 6 luglio 2000 n. 9032 e Cass. 10 gennaio 1991 n. 267; in tema di accettazione dell'indennita' di preavviso senza riserve ed alla sua significativita' come atto di dismissione a far valere l'illegittimita' del recesso vedi Cass. 25 agosto 1990 n. 8717; per i requisiti richiesti per la configurabilita' di una rinunzia tacita al diritto cfr., infine, per tutte: Cass. 18 giugno 1997 n. 5455).

Alla stregua degli indicati principi la sentenza impugnata si mostra carente sul piano motivazionale e finisce per violare nella valutazione del materiale probatorio anche precise norme giuridiche.

Sotto quest'ultimo aspetto va evidenziato subito che il giudice d'appello - nell'escludere che l'accettazione della cassa integrazione guadagni potesse assumere alcun valore ai fini della configurabilita' della accettazione tacita della revoca del licenziamento - ha affermato, condividendo le conclusioni del primo giudice sul punto, che la percezione del trattamento di cigs da parte del lavoratore non puo' equivalere ad accettazione del ripristino del rapporto di lavoro, poiche' il relativo onere e' a carico dell'INPS e, in caso di collocazione in cigs a zero ore, "non vi e' una prestazione lavorativa da parte del lavoratore, ed il pagamento e' effettuato direttamente dall'INPS senza che vi sia alcun contatto tra le parti del rapporto contrattuale presuntivamente ripristinato".

Siffatte affermazioni non possono essere condivise. Il lavoratore collocato in cigs a zero ore, pur se non tenuto ad una prestazione d'opera, e' ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro, non puo' dedicarsi ad altra attivita' lavorativa, e' vincolato al rispetto degli obblighi di fedelta', correttezza e buona fede, deve riprendere servizio se convocato anche prima della scadenza del periodo di integrazione salariale.

Non si puo', dunque, asserire, come ha fatto il giudice d'appello, che "il pagamento e' effettuato direttamente dall'INPS senza che vi sia alcun contatto tra le parti del rapporto contrattuale presuntivamente ripristinato" atteso che la regola stabilita dalla legge e' nel senso inverso poiche' al trattamento di cassa integrazione straordinaria, parametrato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta in caso di prestazione lavorativa, e' normalmente tenuto il datore di lavoro, il quale ottiene il rimborso della quota a carico dell'Istituto mediante conguaglio contributivo. Nel solo caso che "ricorrano comprovate difficolta' di ordine finanziario" il Ministero del lavoro puo', ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 articolo 2 comma 6, disporre il pagamento diretto da parte dell'ente previdenziale. Ma anche in questa ipotesi il rapporto di lavoro e' operante, al punto che lo stesso comma 6, dispone che rimangano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni dell'Istituto (evidentemente relative a fatti che possono incidere sul rapporto di lavoro e, quindi, sulla spettanza della prestazione previdenziale).

L'errore di diritto in cui e' incorsa la sentenza impugnata ha impedito alla stessa di valutare in modo corretto la condotta del lavoratore ai fini di accertare se la stessa condotta fosse (o meno) suscettibile di concretizzare una accettazione tacita della revoca del licenziamento disposto dalla CC..

Ed invero, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare se la condotta della parte lavoratrice - per comportare, proprio in ragione della messa in cassa integrazione, l'esistenza del rapporto di lavoro con la CC. e per il contesto in cui si era realizzata - era suscettibile di concretizzare una accettazione, tacita e senza alcuna riserva, della revoca del licenziamento. E la suddetta condotta si sarebbe dovuta inquadrare nel contesto generale riguardante le notorie difficolta' economiche in cui versava la societa' CC., che aveva gia' nel 1998 avviato la procedura di mobilita' e che imponevano radicali interventi strutturali. E lo stesso giudice avrebbe dovuto verificare anche se la parte controricorrente fosse a conoscenza delle suddette precarie condizioni della societa' datrice di lavoro e della necessita' della stessa di cedere ad altra societa' il complesso aziendale, anche attraverso una preventiva riduzione del personale. E sempre nella stessa direzione, e sempre attraverso una esauriente ed attenta valutazione dell'intero materiale probatorio (e di tutte le circostanze fattuali che avevano visto una attiva partecipazione delle organizzazione sindacali a garanzia dei diritti dei numerosi dipendenti della societa' CC.) il giudice d'appello avrebbe dovuto appurare se il lavoratore aveva accettato la cassa integrazione con la consapevolezza di usufruire di una vantaggiosa alternativa ad una possibile (e legittimamente praticabile) riduzione di personale, che avrebbe potuto tradursi in una immediata (ed incontestabile) fuoriuscita dal mondo del lavoro di un ingente numero di dipendenti della societa'. In tale consapevolezza, se riscontrata, si sarebbe potuto, con innegabile coerenza logica, ravvisare una rinunzia a far valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex articolo 18 stat. lav. e la consequenziale accettazione di un ripristino del rapporto lavorativo con effetti risalenti ad epoca successiva alla cessione del complesso aziendale. Il che, avrebbe, a sua volta, finito per determinare il venir meno di qualsiasi pretesa all'assunzione al lavoro - ai sensi del disposto dell'articolo 2112 c.c. - da parte della CB. come societa' cessionaria.

Non vale, poi addurre, come ha fatto la Corte territoriale, che non si poteva reputare realizzata una accettazione della revoca del licenziamento per fatti concludenti, in quanto la societa' Casa di Cure Riunite aveva comunicato all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Puglia un elenco di lavoratori che non avevano accettato la revoca ed avevano chiesto di "condividere l'assegno cigs quale indennita' di mobilita'".

Ragioni di diversa natura portano, infatti, a disconoscere quella rilevanza che invece il giudice d'appello ha attribuito ai fini decisori alla suddetta documentazione.

In primo luogo deve tenersi distinta la posizione dei lavoratori che hanno richiesto il trattamento di mobilita' in luogo di quello di cigs rispetto a coloro che non hanno preso tale iniziativa. E' evidente che solo per i primi si rende necessario un accertamento circa le modalita' della richiesta e una specifica e peculiare valutazione degli intenti perseguiti, avuto riguardo alle scansioni temporali che emergono dalla denunciata sentenza. Su un piano piu' generale va ribadito che i licenziamenti sono stati intimati l'il maggio 2000, le revoche sono intervenute con successive comunicazioni il 3 luglio 2000, a tali comunicazioni e' conseguito il collocamento in cigs con effetto dal giorno del licenziamento. L'elenco dei lavoratori che avevano richiesto il trattamento di mobilita' in luogo di quello di cigs e' datato 17 ottobre 2000. La successione dei fatti e la loro scansione temporale disvela la necessita' che l'esclusione di un rifiuto ad accettare la revoca -tale da esaurire ogni indagine circa una manifestazione negoziale di adesione per facta concludentia - doveva passare attraverso l'esito di una verifica in concreto, ed attraverso una valutazione dei comportamenti tenuti nel non breve periodo corrente dalla revoca del licenziamento ala data del documento in esame.

Il diverso caso dei lavoratori che hanno riscosso senza riserve il trattamento di cigs imponeva un differente accertamento, volto tra l'altro ad accertare se la relativa prestazione fosse stata erogata dalla societa' CC. direttamente o dall'Istituto previdenziale (in questa seconda ipotesi non potevano trascurarsi accertamenti in fatto sulle circostanze in base alle quali era stato adottato il provvedimento ministeriale, potendosi - e' opportuno ribadirlo - la riscossione considerarsi - in relazione alle sue modalita' ed ai fatti pregressi che avevano coinvolto numerosi dipendenti del settore della sanita' della citta' di Bari - come comportamento attestante, senza equivocita' alcuna, l'accettazione della revoca del licenziamento o, di contro, come mero comportamento privo di qualsiasi significato negoziale; il tutto quindi correlato alla individuazione di elementi fattuali concreti e non, invece, ad una ipotizzata disciplina dell'istituto della cigs non rispondente a quella dettata dalla legge).

In questa delicata opera di ricostruzione del significato da assegnarsi alla condotta dei lavoratori non era certo secondario considerare (ponendolo in correlazione con i fitti che ad esso avevano condotto) il contenuto, l'efficacia e la ratio dell'accordo sindacale del 26 settembre 2000, la cui operativita' - sia pure al diverso fine di valutare il ricorso nel caso concreto degli estremi per l'applicazione dell'articolo 2112 c.c. (o della sua esclusione ai sensi della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 articolo 47 comma 5) - e' stata contestata dalla Corte territoriale. Per concludere spettava unicamente al giudice di merito valutare la congruita' o meno - con riguardo a tutti i complessi e numerosi dati fattuali che hanno accompagnato nel tempo la vicenda per cui e' causa - della condotta tenuta dai lavoratori; e lo stesso giudice era tenuto a fornire valide ragioni del suo convincimento. Non risultando, pertanto, la sentenza impugnata sorretta da una motivazione congrua e condivisibile sul piano logico-giuridico la stessa va cassata previo accoglimento, per quanto di ragione del primo motivo di cui ai ricorsi delle societa'.

Come emerge dalla dettagliata esposizione delle numerose censure contenute nel secondo e terzo motivo dei ricorsi delle societa', l'accoglimento, nei termini innanzi indicati, del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri.

Alla luce della considerazioni sinora svolte va accolto nei termini esposti il primo motivo del ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata, va pertanto cassata in relazione alla censura accolta. Ai sensi dell'articolo 384 c.p.c,. essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice di secondo grado, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, che procedera' ad un nuovo esame della presente controversia sulla scorta dei rilievi sopra formulati.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo dei ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Lecce.

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