L'impiegato, che svolga oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva, mansioni di primo dirigente in qualità di reggente, ha diritto alle differenze retributive

L’articolo 20 del D.P.R. 8.5.1987 n. 226 dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l’altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. Detta norma deve essere interpretata nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anch’essa dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall’espressione “in attesa della destinazione del dirigente titolare”. ne cosnegue, pertanto, che la reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare – ha concluso la Corte – la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 5 ottobre 2007, n. 20899 rigettando il ricorso promosso dal Ministero dell'Economia contro un lavoratore che dopo essere stato incaricato della reggenza della Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo, ha chiesto al Tribunale di Arezzo di condannare il Ministero a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto, come reggente della Direzione di Arezzo, le mansioni superiori di primo dirigente.






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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Gi. Gi. ha convenuto avanti al Tribunale di Arezzo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del quale era dipendente con la qualifica di impiegato di 9 livello, rivendicando le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di primo dirigente, in quanto incaricato, con specifico atto di nomina, della dirigenza della ex Direzione provinciale del Tesoro di Arezzo, dal 18 novembre 1996 al 2 settembre 2001.

In corso di causa ha ridotto la domanda al periodo 1 luglio 1998 - 2 settembre 2001.

Il primo giudice, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto la domanda.

La Corte d'Appello di Firenze, con sent. 25 febbraio - 4 marzo 2005 n. 300, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, ha confermato la sentenza impugnata, salvo che per gli accessori.

Avverso tale sentenza, notificata il 20 maggio 2005, ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto notificato il 18 luglio 2005, con due motivi, il primo dei quali attinenti alla giurisdizione.

L'intimato, ritualmente citato, non si e' costituito.

Il primo motivo di ricorso e' stato respinto dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte con sent. 27176/2006, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda, attinente esclusivamente a differenze retributive dal 1 luglio 1998; ha negato rilevanza, ai fini della giurisdizione, al provvedimento di affidamento della reggenza, anteriore al 30 giugno 1998, sul quale l'Amministrazione basava la propria tesi della giurisdizione del giudice amministrativo. Questa sezione Lavoro deve ora esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1987, articolo 20 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 56, rileva che le posizioni di "reggenza" sono proprie della qualifica funzionale 9, rivestita dal Gi.. Il C.C.N.L. Ministeri del 16.2.99 ha operato, in sede di prima applicazione, una trasposizione automatica delle vecchie qualifiche alle nuove aree, e le qualifiche funzionali 7, 8, 9 sono confluite nell'Area C, con le posizioni economiche C1, C2, C3. Alla posizione C3 la declaratoria allegata al contratto fa corrispondere la direzione e controllo di unita' organiche e specifica che si tratta di lavoratori che "assumono temporaneamente le funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare". Per i lavoratori C3 pertanto l'assunzione di funzioni dirigenziali non e' espletamento di mansioni superiori.

In ogni caso, andava comunque considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 56 nel testo vigente fino al 22.1.98 secondo il quale "... in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a differenze retributive". Solo con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e' stato eliminato dalla norma l'inciso "differenze retributive" stabilendo la retribuibilita' (salva la responsabilita' del dirigente).

La decisione sarebbe pertanto errata quanto meno nella parte in cui attribuisce differenze stipendiali anche per il periodo anteriore al 22 novembre 1998.

La tesi del Ministero ricorrente, secondo la quale la reggenza dell'ufficio sarebbe compresa tra le mansioni della 9 qualifica funzionale, e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza 17 aprile 2007 n. 9130, le cui motivazioni, pur nella diversita' delle Amministrazioni resistenti, attengono alla medesima normativa del comparto Ministeri e si applicano pertanto anche alla odierna fattispecie.

Quanto all'asserita lesione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, articolo 20 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), detta norma dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dal Decreto Legge 28 gennaio 1986, n. 9, articolo 2 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1986, n. 78 espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonche' di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

L'interpretazione della norma, rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (articoli 35 e 36 Cost.; articolo 2103 c.c.; Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52), e' nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anch'essa dalla straordinarieta' e temporaneita', come reso palese dall'espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare". Di conseguenza, la reggenza dell'ufficio e' consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza con riguardo ad una vacanza protrattasi, come rilevato nella sentenza impugnata, per cinque anni.

Quanto al valore normativo della nuova classificazione del personale attuata dal ceni del comparto ministeri 16 febbraio 1999, questa Corte, procedendo alla sua interpretazione diretta, consentita dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 29, comma 5, (ora Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 63 comma 5) ha rilevato che i contraenti, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, hanno inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria (Cass. 17 marzo 2005 n. 5892, Cass. 9130/2007 cit.).

Quanto alla censura relativa al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 56 anche qui occorre ribadire che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 56 comma 6, come modificato dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 25, e' stato soppresso dal Decreto Legislativo n. 387 del 1998, articolo 15 con efficacia retroattiva (Cass. 8 dicembre 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 14944).

La portata retroattiva della disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilita' anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 Cost. (ex plurimis sent. 136/2001), nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, nonche' alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.

La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie, sopra riassunti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese processuali del presente giudizio, attesa la contumacia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

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