L'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere non e' esclusa quando sono dovuti ad imprudenza o imperizia del prestatore

L'indennizzabilita' degli infortuni avvenuti nel corso della normale attivita' lavorativa non e' esclusa quando sono dovuti ad imprudenza o imperizia del prestatore, o alla violazione da parte sua di regole di prudenza oppure di norme di legge o di regolamento. Ne consegue, pertanto, che il fatto che l'infortunio in itinere si sia verificato per colpa dell'assicurato non esclude l'indennizzo da parte dell'assicurazione obbligatoria. E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 23 ottobre 2007, n. 22235. La Corte ha, altresì, ricordato come in passato la stessa giurisprudenza di legittimità abbia osservato che
quando la violazione di norme del codice della strada o di regole di prudenza sia dovuta alla scelta di un comportamento volontario e arbitrario da parte dell'assicurato puo' comportare, secondo la valutazione del giudice di merito, l'assunzione da parte dell'assicurato di un rischio elettivo, con la conseguenza della non indennizzabilita' del danno(Cass. civ., 4 dicembre 2000, n. 15312; 6 agosto 2003, n. 11885; 18 marzo 2004, n. 5525). Tuttavia quando il comportamento dell'infortunato non e' ne' volontario ne' arbitrario, ai fini dell'indennizzo e' pur sempre necessario che la tutela assicurativa non debba essere esclusa per altre ragioni,.



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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella decisione ora impugnata la Corte d'Appello e' partita dalla considerazione che il rischio generico della strada puo' diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a fare uso di un mezzo privato di trasporto, ma ha ritenuto che nel caso concreto "il ricorrente, decidendo autonomamente di servirsi di un'autovettura, anziche', come aveva fatto sino ad allora, di un mezzo pubblico per recarsi al lavoro, ha consapevolmente aggravato il rischio della strada, in maniera inutile e quindi elettiva, per cui non puo' il suo infortunio essere considerato, alla stregua della normativa vigente al momento del fatto, quale infortunio in itinere".

La sentenza aggiunge anche che l'infortunio in itinere sarebbe avvenuto con gravi violazioni del codice della strada da parte dell'assicurato, che non avrebbe tenuto le distanze di sicurezza e quindi avrebbe tamponato.

2. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 2 e 4, nonche' la motivazione insufficiente e contraddittoria.

Sostiene che rientrava nella nozione di infortunio sul lavoro assicurato quello occorso in caso di utilizzazione del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.

La valutazione di questa necessarieta' doveva essere compiuta, pero', con criteri di ragionevolezza, tenendo conto della carenza o inadeguatezza dei servizio pubblico di trasporto e dell'effettiva distanza tra l'abitazione ed il posto di lavoro.

Il ricorrente critica, inoltre, il passaggio della sentenza che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio in itinere da lui subito perche' avvenuto con gravi violazioni di norme fondamentali del codice della strada.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. e segg., nonche' dell'articolo 112 c.p.c. e segg., con riferimento al contenuto negoziale di una circolare aziendale sull'obbligo di giustificazione preventiva dei ritardi, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, sottolineando a questo proposito che il giudice non aveva tenuto conto del tenore letterale del documento.

Nel terzo motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto essenziale della controversia, con riferimento alla prevalenza assegnata ad alcune deposizioni rispetto ad altre, e sostiene anche che da una di esse sarebbe risultato che il datore di lavoro aveva detto al signor Sh. che doveva procurarsi un automezzo.

Con il quarto motivo lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' dell'articolo 2697 c.c. in relazione ai riscontri probatori complessivi, ed enumera una serie di circostanze che sarebbero emerse dal giudizio, e che dimostrebbero che sussistevano tutti i requisiti e gli indici di ragionevolezza per il ricorso ad un mezzo proprio.

3. Il ricorso non e' fondato, e non puo' trovare accoglimento. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. Quello di cui il signor Sh. ha chiesto l'indennizzo e' un infortunio in itinere, avvenuto il (OMESSO), prima che il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 12, introducesse in materia una disciplina (parzialmente) nuova, ragion per cui si deve applicare, senza la modifica, quella, gia' in vigore, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In base a questa disciplina l'infortunio in itinere con uso del mezzo proprio era indennizzabile solo quando l'utilizzazione del mezzo privato era necessaria.

Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte, "in tema di infortunio in itinere, nel regime previgente alla riforma adottata dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, perche' si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attivita' di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo cosi' il collegamento che giustificava la copertura assicurativa". (Cass. civ., 29 settembre 2005, n. 19047; nello stesso senso, 6 ottobre 2004, n. 19940; primo settembre 2004, n. 17544; 10 maggio 2004, n. 8889; 7 agosto 2003, n. 11917, 26 luglio 2002, n. 11112; primo febbraio 2002, n. 1320).

4. La pronunzia ha accertato in linea di fatto che nel caso concreto, in quelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, l'uso da parte del ricorrente dell'auto veicolo proprio non era necessario, e che percio' la sua utilizzazione costituiva un rischio elettivo che come tale comportava l'esclusione dell'indennizzabilita'.

Il ricorrente contesta questa valutazione, ma nel farlo ripropone in realta' una serie di questioni di fatto non suscettibili di riesame in

questa sede di legittimita'.

Ne' sussiste vizio di motivazione perche' il giudice ha motivato logicamente e compiutamente spiegando le ragioni della proprio valutazione.

5. Il ricorrente critica specificamente il passo della sentenza impugnata che ha affermato che non era indennizzabile l'infortunio in itinere avvenuto con gravi violazioni di norme fondamentali del codice della strada.

L'indennizzabilita' degli infortuni avvenuti nel corso della normale attivita' lavorativa non e' esclusa quando sono dovuti ad imprudenza o imperizia del prestatore, o alla violazione da parte sua di regole di prudenza oppure di norme di legge o di regolamento. In applicazione di questo principio generale di regola il fatto che l'infortunio in itinere si sia verificato per colpa dell'assicurato non esclude l'indennizzo da parte dell'assicurazione obbligatoria.

Come pero' rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando la violazione di norme del codice della strada o di regole di prudenza sia dovuta alla scelta di un comportamento volontario e arbitrario da parte dell'assicurato puo' comportare, secondo la valutazione del giudice di merito, l'assunzione da parte dell'assicurato di un rischio elettivo, con la conseguenza della non indennizzabilita' del danno.

(Cass. civ., 4 dicembre 2000, n. 15312; nello stesso senso, 6 agosto 2003, n. 11885; 18 marzo 2004, n. 5525).

La critica del ricorrente, peraltro, e' inconferente, e non potrebbe incidere sulla decisione, perche' anche quando il comportamento dell'infortunato non e' ne' volontario ne' arbitrario, ai fini dell'indennizzo e' pur sempre necessario che la tutela assicurativa non debba essere esclusa per altre ragioni, in particolare, per quanto qui interessa, che l'infortunio non sia dovuto a rischio elettivo sotto il diverso profilo della mancata necessita' di utilizzazione del mezzo privato.

6. I successivi motivi di impugnazione, connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.

Sono anch'essi infondati ed inoltre inammissibili.

In realta' il ricorrente ripropone questioni di fatto che non possono essere esaminate nuovamente in questa fase di giudizio.

In sostanza il ricorrente chiede di privilegiare la sua ricostruzione dei fatti rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito.

Questo vale in particolare per il diverso apprezzamento che il giudice ha dato alle deposizioni dei diversi testi.

La ricostruzione del fatto rientra pero' nei compiti del giudice del merito, che nella propria discrezionalita' puo' avvalersi di certi di prova a preferenza di altri, ma e' tenuto a motivare le proprie valutazioni logicamente e compiutamente cosi' come, del resto, e' avvenuto in questo caso.

Il giudice ha ritenuto in particolare, motivando adeguatamente, che il quadro probatorio, esaminato nel suo complesso, non avesse dimostrato che il signor Sh. fosse stato consigliato dal datore di lavoro a servizio di un mezzo proprio, e che anzi i suoi ritardi venivano tollerati.

Anche altre circostanze allegate dal ricorrente, ed in particolare l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto, non hanno trovato riscontro nell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, mentre altre ancora non sono rilevanti. D'altra parte - anche per quanto concerne i profili sollevati con gli altri motivi di impugnazione successivi al primo - la motivazione della sentenza e' completa e coerente, conseguente nei vari passaggi logici fino alle conclusioni cui e' pervenuta.

7. Il ricorso percio' e' infondato e deve essere rigettato. Dato che il giudizio verte in materia previdenziale ed e' stato iniziato prima della modifica all'articolo 152 disp. att. c.p.c., intervenuta con il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, il ricorrente non puo' essere assoggettato alle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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