L'inerzia della pubblica amministrazione nella corretta elaborazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione di posti di funzionario legittima la richiesta di risarcimento del vincitore del concorso che abbia immotivatamente visto slittare la propria assunzione

In materia di pubblico impiego, l'inerzia della pubblica amministrazione nella corretta elaborazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione di posti di funzionario, protrattasi talmente a lungo da richiedere la nomina di un commissario ad acta, costituisce elemento idoneo a fondare il diritto al risarcimento del danno per differenze retributive avanzato dal vincitore del concorso che abbia immotivatamente visto slittare la propria assunzione. Invece, affinché possa essere riconosciuto anche il risarcimento del danno per perdita di chanches, è necessario che il ricorrente fornisca prova specifica del nesso di causalità intercorrente fra il comportamento della pubblica amministrazione e la frustrazione delle proprie prospettive lavorative: in difetto di tale prova, la domanda è suscettibile di rigetto per generica formulazione.

Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 marzo 2007, n. 1013



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

il Giudice dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8007/04 R.G.L.

promossa da

Na.Gi. col proc. dom. Avv. Ol.

contro

AGENZIA DELLE DOGANE col proc. dom. Dott.ssa Pa.Ko.

RESISTENTE

OGGETTO: Risarcimento di danni per esclusione da graduatoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con D.M. del 3 febbraio 1992 per l'assegnazione di posti di funzionario di ottava qualifica funzionale, la cui graduatoria è stata oggetto di ripetute impugnazioni innanzi il Giudice amministrativo; impugnazioni reiterate anche per la mancata conformazione dell'Amministrazione alle statuizioni del Giudice amministrativo succedutesi nel corso degli anni. Alla fine, anche per l'intervento di un Commissario ad acta, l'Amministrazione convenuta ha approvato la graduatoria definitiva che, finalmente, vedeva l'inserimento fra i vincitori anche dell'odierno ricorrente.

Il ricorrente ritiene che detti ritardi, plurimi e reiterati, dell'Amministrazione abbiano comportato per lui un danno economico corrispondente alle differenze retributive che avrebbe percepito per effetto del tempestivo inserimento in graduatoria, nonché alle perdite di chance conseguenti al tardivo inserimento nella graduatoria.

Si è costituita l'Amministrazione convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito; nel merito la convenuta ha ribadito l'inesistenza di una responsabilità ad essa addebitabile in ordine al ritardo dovuto alle vicende giudiziarie e ha chiesto il rigetto dei ricorso.

All'udienza il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento per consentire il tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dalla legge.

Successivamente, dopo nuova assegnazione a questo Giudice/ la causa è stata posta in discussione e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione sulla giurisdizione, peraltro non formulata nelle conclusioni, deve essere rigettata.

L'eccezione si fonda sul rilievo che la questione di causa sì riferisce anche a questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 e a crediti sorti prima di tale data, per modo che permarrebbe - ai sensi dell'art. 69 c. 7 del D.Lgs. 30. 3. 2001, n. 165 - la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il rilievo appare non condivisibile e l'eccezione deve essere rigettata.

Bisogna, infatti, aver riguardo non tanto al momento nel quale l'attività asseritamene illecita dell'Amministrazione si è verificata, ma piuttosto al momento nel quale detta attività è cessata o a quello fino al quale essa si è protratta. Per modo che, ove si sia di fronte a un comportamento permanente del datore di lavoro, si deve considerare il momento di cessazione della permanenza.

In tal senso, il Giudice concorda con le valutazioni e le conclusioni della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 24.2.2000, n. 41), condivise anche dal Consiglio di Stato (Cfr. Decisione n. 4781 del 2002 della Sez. VI), nonché la decisione della Corte d'Appello di Milano del 24.5.2004.

Nel caso di specie, infatti, la pretesa creditizia del ricorrente si riferisce a una condotta tenuta dall'Amministrazione prima e dopo il 30.6.98 e, quindi, va ritenuta l'unicità del fatto continuato" e la non frazionabilità del rapporto obbligatorio; e, conseguentemente, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, poiché il comportamento illecito "permanente" è da qualificarsi relativo a un periodo anche successivo al 30.6.98.

Ad analoga conclusione si perviene ove si voglia considerare l'adozione di atti amministrativi emessi in relazione alla questione oggetto della controversia (in conformità con quanto ritenuto dalla Cass. SS. UU. 25.7.2002, n. 10993), posto che - nel caso di specie - vi sono degli atti dell'Amministrazione (quali le nuove graduatorie e le concordanti deliberazioni) adottati in anni recenti e, quindi ben oltre il discrimine temporale del 30.6.98 posto dalla legge per la modifica della giurisdizione.

Nel merito, appare pacifico il fatto che il ricorrente è stato inserito nella graduatoria dei vincitori del concorso con un notevole stacco di tempo rispetto al dovuto. Del pari pacifico e che tale ritardo è connesso con l'esaurimento dei procedimenti di impugnazione proposti anche in sede giudiziaria contro le deliberazioni dell'Amministrazione; così come non contestata è l'inerzia dell'Amministrazione convenuta che, successivamente a varie pronunzie giurisdizionali e nonostante il dettato di queste, ha omesso di elaborare in maniera corretta le graduatorie, tanto che si è resa necessaria in qualche fase la nomina di un Commissario ad acta affinché provvedesse ad adottare i provvedimenti che l'Amministrazione continuava ad omettere.

In relazione a ciò, osserva il Giudice che difficile appare da condividere la motivazione, addotta dall'Amministrazione a giustificazione del suo ritardo, allorché deduce la necessità di attendere l'espletamento del contenzioso amministrativo; va rilevato, infatti, che nonostante il chiaro dettato delle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, meglio specificate in ricorso, l'Amministrazione ha omesso di darvi corso, al punto tale da rendersi necessaria la nomina di un Commissario ad acta.

Tuttavia, ritiene il Giudice che non sia necessaria una indagine circa l'esistenza della colpa dell'Amministrazione e il grado di essa poiché comunque nel caso di specie verterebbe nelle ipotesi di responsabilità per fatto lecito. Infatti è fuori dubbio che il ricorrente ha subito, per effetto della tardiva approvazione della graduatoria e del suo inserimento in essa, un danno economico e materiale da quale deve essere tenuto indenne e al cui risarcimento deve provvedere l'Amministrazione convenuta, dato che ad essa deve essere fatto risalire il ritardo in questione.

Consegue a ciò il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento corrispondente alle differenze retributive che egli avrebbe percepito dal 2 settembre 1996 (data di pubblicazione della graduatoria del concorso) al 16 febbraio 2004 (data di immissione nella qualifica).

Quanto alla determinazione di detto danno va rilevato che le parti, fermo il dissenso sull'an, hanno, in corso di causa, concordato nel determinarne la misura in complessivi euro 17.696,90, come meglio specificato in verbale, così intendendosi modificata e ridotta la domanda formulata nelle conclusioni.

Il predetto accordo delle parti su detta cifra induce il Giudice a pronunciare la condanna per la somma così precisata, fermo restando l'obbligo della parte convenuta del pagamento degli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo effettivo. Deve essere invece rigettata la domanda relativa al danno per la perdita di chance, in quanto assolutamente generica nella formulazione, posto che nessun riferimento specifico viene dedotto circa l'esistenza e la consistenza del danno asserito, né circa il nesso di causalità fra questo e il comportamento dell'Amministrazione; in proposito pare il caso di ricordare che nessun concorso si è svolto in epoca successiva a quello indicato dal ricorrente o, comunque, nessuna indicazione è stata in proposito svolta in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, tenuto conto anche della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

condanna la convenuta AGENZIA DELLE DOGANE al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 17.696,90, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;

condanna la convenuta AGENZIA DELLE DOGANE al pagamento delle spese di causa, liquidate in Euro 2.300,00, di cui Euro 800,00 per diritti e spese.

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