L'installazione di un'apparecchiatura di controllo del lavoratore è illegittima se non sia stata concordata con le rappresentanze sindacali

L'installazione di un'apparecchiatura di controllo, predisposta per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza da parte di questi dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della stessa correttezza della esecuzione della prestazione lavorativa, è illegittimità se non sia stata concordata con le rappresentanze sindacali, ne' era stata autorizzata dall'Ispettore del lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con sentenza 17 luglio 2007, n. 1589 ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato nei confronti del dipendente a seguito dei controlli effettuati tramite dette apparecchiature.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/3/05 Eni s.p.a. conveniva dinanzi alla Corte d'appello di Milano, Pi.Se. chiedendo la parziale riforma della sent. n. 108/04 del Tribunale della stessa citta' nel capo in cui aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in tronco adottato il 3 luglio 2002.

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto violato la Legge n. 300 del 1970 articolo 4 comma 2, non avendo la societa' trovato l'accordo con le r.s.a. circa l'adozione di apparecchiature che consentivano la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' lavorativa.

L'appellante lamentava che il Giudice, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 112 c.p.c., avesse ritenuto decisivo, per affermare la illegittimita' del licenziamento, un motivo neppure specificato in ricorso, ne' indicato come vizio del licenziamento nelle conclusioni; avesse ritenuto applicabile l'articolo 4, nonostante si trattasse di controlli diretti a reprimere comportamenti scorretti del lavoratore, estranei all'attivita' lavorativa e tenuti fuori dell'ambiente di lavoro; non avesse considerato che l'apparecchiatura era finalizzata a garantire la sicurezza dei garage dove erano parcheggiate le vetture dei lavoratori, i quali consapevolmente inserivano il badge, essendo la sbarra aperta solo all'orario di entrata ed uscita.

Rilevava che il prodotto accordo del 5-6/8/99 era stato concordato, non in applicazione dell'articolo 4 Stat. Lav., ma per regolare l'orario di lavoro e altre materie. Sosteneva che il comportamento del lavoratore, malizioso e ripetutamente inadempiente, era comunque idoneo a ingenerare sfiducia, considerando che le sue mansioni non richiedevano un'assidua presenza in ufficio; che andava considerata sia la specifica recidiva nel comportamento sia gli addebiti precedenti di due anni l'ultimo, che non potevano essere considerati ai fini della recidiva; che il fatto poteva essere valutato come giustificato motivo soggettivo.

Si costituiva Pi., resistendo all'appello con articolate argomentazioni. Ribadiva, con appello incidentale condizionato, che la societa' aveva contestato due volte la stessa mancanza concernente l'anomalia della prestazione, con lettera 27/5/02 per il periodo 6/5 24/5, cui era seguita la sospensione di otto giorni e con lettera 6/6/02, sette giorni prima dell'irrogazione della sospensione, per il periodo 10/5-31/5, cui era seguito il licenziamento.

Con sentenza del 17 marzo-26 aprile 2005 la Corte di Milano accoglieva il gravame, rigettando tutte le domande avanzate dal Pi. nell'atto introduttivo. Riteneva la Corte che le due contestazioni erano diverse e che i fatti contestati (il lavoratore usciva ed entrava ... per propri affari privati) erano risultati provati, dissentendo dal primo Giudice circa la liceita' dell'acquisizione dei dati.

Secondo la Corte, infatti, in forza dell'articolo 4, comma 2 ("che qui interessa") il controllo vietato sarebbe solo quello "continuo del comportamento del lavoratore o comunque attuabile in qualsiasi momento a discrezione della direzione aziendale". I controlli con il badge anche da un altro varco non invaderebbe la riservatezza non lasciando - si afferma - "alcuna possibilita' di rilevare spostamenti all'interno dell'azienda". E per le medesime ragioni non si riteneva sussistere neppure la violazione della privacy. E cio', in particolare, perche' il Pi. neppure poteva essere considerato in "attivita' quando eludendo i controlli varcava altri accessi ed entrava nel garage o ne usciva con la sua auto privata". Considerati legittimi i controlli, la Corte riteneva che l'accertato comportamento del lavoratore, svoltosi in maniera sistematica, fosse di gravita' tale da spezzare il vincolo fiduciario determinando la legittimita' del recesso.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Pi.Se. con tre motivi.

Resiste l' EN. S.p.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Pi., denunciando violazione e falsa applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300 articolo 4 nonche' motivazione omessa e contraddittoria su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta ad una conclusione errata basata su di una interpretazione altrettanto errata della richiamata Legge n. 300, articolo 4, comma 2, trascurando di considerare che per il legislatore e' sufficiente la mera ipotetica possibilita' che dall'impianto "derivi" un controllo "a distanza" per far scattare il divieto (parziale e superabile) di installazione. E sarebbe contraddittoria laddove non tiene conto della sostanza dei fatti pacifici, omettendo al contempo di affrontare il problema del controllo non "diretto ed esclusivo" ma "possibile e derivato"..., rispetto ad entrambi i casi essendovi pericolo di invasione delle sfera privata del lavoratore inconsapevole.

Il motivo e' fondato nei termini che seguono.

Come e' noto, la Legge n. 300 del 1970 articolo 4 la cui violazione e' penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 38, stessa legge, fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalita' di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignita' e della riservatezza del lavoratore.

Detto articolo 4, infatti, sancisce, al suo comma 1, il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto - espressamente precisato nella "Relazione ministeriale" - che la vigilanza sul lavoro, ancorche' necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioe' non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Lo stesso articolo, tuttavia, al secondo comma, prevede che esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori. In tal caso e' prevista una garanzia procedurale a vari livelli, essendo la installazione condizionata all'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

In tal modo il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettivita', relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi.

Nel caso di specie come emerge dalle pronunce di merito e dalle stesse difese delle parti - la societa', al fine di agevolare i propri dipendenti muniti di autovettura, aveva predisposto per essi un locale garage ove posteggiarla durante l'orario lavorativo, inserendo, tuttavia, un congegno di sicurezza volto a consentire l'ingresso a tale garage solo mediante un meccanismo elettronico attivato da un tesserino - badge - personale assegnato a ciascun dipendente, lo stesso che attivava gli ingressi agli uffici.

Oltre a consentire l'elevazione della sbarra di ingresso al (e uscita dal) garage, il meccanismo rilevava, dal badge, e registrava l'identita' di chi passava nonche' l'orario del passaggio. Il che permetteva, mediante l'incrocio di tali dati con quelli rilevati elettronicamente all'ingresso degli uffici, di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti.

Un'apparecchiatura di controllo, dunque, predisposta per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza da parte di questi dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della stessa correttezza della esecuzione della prestazione lavorativa. Tale apparecchiatura - a differenza di quella analoga installata agli ingressi dell'ufficio - non era stata concordata con le rappresentanze sindacali, ne' era stata autorizzata dall'Ispettore del laoro.

Secondo la Corte territoriale la societa', nel caso concreto, non avrebbe agito in violazione del menzionato articolo 4, comma 2, poiche' "la rilevazione dei medesimi dati da altro varco non e' in se' modalita' occulta e insidiosa di controllo, ne' invade la dignita' e la riservatezza del lavoratore nello svolgimento dell'attivita'; non riguarda, inoltre, aspetti della prestazione diversi da quelli per i quali gia' avveniva il controllo con il medesimo badge (nominativo, orario di entrata e uscita al varco) ".

Osserva il Collegio che tale assunto - fondamentalmente volto ad escludere dall'ambito del divieto del controllo a distanza dell'attivita' lavorativa posto dall'articolo 4 citato i meccanismi di rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda - non appare condivisibile.

Ed invero, posto - come sembra indubitabile, in mancanza di indicazioni di segno contrario - che il riferimento all'attivita' lavorativa, oggetto della fattispecie astratta, non riguarda solo le modalita' del suo svolgimento, ma anche il quantum della prestazione, il controllo sull'orario di lavoro, risolvendosi in un accertamento circa quantita' di lavoro svolto, si inquadra, per cio' stesso, in una tipologia di accertamento pienamente rientrante nella fattispecie prevista dal richiamato articolo 4, comma 2.

Ne' l'insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti puo' assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignita' e riservatezza del lavoratore.

Tale esigenza, che, con tutta evidenza, ha indirizzato il Giudice a qua a decidere nel senso censurato. con il conforto, peraltro, anche di pronunce di questa Corte (in particolare, Cass. 3 aprile 2002 n. 4746), non consentono di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei cd. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino, come nel caso, l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso ove la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che presentano quei requisiti strutturali e quelle potenzialita' lesive, la cui utilizzazione e' subordinata al previo accordo con il sindacato o all'intervento dell'Ispettorato del lavoro.

Consegue a tale rilievo la necessita', ex articolo 4, comma 2, dello Stat. lav., che l'istallazione della contestata apparecchiatura sia oggetto di accordo con le r.s.a. o consentita dall'intervento dell'ufficio pubblico, affinche' i dipendenti ne possano avere piena conoscenza e possano eventualmente essere stabilite in maniera trasparente misure di tutela della loro dignita' e riservatezza.

Nel caso di specie, costituisce circostanza divenuta pacifica, in seguito alla espletata istruttoria in sede di merito, che nessun accordo, neppure tacito, e' al riguardo intervenuto tra la direzione aziendale e le r.s.a. e non e' stato in alcun modo interessato l'ufficio pubblico in sede di istallazione e funzionamento delle apparecchiature in questione, che consentono, per i rilievi appena esposti, "la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori".

Per tale ragione il controllo operato nei confronti del ricorrente, mediante l'incrocio dei dati, legittimamente acquisiti in quanto comunque concordati, rilevati agli ingressi dell'ufficio con quelli registrati alla sbarra di passaggio del garage aziendale, e' stato effettuato illegittimamente e quindi i risultati di tale controllo sull'attivita' del Pi. non possono essere posti a fondamento dell'intimato licenziamento.

L'esaminato motivo va, quindi, accolto, con assorbimento degli ulteriori due, prospettati dal ricorrente.

L'impugnata sentenza, va, per l'effetto, cassata, e sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 c.p.c., il licenziamento in oggetto, conformemente alla decisione di primo grado, va annullato, con le conseguenze stabilite all'articolo 18, S.L., come modificato dalla Legge n. 108 del 1990 articolo 1. Pertanto, la societa' resistente va condannata a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a risarcirgli il danno, versandogli una indennita' corrispondente alla retribuzione globale di fatto di euro 1.545,90 per quattordici mensilita' dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, con detrazione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione e interessi.

L'accertata condotta, tutt'altro che commendevole, del Pi. induce a compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa le spese dell'intero processo.

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