La condanna penale, finchè non definitiva, non legittima il licenziamento del lavoratore

Il datore di lavoro non può intimare il licenziamento al lavoratore condannato penalmente in primo grado, fin quando la sentenza di condanna non passi in giudicato. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 26 settembre 2007, n. 20159. Difatti, precisa la Corte, anche se la condanna è di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno della fiducia intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, occorre che la sentenza (che stabilisce per l'appunto la condanna del lavoratore), passi in giudicato.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co. Cl., dipendente dal 1964 della Me. Be. It. e quadro dal 1989, con l'incarico di responsabile del magazzino ricambi, era stato licenziato il (OMESSO) per avere ordinato il prelievo di materiale senza l'osservanza delle prescritte procedure, e quindi con avviamento all'esterno di merce senza riscontri contabili nelle giacenze di deposito; con sentenza del 3 luglio 1995 del Pretore di Roma il licenziamento veniva annullato, perche' ritenuto sproporzionato rispetto alla mancanza, e la relativa statuizione passava in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte n. 6023 del 2000; la societa', che aveva provveduto alla reintegra nel posto di lavoro in ottemperanza alla sentenza di primo grado, lo licenziava nuovamente in data 21 maggio 1996, allorche' il procedimento penale - iniziato a seguito di denuncia querela della societa' nei confronti del Co. per appropriazione indebita - si era concluso, in primo grado, con la sentenza del 29 aprile 1996 del Pretore di Castelnuovo di Porto, di condanna a pena detentiva e pecuniaria per il reato di cui all'articolo 646 c.p., articolo 61 c.p., nn. 7 e 11 (appropriazione indebita di 189 pezzi di ricambio per un valore di oltre lire sedici milioni); la impugnazione di detto secondo licenziamento, previo provvedimento favorevole ex articolo 700 cod. proc. civ., terminava, in primo grado, con la pronuncia di rigetto, la quale veniva riformata dal locale Tribunale in sede di appello, che, con la sentenza non definitiva n. 13516/98, dichiarava illegittimo il recesso e disponeva la reintegra nel posto di lavoro con le pronunzie consequenziali, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda di risarcimento del danno biologico richiesto dal Co.. Il Tribunale - rilevato preliminarmente che dalla lettera di licenziamento emergeva che questo era stato intimato esclusivamente sulla base dell'articolo 153 del CCNL, il quale dispone "la risoluzione di diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio" - affermava, analizzando il testo contrattuale, che detta disposizione prevede il passaggio in giudicato della sentenza penale, di talche' la mera emanazione di sentenza di condanna in primo grado non era idonea a giustificare il recesso.

Frattanto, espletate due consulenze mediche sulla persona del Co., il medesimo Tribunale di Roma emanava la sentenza definitiva n. 3752 del 2004 con cui veniva rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico.

Il Tribunale negava infatti - sulla scorta della seconda consulenza espletata, e dei chiarimenti resi dai consulenti a seguito delle note critiche presentate dal lavoratore appellante - il nesso di causalita' tra le vicende che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro e lo stato gravemente depressivo del Co., che era dovuto allo squilibrio di una situazione patologica preesistente, che era in fase di precario compenso.

Avverso la' sentenza non definitiva propone ricorso con un motivo la Da. Ch. It. spa (gia' Me. Be. It. spa), mentre resiste con controricorso il Co. che ha proposto a sua volta ricorso, con un motivo, avverso la sentenza definitiva, cui resiste la societa' con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta per ragioni di connessione la riunione dei due procedimenti, trattandosi di ricorsi avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.

1. Con l'unico motivo proposto avverso la sentenza non definitiva, la societa' denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1362 cod. civ., in relazione all'articolo 153 del CCNL di categoria, per avere negato che, a norma dell'ultimo comma della citata disposizione contrattuale, sia sufficiente la sentenza penale di condanna emessa in primo grado, per determinare la risoluzione di diritto del rapporto, e per avere invece interpretato detta disposizione come richiedente il giudicato di condanna.

Il motivo non merita accoglimento.

Poiche' la questione oggetto della controversia attiene esclusivamente alla interpretazione dell'articolo 153 del CCNL - e cioe' se, alla stregua della disposizione citata, la sentenza penale di condanna emessa in primo grado sia tale da integrare la ipotesi di risoluzione di diritto del contratto prevista dall'ultima parte del citato articolo 153 del CCNL - non puo' che reiterarsi il principio piu' volte enunciato, per cui l'interpretazione del contratto, individuale o collettivo di diritto comune e' riservata ai Giudici di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimita', ad un sindacato che e' limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo in cui la violazione anzidetta si sarebbe verificata, ossia quale sarebbe il canone interpretativo violato e quale l'obiettiva deficienza e contraddittorieta' del ragionamento del Giudice (tra le tantissime Cass. 24 dicembre 1999 n. 13537).

2. Nel caso di specie manca in ricorso la esatta indicazione del canone interpretativo violato, non ascrivendosi alla sentenza la mancata applicazione di alcuno dei criteri indicati nell'articolo 1362 cod. civ. e segg., dal momento che ci si limita a contrapporre alla interpretazione seguita dal Tribunale quella propria, per cui l'ultima parte dell'articolo 153 del CCNL recherebbe una marcata differenziazione rispetto ai commi precedenti, evidenziata anche dall'uso della disgiuntiva "invece", in forza del disvalore attribuito dalle parti contraenti all'ipotesi di reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio, rispetto alle altre ipotesi di procedimento penale contemplate nelle altre parti della disposizione.

3. Inoltre risulta incongrua la considerazione per cui l'interpretazione propugnata sarebbe avvalorata dal fatto che la sentenza penale di condanna, ancorche' emessa in primo grado, sarebbe sufficiente a determinare la lesione del vincolo fiduciario idonea a giustificare il recesso; infatti, non si puo' dubitare, come rilevato, nella sentenza impugnata, che, anche in mancanza della disposizione del CCNL in commento, il datore potrebbe ben intimare il licenziamento, a prescindere dall'esito dell'accertamento in sede penale non ancora concluso, ove il comportamento addebitato costituisca giusta causa.

Il ricorso proposto dalla societa' avverso la sentenza non definitiva va quindi rigettato.

4. Con il ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, il Co. lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 Cost., articolo 41 cod. pen., articoli 1175, 2043 cod. civ., e Legge n. 300 del 1970, articolo 18 nonche' difetto di motivazione, perche' i consulenti, in luogo di procedere all'individuazione del dato clinico e verificare resistenza del nesso di causalita' con gli accadimenti dedotti, avrebbero reiteratamente dimostrato di voler valutare e giudicare le vicende lavorative, avendo fatto riferimento alla "supposta persecuzione del periziando da parte dell'azienda", il che non rientrava pero' nell'incarico di loro competenza, dovendo i comportamenti aziendali essere verificati solo dal Giudice. Inoltre i disturbi della personalita', riscontrati dai consulenti come antecedenti ai fatti, avrebbero dovuto manifestarsi gia' nella giovinezza, mentre prima delle vicende di causa il Co. sarebbe stato esente da disturbi psichici, essendo peraltro indubbia la capacita' disturbante e destabilizzante delle vicende costituite da due licenziamenti e dai procedimenti penali che avevano visto il Co. imputato. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto accertare la esistenza di un comportamento illegittimo e persecutorio da parte del datore di lavoro e non gia' rimetterlo ai consulenti. Sarebbe stata altresi' violata la regola sulla equivalenza delle cause a norma dell'articolo 41 c.p.. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva aderito alle conclusioni di cui alla seconda perizia, disattendendo la prima, ne' aveva motivato sulle critiche svolte dal consulente di parte.

5. Neppure il ricorso proposto dal lavoratore merita accoglimento.

In primo luogo non e' vero ne' che i Giudici di merito abbiano omesso di accertare il carattere illegittimo e persecutorio degli atti posti in essere dal datore di lavoro, ne' che abbiano rimesso la relativa verifica ai consulenti, ma e' vero invece che la illegittimita' del comportamento datoriale e' stata implicitamente presupposta nel momento in cui e' stata ammessa la consulenza medica, intesa ad accertare il nesso tra il danno allegato dal lavoratore e quel comportamento, giacche', che ove di questo fosse stato negata la illegittimita', la consulenza sarebbe stata del tutto inutile.

6. Quanto ai vizi ascritti alla consulenza, non puo' che essere riconfermato il principio piu' volte enunciato (tra le tante Cass. n. 7341 del 17 aprile 2004), per cui, qualora il Giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinche' i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza e' necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformita' tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del Giudice.

Non si ravvisano detti vizi nella consulenza cui la sentenza impugnata si e' richiamata, perche' non e' stato omesso alcun tipo di accertamento che avrebbe potuto offrire lumi ulteriori e perche' ha risposto, attraverso apposito supplemento, alle note critiche del consulente del lavoratore, concludendo nel senso che non era ravvisabile alcun nesso eziologico tra il comportamento datoriale e la vistosa manifestazione di instabilita', che peraltro era stata ritenuta preesistente da tutti i consulenti, ed avente anche carattere progressivo. Non vi sono elementi per affermare, data anche la delicatezza del tipo di accertamento richiesto, che queste conclusioni siano scientificamente errate, non essendosi poste in evidenziarle contrasto ne' con la logica, ne' con la letteratura medica accreditata, citata nell'elaborato peritale.

Ne' vale richiamare il principio della equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 cod. pen., per cui il concorso dell'azione delittuosa e di altra causa preesistente non elimina il nesso di causalita', perche', nella specie, i consulenti hanno affermato che i comportamenti posti in essere dalla societa' non avevano, nella sostanza, capacita' offensiva (e quindi non agivano come concausa) avendo inciso su una situazione gia' autonomamente compromessa, e quanto alla preesistenza delle alterazioni, con cio' converge anche il perito del lavoratore che ha fatto riferimento, come risulta dalla consulenza d'ufficio, a tratti di personalita' premorbosa e "depressione maggiore".

Inoltre, anche tenendo conto delle suggestive argomentazioni svolte nel ricorso, la perizia, che la sentenza ha fatto propria, puo' apparire piu' o meno condivisibile e convincente, piu' o meno appagante nell'accertamento dell'effettiva eziologia della malattia psichica, ma, rimanendo pur sempre all'interno delle possibilita' di apprezzamento, non sembra presentare profili che trasmodino in un vero e proprio vizio, unico caso in cui si potrebbe addivenire all'annullamento della statuizione.

Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati.

La piu' grave soccombenza del datore di lavoro, conseguente al rigetto del ricorso relativo alla legittimita' del licenziamento, induce di porre a carico della Da. le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la societa' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 38,00, oltre euro tremila per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

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