La domanda del lavoratore di rideterminazione della retribuzione ex art. 36 cost. deve essere corredata degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri

Il potere del giudice di merito di determinare, in applicazione del principio di cui all'articolo 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato in misura proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto puo' essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con
sentenza del 5 novembre 2007, n. 23064. La S.C. ha, altresì, precisato che tale istanza deve essere corredata della allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri. Ne consegue che puo' essere implicita nella domanda diretta al riconoscimento di differenze retributive sulla base di un determinato contratto collettivo, ma detta pretesa non puo' ritenersi di per se - quando manchi la deduzione dei suddetti elementi - comunque inclusiva della domanda di adeguamento della retribuzione percepita sulla base dei suddetti criteri, non essendovi automatica coincidenza tra questi e la determinazione collettiva delle retribuzioni ad opera delle associazioni sindacali.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Roma, Co. Vi. Ma. Sa. esponeva di avere lavorato, quale giornalista del quotidiano (OMESSO), alle dipendenze della Societa' Ed. Ro. Spa, cui era succeduta l' Ed. Ro. S.p.a., dal (OMESSO) all'(OMESSO); di avere svolto mansioni di redattore ordinario, alle quali si erano aggiunte, dall'(OMESSO), quelle di capo servizio e responsabile unico d ella redazione di (OMESSO); di avere osservato l'orario di lavoro redazionale, quanto meno dalle 16,30 alle 20.30 quotidianamente, mentre in altre ore del giorno era impegnato fuori della redazione; che la retribuzione ricevuta era assai inferiore a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva del settore.

Cio' premesso, chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento dedotto ed alla corrispondente retribuzione e che il datore di lavoro fosse condannato al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in lire 402.947.045 per il periodo dall'(OMESSO) al (OMESSO) oltre accessori.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la societa', che eccepiva la carenza di giurisdizione dell'a.g.o., la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilita' del ricorso per genericita' delle domande, la prescrizione; contestava infine il fondamento della domanda.

Il Pretore, rigettava la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellato, che resisteva al gravame.

Assunta prova per testi, con sentenza depositata il 3 dicembre 2003 l'adito Tribunale di Roma, disattesa la sollevata eccezione di carenza di giurisdizione e rilevato che l'attivita' espletata dal ricorrente non rientrava, alla stregua della contrattazione collettiva del settore, in quelle proprie del redattore nonche' in quelle di capo servizio, confermava l'impugnata decisione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Co. con otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Resiste la societa' L'. Ro. S.r.l. (gia' L'. Ro. S.p.A.) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di escussione di altri testi gia' ammessi oltre ai quattro gia' escussi, sostenendo che da tale escussione "quanto meno sarebbero derivati elementi essenziali per la valutazione della complessa attivita'" dallo stesso svolta. Il motivo non puo' trovare accoglimento in quanto il Co. non ha sufficientemente dedotto nel ricorso stesso, quali sarebbero state le specifiche circostanze di fatto oggetto della prova richiesta per testi ammessi e poi non escussi dal Tribunale.

In tal modo il ricorrente ha violato il principio di "autosufficienza" del giudizio di legittimita' alla stregua del quale il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotti.

Va in proposito rammentato che questa Corte, con riferimento alla censura di mancata ammissione di prove testimoniali - censura se non sovrapponile certamente affine a quella proposta in questa sede - ha avuto modo di statuire che "la parte che in sede di ricorso per Cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in se' tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita' la possibilita' di provvedere al controllo della decisivita' dei punti controversie della correttezza e insufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito" (Cass. 2 febbraio 1994 n. 1037. Confr. anche Cass. 17 febbraio 2004 n. 3004; Cass. 16 maggio 2002 n. 719).

A cio' e' da aggiungere che non corrisponde al vero che il Giudice d'appello "nulla ha spiegato in ordine al rigetto della richiesta di prosecuzione della prova", avendo motivato la sua decisione affermando che "il quadro probatorio sopra evidenziato esclude la necessita' di escutere ulteriori testimoni oltre ai quattro gia' sentiti essendovi in atti tutti gli elementi per la decisione".

Il Tribunale, dunque, ha compiutamente motivato la propria decisione con un giudizio di sufficienza delle prove raccolte che, in quanto valutazione di fatto, va oltre i limiti dell'indagine demandata a questa Corte.

Con i motivi da due a sette il ricorrente denuncia, attraverso il richiamo, di volta in volta, all'articolo 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c., omissioni ed illogica valutazione del materiale probatorio raccolto, facendo riferimento alla deposizione di alcuni testi (secondo e quarto motivo e sesto motivo), rimarcando, tra l'altro, la impossibilita' di ripercorrere l'iter logico che avrebbe determinato la decisione (terzo e quinto motivo) nonche' l'assenza di ogni motivazione sulla circostanza che alcuni titoli redatti appunto dal Co. per la cronaca locale assurgessero anche a dignita' di notizia "nazionale".

Giova premettere, in relazione alla lamentata violazione e falsa applicazione della norma di diritto costituita dall'articolo 116 c.p.c., che detto articolo, al comma 1, consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalita' del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze (cfr. Cass. 6 settembre 1995 n. 9380). Nella fattispecie la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario e cioe' che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.

Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'articolo 116 c.p.c..

La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova presuntiva si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che puo' trovare ingresso in sede di legittimita' solo nei limiti in cui e' ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.

A tal fine va osservato che e' devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non e' tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne'a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l"'iter" seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, 30 ottobre 1998 n. 10896). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove e' eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' proprio a norma dell'articolo 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Ne' il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione (cfr. Cass. 10 novembre 2003 n. 16831).

Nella fattispecie la censura, per quanto prospettata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, attiene, invece, alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito per escludere che fosse stata fornita la prova dello svolgimento delle mansioni di redattore ordinario, alle quali si erano poi aggiunte quelle di capo servizio e responsabile unico della redazione di (OMESSO).

Sennonche' sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza non e' ne' insufficiente ne' contraddittoria.

Infatti, il giudice di appello ha, in primo luogo, tenuto a chiarire che la contrattazione collettiva stabilisce che la qualifica di redattore spetta, ai fini che qui interessano, ai giornalisti professionisti titolari di uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente una intera pagina alla locale cronaca cittadina o che facciano parte di una redazione decentrata.

Per redazione decentrata si intende quella istituita in localita' diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, ha il compito di preparare, con le modalita' ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali, una o piu' pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste, nonche' di provvedere alla titolazione ed impostazione del menabo'; ai giornalisti di tali redazioni possono essere richiesti servizi, notizie, inchieste per la edizione nazionale. Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in localita' diverse dalla sede della redazione centrale o delle redazioni decentrate che, nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari componenti ed informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste (articolo 5 CCNL).

La qualifica di redattore, dunque - conclude coerentemente e correttamente il Giudice a qua -, e' caratterizzata non gia' dalla mera valutazione critica delle notizie comunicate (propria di ogni giornalista), ma dalla peculiare natura e rilevanza delle notizie oggetto degli articoli elaborati e dall'inserimento nella redazione, quale ufficio anche periferico, che contribuisce alla programmazione ed alla configurazione finale del prodotto giornalistico nonche' alle attivita' a tale scopo finalizzate. In altre parole, il redattore realizza articoli e servizi che siano frutto di una personale e creativa elaborazione giornalistica ed effettua tutti i compiti della ed "cucina redazionale", e cioe' tutte le mansioni necessario perche' si giunga al prodotto finale, non bastando pertanto la mera predisposizione della attivita' necessaria per assolvere a tali compiti.

In punto di fatto, il Tribunale ha accertato che il Co. operava come giornalista a tempo parziale del quotidiano romano "(OMESSO) " nella Citta' di (OMESSO).

Ha, inoltre, puntualizzato che dalla istruttoria esperita (testi Po. Ve., Di. Ti. Lu., Re. Gi., Ma. Se.) e dalla documentazione in atti era emerso che: la testata non dedicava normalmente una intera pagina alla cronaca di (OMESSO), laddove nella pagina locale erano inseriti servizi attinenti anche ad altre citta' dell'area, quali (OMESSO), ecc.; il Co. predisponeva "materialmente" la parte di pagina del giornale attinente alla citta' di (OMESSO), realizzando una "bozza", anche per quanto riguardava i titoli, ma tale lavoro era inviato ad altra struttura, con la quale l'unita' di (OMESSO) era in continuo contatto, ove vi era un responsabile che completava e confermava o rivedeva l'impostazione della intera pagina, prendendo pertanto le decisioni finali al riguardo; il Co. si occupava di redigere articoli di cronaca locale ("egli non ha invece fornito indicazioni specifiche circa l'espresso affidamento di servizi od inchieste per la edizione nazionale").

Le circostanze sopra descritte, dunque, hanno portato il Giudice a qua ad escludere sia che la testata dedicasse normalmente una intera pagina alla cronaca locale di (OMESSO), sia che la struttura locale fosse da considerare come una redazione decentrata nel senso sopra esposto, sia che l'attivita' svolta avesse i caratteri propri di quella del redattore, ed in particolare che ricomprendesse tutte le mansioni necessarie alla realizzazione del "prodotto finale".

Ma il Giudice d'appello ha anche escluso che, nella specie, fosse ravvisabile la figura del capo servizio, da individuare, ai fini che qui interessano, nel redattore al quale sia stata attribuita la responsabilita' di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo e che abbia alle proprie dipendenze due o piu' redattori e-o collaboratori fissi, con il compito di coordinarne o rivederne il lavoro, fornendo le opportune direttive (articolo 11 CCNL); cio' - come coerentemente affermato dal Tribunale - "per l'assorbente ragione che il Co. non era un redattore; inoltre, pur coordinando egli dei collaboratori locali, questi non erano inquadrati a loro volta ne' come redattori ne' come collaboratori fissi".

Alla luce dei principi di diritto sopra espressi le censure mosse alla impugnata decisione circa l'erronea valutazione delle prove non possono trovare accoglimento, ridicendosi le stesse ad una pretesa erronea interpretazione del materiale probatorio non consentito in questa sede.

Ne', d'altro canto, e' ravvisabile nella contestata pronuncia una violazione del principio dell'onere della prova sancito dall'articolo 2967 c.c., gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare il buon fondamento del proprio assunto.

Con l'ottavo motivo, il ricorrente, denunciando violazione di legge, falsa applicazione di legge, articolo 36 Cost., articolo 2126 c.c., articolo 112 c.p.c., articoli 434, 416 e 420 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter decidere sulla domanda - avanzata, almeno espressamente, soltanto con il ricorso in appello - di valutare "se la retribuzione corrisposta nel corso del rapporto fosse proporzionata all'impegno profuso", in quanto tale "domanda non e' contenuta nel ricorso introduttivo ove viene posto a fondamento della pretesa esclusivamente l'espletamento di attivita' di redattore".

Osserva, a sostegno della propria censura. che non sarebbe necessario da parte dell'attore un "formale (e formalistico) richiamo all'articolo 36 Cost.".

Il motivo di ricorso e' infondato.

Rileva il Collegio che - come in piu' occasioni affermato da questa Corte - il potere del giudice di determinare, in applicazione del principio di cui all'articolo 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato in misura proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto puo' essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso. Tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri: puo' essere quindi implicita in quella diretta al riconoscimento di differenze retributive sulla base di un determinato contratto collettivo, ma questa pretesa non puo' ritenersi di per se - quando manchi la deduzione dei suddetti elementi - comunque inclusiva della domanda di adeguamento della retribuzione percepita sulla base dei suddetti criteri, non essendovi automatica coincidenza tra questi e la determinazione collettiva delle retribuzioni ad opera delle associazioni sindacali (Cass. 9 novembre 1996 n. 9802).

Ebbene, come rilevato dal Tribunale, l'odierno ricorrente con l'atto introduttivo di primo grado, si e' limitato al chiedere l'accertamento del proprio diritto al trattamento economico di redattore (e di capo servizio) e non ha mai lamentato la inadeguatezza di fatto della retribuzione percepita rispetto all'attivita' svolta.

Dopo tale puntualizzazione. il Giudice d'appello ha richiamato gli articoli 414, 416 e 420 c.p.c., rilevando come dagli stessi emerga che, gia' nel corso del giudizio di primo grado, e' vietato proporre domande su circostanze e prospettazioni giuridiche diverse da quelle poste a sostegno della domanda originaria o delle originaria difese e che inseriscono nel processo un nuovo tema di indagine, precisando, del tutto correttamente, come la violazione di tale normativa sia rilevabile anche di ufficio (Cass. 7007-88), anche in caso di accettazione del contraddittorio e come il divieto sia ribadito dall'articolo 437 c.p.c., con riferimento al grado di appello.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in euro 27,00, oltre euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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