La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove determina l'illegittimità del concorso pubblico

Con sentenza n. 1180 del 10 marzo 2007 il Tar del Piemonte, sez. II, ha statuto che nei concorsi pubblici, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, in violazione di quanto disposto dall’ art. 12 del D.P.R. 487/1994, rende illegittima la procedura concorsuale.
Il Tar del Piemonte ha così accolto il ricorso promosso da una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, contro la P.A., rea di non aver rispettato quanto dettato dal 1^ comma del predetto art. 12 in forza del quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…”.
Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - non può essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.
Il Tar, richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989),  ha altresì specificato come detti criteri possano essere dettati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purchè prima della loro correzione, ma senza che da si possa in assoluto prescindere.



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Segue il testo integrale della sentenza in commento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
(Numero 1180/2007)
 
sul ricorso n. 126/2007 proposto dalla dott.ssa S.B., rappresentata e difesa dall’avv. Michela Berra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Faccioli in Torino, via Susa n. 35,
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale n. 12, di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lelia Capozza dell’Ufficio Legale dell’A.S.L. n. 12, con domicilio eletto in Torino via Bertola n. 2 presso lo studio dell’Avv. Stefano Cresta,
e nei confronti
delle dott.sse M.T. e S.T., rappresentate e difese dall’avv. Carlo Angeletti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Torino, via Bertola n. 2,
per l'annullamento, previa sospensione
della deliberazione n. 221 del 19.10.2006 del Commissario dell’A.S.L. n. 12 di Biella, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 23.11.2006, avente ad oggetto “Approvazione dei lavori della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro e nomina del vincitore”; con cui il Commissario ha dichiarato idonee le dott.sse M.T. e Sabrina Fiotto; del verbale della Commissione Esaminatrice del 05.10.2006 allegato alla deliberazione del Commissario dell’A.S.L. 12 n. 221 del 19.10.2006;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non noto, nei confronti dei quali si fa riserva di motivi aggiunti;
e per il risarcimento
di tutti i danni patiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati, con riserva di quantificarne l’ammontare in corso di causa.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Loale n. 12 di Biella.
Vista la costituzione in giudizio delle dott.sse T. eF..
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente.
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti.
Relatore alla Camera di consiglio del 14 febbraio 2007 il dott. Antonio Plaisant e comparsi per la ricorrente l’avv. Berra, per l’amministrazione resistente l’avv. Capozza e per le controinteressate l’avv. Angeletti.
Sentite sul punto le parti comparse e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.
La dott.ssa B. impugna i provvedimenti in epigrafe relativi alla procedura concorsuale per titoli ed esami indetta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella con bando pubblicato in data 15 novembre 2005, per la copertura di 1 posto di dirigente medico-disciplina dei medici del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, all’esito della quale la dott.ssa T. si è classificata al primo posto della graduatoria finale, mentre la ricorrente è stata giudicata inidonea in relazione alla prova scritta, ove ha riportato il voto numerico di punti 18 (a fronte di punti 21 per conseguire la sufficienza), accompagnato dal seguente giudizio sintetico: “L’elaborato appare inesatto sotto il profilo clinico ed affronta con superficialità il tema specifico”.
Ritiene il Collegio che debba essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso - Ulteriori profili di violazione di legge (art. 97 costituzione; art. 12, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; articoli 9, comma III e 14, comma III, del decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483) - che ha ad oggetto il primo adempimento procedimentale di competenza della Commissione, cioè la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, che la ricorrente assume non essere stata correttamente espletata.
Il motivo è fondato.
L’art. 12, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così recita: “1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…”.
Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - nel caso di specie non è stato concretamente espletato, mancando nel verbale qualunque riferimento ad esso.
Non può condividersi, infatti, l’obiezione dell’Azienda resistente, secondo cui di tali criteri vi sarebbe riscontro nel verbale della Commissione in data 5 ottobre 2006, ove si afferma che “…Vengono impartite le opportune disposizioni ed istruzioni circa le modalità di svolgimento della prova ed è fatto presente al candidato quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 483/1997”.
Tale espressione, infatti, è oggettivamente riferibile ad un diverso aspetto, quello dell’attività di direzione dei candidati nel materiale espletamento della prova scritta, mentre non può essere ricondotta alla successiva attività di correzione degli elaborati. Tanto è vero che nel verbale l’art. 12 del d.p.r. 487/1994 non risulta neppure citato, mentre si fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 12 del d.p.r. 483/1997 che regola, per l’appunto, il materiale svolgimento delle prove scritte da parte dei candidati.
Ciò chiarito in punto di fatto, ritiene il Collegio che la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove infici la legittimità dell’intera procedura concorsuale.
Non vi è dubbio, infatti, che tale adempimento, peraltro espressamente richiesto dall’art. 12 del d.p.r. 487/1994, assolva ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e non possa, pertanto, essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.
Tale conclusione trova conferma in alcuni pronunciati della giurisprudenza  la quale - pur con una certa elasticità d’interpretazione, in base alla quale si ritiene possibile, ad esempio, che i criteri siano dettati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purchè prima della loro correzione - tendenzialmente esclude che dai suddetti criteri si possa in assoluto prescindere (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989).
Passando ora all’esame del primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e applicazione dell’art. 12, comma I, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere sotto i profili dell’assenza assoluta di motivazione, della ingiustizia manifesta, dell’illogicità e del travisamento - con esso si deduce il difetto di motivazione.
Anche questa censura merita accoglimento.
Giova ricordare che la valutazione di inidoneità espressa a carico della dott.ssa B. è stata motivata mediante espressione di un punteggio numerico (pari a 18, a fronte del minimo di 21) e del seguente giudizio sintetico: “L’elaborato appare inesatto sotto il profilo clinico ed affronta con superficialità il tema specifico”.
Ritiene il Collegio che la tesi prevalente, secondo cui l’espressione del voto numerico sarebbe sufficiente a fondare la valutazione espressa dalla Commissione, non può essere condivisa in tutte le situazioni in quanto il grado di motivazione richiesto non può prescindere dalle caratteristiche della specifica procedura concorsuale.
Al riguardo, con riferimento al caso di specie, assumono rilievo tanto la mancanza di criteri oggettivi di valutazione (vedi al riguardo quanto già osservato con riferimento al secondo motivo di ricorso), quanto il carattere ristretto della procedura concorsuale in questione, avente ad oggetto un solo posto da coprire e come tale caratterizzata da un numero non particolarmente elevato di concorrenti.
Entrambi questi elementi depongono in favore di un dovere di motivazione particolarmente pregnante. Infatti, se da un lato la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove rende ancora più difficile ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione, dall’altro lato il numero esiguo di concorrenti le avrebbe consentito di elaborare una motivazione analitica senza che ciò potesse comportare un eccessivo rallentamento della procedura concorsuale.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la motivazione del giudizio d’inidoneità espresso a carico della ricorrente sia insufficiente.
Alla mera espressione di un voto numerico, infatti, la Commissione ha accompagnato un giudizio sintetico (“L’elaborato appare inesatto sotto il profilo clinico ed affronta con superficialità il tema specifico”) che in concreto non aggiunge alcun ulteriore elemento di valutazione, posto che i concetti di “inesattezza-sotto il profilo clinico” e di “superficialità nell’affrontare il tema specifico” risultano del tutto apodittici e non riferiti a specifici elementi o partizioni della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, tanto più che la Commissione non ha neppure apposto sull’elaborato segni grafici che consentano di individuare le parti inficiate da errori (o comunque da una trattazione insufficiente) per cui, neppure da questo punto di vista, la ricorrente è stata messa in grado di risalire al percorso logico seguito per giungere al giudizio d’insufficienza.
Non merita accoglimento, infine, la domanda risarcitoria, non essendo stata provata la sussistenza di un danno certo ed attuale.
È agevole rilevare, infatti, che la ricorrente non ha potuto ovviamente dimostrare che, laddove ammessa alla fase successiva della selezione, si sarebbe classificata al primo posto della graduatoria. Ciò potrà eventualmente avvenire, infatti, solo a seguito di rinnovazione della procedura concorsuale, che in primo luogo consentirà alla dott.ssa B. di far valere nuovamente le proprie legittime aspettative di assunzione.
Per quanto premesso, il ricorso è fondato quanto alla richiesta di annullamento dell’impugnata deliberazione n. 221 del 19.10.2006 ed infondato in relazione alla richiesta di risarcimento del danno e deve essere, quindi, parzialmente accolto nei termini dianzi descritti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciandosi ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- annulla l’impugnata deliberazione del Commissario dell’A.S.L. n. 12 di Biella n. 221 in data 19 ottobre 2006 ed il verbale della Commissione esaminatrice del 5.10.2006 allegato alla deliberazione del Commissario dell’A.S.L. 12 di Biella n. 221 del 19.10.2006;
-      rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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