La pubblica amministrazione deve accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore motivata da una grave situazione personale, anche se nell'ufficio di destinazione non ci sono posti disponibili

La pubblica amministrazione deve accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore motivata da una grave situazione personale, anche se nell'ufficio di destinazione non ci sono posti disponibili. Il rischio del sovrannumero è infatti un elemento secondario rispetto all'esigenza del dipendente di assistere il coniuge gravemente malato: le gravi esigenze personali prevalgono infatti su quelle dell'organizzazione dell'organico. Pertanto merita accoglimento il gravame proposto dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento in altra sede, formulata al fine di poter prestare assistenza alla moglie gravemente malata. In applicazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio, laddove, sussistano gravi ed eccezionali situazioni personali. Nel caso di specie, avendo il ricorrendo allegato gravi motivi familiari legati al carcinoma mammario diagnosticato alla moglie, che richiede cure ed assistenza continua, ne consegue che, dalla gravità della situazione personale addotta il diniego opposto debba ritenersi viziato da illegittimità.

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce Sezione 3, Sentenza del 24 settembre 2010, n. 1990



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2006, proposto da:

Ma.Sa.An., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ar.Ru., Ma.Sc., con domicilio eletto presso Ma.Sc. in Lecce;

contro

Ministero dell'Interno - Roma, Questore di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento notificato il 14.4.2006 di rigetto dell’istanza di trasferimento, prot. 333- C/I sezione 3 - 17700/2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma e di Questore di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’Avv. Sf., in sostituzione degli avv.ti Ru. e Sc., e l’Avv. Pe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Ma., Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi ha inoltrato in data 26.1.2006 istanza di trasferimento agli uffici di Lecce della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 55, comma 4 DPR 335/1982, allegando le gravi condizioni di salute della propria moglie.

In data 14.4.2006 il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha notificato provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento, considerando che il personale in servizio negli uffici della Polizia di Stato della Provincia di Lecce risulta già essere superiore all’organico previsto.

Con l’odierno ricorso il sig. Ma. impugna il diniego deducendo i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà e irragionevolezza, violazione di legge; 2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 820/2006 questo Tribunale ha accolto la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 17 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

L’art. 55, comma 4, DPR 335/1982, prevede che “il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto .. per gravissime ed eccezionali situazioni personali”.

Nella istanza di trasferimento il ricorrente ha indicato i gravi motivi familiari che giustificherebbero il trasferimento; alla moglie del ricorrente è stato diagnosticato un carcinoma mammario che richiede cure e assistenza continue; il dipendente deve quindi sostenere e assistere la propria consorte e, al contempo, provvedere alle necessità dei due figli minorenni (15 e 9 anni).

Fermo quindi il carattere di gravità della situazione personale del ricorrente, che l’Amministrazione stessa peraltro ritiene degna di rilievo, il diniego di trasferimento viene motivato con la considerazione che l’organico effettivo è già ampiamente completo e non consente l’ulteriore assegnazione di personale.

Alla luce del dato normativo, il diniego è illegittimo atteso che, espressamente, la disposizione di legge richiamata consente il trasferimento del dipendente, in presenza di gravissime situazioni personali, “anche in soprannumero”, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici e impedendo all’Amministrazione, nel motivare il rigetto dell’istanza, di arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di vacanze in organico.

Pertanto, in base a quanto considerato, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari - Presidente

Gabriella Caprini - Referendario

Luca De Gennaro - Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 24 settembre 2010.

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