Liberalizzazione professioni - nulla osta targhe pubblicitarie

Con sentenza n. 652 del 15 gennaio 2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della liberalizzazione delle attività professionali, decidendo sul ricorso promosso dall’ Ordine Professionale contro un odontoiatra al quale non era stato concesso il nulla-osta necessario ad ottenere l′autorizzazione sindacale relativa all′apposizione di una targa pubblicitaria per la propria attività. La S.C. ritenendo infondati i motivi esposti dall’Ordine, ha ricordato come le Sezioni Unite abbiano ampiamente spiegato che, ai fini del nulla-osta de quo, l′Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità e che, per contro, il richiedente, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, è titolare di un diritto soggettivo al rilascio. La Cassazione ha, altresì, precisato come recentemente (in data 11 agosto 2006) sia entrato in vigore il l. 4 agosto 2006, n. 248, che, all′art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l′altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario.



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Corte di Cassazione

- Sez. III civ. -

15 gennaio 2007 n. 652

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 dicembre 2000-4 gennaio 2001 il Tribunale di Arezzo, accogliendo parzialmente la domanda di E.F., medico odontoiatra, dichiarava ingiustificato l′omesso rilascio, da parte dell′Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Arezzo, del nulla-osta necessario per ottenere l′autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario, mentre dichiarava inammissibile la domanda di condanna dell′Ordine.

La Corte d′appello di Firenze, con sentenza in data 20 settembre-21 ottobre 2001, ha rigettato il gravame affermando che l′Ordine professionale deve verificare la veridicità delle qualità professionali, la loro non equivocità sulla natura dell′attività svolta dal richiedente e la corrispondenza delle caratteristiche estetiche della targa a quelle stabilite dal regolamento ministeriale; che il nulla-osta non era stato rilasciato adducendo illegittimamente la necessità per l′Ordine di accertare se il richiedente agevolasse l′esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati, operanti nello stesso stabile.

Avverso la suddetta sentenza l′Ordine ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Sul primo, con cui denunciava difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sono pronunciate in senso negativo le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza del 9 aprile-9 maggio 2006.

L′esame del secondo motivo è stato affidato a questa sezione.

Il F. ha resistito con controricorso e, all′esito della discussione, ha prodotto note di udienza ai sensi dell′ultimo comma dell′art. 379 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, l′unico assegnato alla cognizione di questa sezione, l′Ordine ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, 2 e 8 della l. 5 febbraio 1992, n. 175, difetto di istruttoria e vizio di motivazione, assumendo che il termine di trenta giorni normativamente previsto per il rilascio del nulla-osta non esaurisce perentoriamente il provvedimento, essendo consentito pretendere ulteriori informazioni allo scopo di concludere gli accertamenti ritenuti in concreto necessari.

L′assunto è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la l. 5 febbraio 1992, n. 175 e successive integrazioni stabilisce che la targa che eventualmente il professionista intenda apporre sull′edificio in cui svolge l′attività professionale debba contenere determinate indicazioni (art. 1) e debba essere autorizzata dal sindaco previo nulla-osta dell′Ordine professionale presso cui è iscritto il richiedente, attraverso il quale il professionista deve inoltrare la domanda (art. 2).

Il comma 2 dell′art. 2 della l. 175/1992 prescrive al Consiglio dell′ordine di trasmettere la domanda al sindaco, con il proprio nulla-osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione, mentre il comma 3 del medesimo art. 2 prevede esplicitamente che, ai fini del rilascio del nulla-osta, il collegio professionale deve verificare l′osservanza delle disposizioni di cui all′art. 1 (che concernono il "contenuto" della targa), nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall′apposito regolamento.

Dalla esposizione che precede si evince chiaramente che il nulla-osta deve intervenire nel termine - certamente perentorio - di giorni trenta dalla presentazione della domanda e che il suo rilascio è condizionato esclusivamente all′esame sostanziale e formale della targa.

Non induce a diversa statuizione il successivo art. 8, il quale demanda agli ordini professionali il controllo sugli iscritti, consentendo anche di ispezionarne gli studi, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione allo scopo di reprimerne l′esercizio abusivo. Infatti la facoltà di eseguire i controlli previsti dalla norma in esame può sempre essere esercitata, ma è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione del nulla-osta, che è assolutamente diversa e autonoma.

È appena il caso di aggiungere che, nel rigettare il primo motivo con cui il ricorrente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite hanno spiegato che, ai fini del nulla-osta de quo, l′Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità e che, per contro, il richiedente, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, è titolare di un diritto soggettivo al rilascio.

Va, peraltro, rilevato che recentemente (in data 11 agosto 2006) è entrato in vigore il l. 4 agosto 2006, n. 248, che, all′art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l′altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per il soccombente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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