Licenziamento – reintegra posto di lavoro – diritto mensilità

A fronte di un giudicato che riconosce al lavoratore il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, il datore di lavoro non può unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2898 del 9 febbraio 2007, sulla vicenda di un lavoratore, che dopo aver impugnato il licenziamento comminato nei suoi confronti per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, otteneva avanti al giudice di merito il riconoscimento del diritto al pagamento di quindici mensilità in luogo della reintegrazione. ricorso promosso dalla Poste Italiane contro la pronuncia della Corte di Appello territoriale cje La S.C. ha, altresì, precisato che il Ccnl di settore, nella parte in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore, sia nullo per violazione di norme imperative (Cassazione 1758/99 e succ. conformi sino alle sentenze 2055 e 21326/04); onde esattamente la Ca ha ritenuto che la società convenuta avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del lavoratore e non eccepire la presunta estinzione de iure del rapporto.

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