Maggiorazione per gli impiegati che non usufruiscono del riposo festivo settimanale e addetti alla polizia municipale


L'art. 17 d.p.r. 268 del 1987 stabilisce che all'impiegato che, per particolari esigenze di servizio, non fruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione del venti per cento della retribuzione ordinaria, con diritto al riposo compensativo da fruire "di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha gi? affrontato la questione. ? stato chiarito che la maggiorazione di cui all'art. 17 spetta agli impiegati degli enti locali che non abbiano fruito del riposo dopo sei giornate consecutive di lavoro, ma che essa non spetta agli impiegati che - come di norma avviene per i vigili urbani - debbano lavorare nella giornata domenicale fruendo dell'ordinario turno di riposo in una precedente o successiva giornata feriale (Cons. g.a.r.s. 22 dicembre 1999, n. 654). In particolare, ? stato precisato che la disposizione dell'art. 17 fa riferimento a "particolari esigenze di servizio", sicch? non trova applicazione nell'ipotesi in cui le esigenze di servizio abbiano dato luogo ad un assetto organizzativo, per cui in via ordinaria l'orario di lavoro sia articolato in modo da dover far fronte ad esigenze di servizio distribuite su tutti i giorni della settimana (Cons. Stato V Sezione 1? giugno 2001, n. 2965), come per i vigili ittico venatori. La stessa regola ? stata ritenuta applicabile al servizio dei vigili urbani, come quello in esame (Cons. Stato V Sezione 1? ottobre 2003, n. 5649).
In conclusione, la fattispecie regolata dall'art. 17, poich? si riferisce ad esigenze particolari di servizio, non ? applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come ? quello degli addetti alla polizia municipale.
D'altra parte, sul piano letterale, si oppone ad una diversa conclusione lo stesso ricordato comma 7 dell'art. 13, sulle "turnazioni", perch? dispone che le maggiorazioni ivi stabilite sostituiscono qualsiasi altra indennit? di turno, e perci? anche quelle connesse con le particolari esigenze contemplate dal successivo art. 17.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 26 ottobre 2006 n. 6401

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