Nella successione dei contratti collettivi, seppure di diverso livello, è consentita una modifica in peius del trattamento economico dei lavoratori, sempre che non si incida su disposizioni di legge inderogabili

Nella successione dei contratti collettivi, seppure di diverso livello, è consentita una modifica in peius del trattamento economico dei lavoratori, sempre che non si incida su disposizioni di legge inderogabili o su istituti regolati sulla base di contratti individuali di lavoro. Sono in ogni caso fatti salvi quei diritti, già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa e, nell'ambito di un rapporto (o di una sua fase) già esauritasi, non potendo di contro ricevere tutela, in mancanza di alcun sostegno normativo, mere pretese alla stabilità (o alla protrazione nel tempo) di benefici economici e di aspettative derivanti da precedenti favorevoli regolamentazioni.(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 settembre 2007, n. 19351)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. AZ. TR. BE. S.P.A., A. SE. S.R.L., entrambe in persona del Presidente dott. Pa. Gi., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICOLARI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

MA. FR., (E ALTRI OMISSIS)

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 11167/04 proposto da:

SI. GI., (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

A. S.P.A., A. SE. S.R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 67/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 01/04/03 r.g.n. 121/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato SALERNO GASPARE per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26 marzo 2002 l' AT. Az. Au. Tr. Be. s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale, in accoglimento della domanda di Matteo Mariani e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimita' della disdetta inviata dalla societa' alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianita' di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative.

Dopo la ricostituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava la societa' al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza l' A. -. Az. Tr. Be. s.p.a. e l' AT. Se. s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso Si. Gi., Bo. Vi. e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti AT. -. Az. Tr. Be. - s.p.a, e AT. Se. s.r.l. sia i controricorrenti Si., Bo. e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perche' proposti ambedue contro la medesima decisione.

2. Con il ricorso principale viene denunciata violazione dell'articolo 1322, 1372, comma 2, e articolo 1375 c.c. deducendosi in particolare che la decisione della Corte territoriale e' erronea nei suoi presupposti di diritto perche' assunta in violazione dei principi della liberta' contrattuale, della temporaneita' delle obbligazioni e della norma che consente il recesso da obbligazioni assunte senza predeterminazione della durata. In particolare le ricorrenti addebitano alla impugnata sentenza di avere ritenuto che, nell'ambito di un complessivo assetto della regolamentazione del rapporto di lavoro, non si determina mai una scissione sul piano sostanziale fra discipline contrattuali diverse; e contestano altresi' la fondatezza dell'assunto del giudice d'appello secondo cui le agevolazioni rivendicate avevano "un evidente contenuto economico", di cui si era tenuto conto nella contrattazione aziendale ed anche nei contratti successivi al 1956, al fine della determinazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti. Lamentano infine che la Corte territoriale non ha tenuto nel debito conto che il riconoscimento degli abbonamenti gratuiti per alcune categorie di dipendenti non ha nulla in comune con la retribuzione garantita dall'articolo 36 Cost., per configurare un beneficio destinato ad operare anche dopo la cessazione del rapporto, sicche' a fronte di esso non era consentito parlare di "equa retribuzione" in assenza di qualsiasi controprestazione. Sotto altro versante non poteva sostenersi l'illegittimita' della disdetta della disposizione riguardante gli abbonamenti gratuiti sulla base della considerazione che detta disposizione costituiva parte integrante della regolamentazione dettata dalla contrattazione nazionale.

2.1. Il ricorso principale e' fondato e, pertanto, merita accoglimento.

2.2. Esigenze di un ordinato iter motivazionale portano a premettere qualche considerazione riguardante alcuni profili del rapporto intercorrente tra contratto collettivo nazionale di categoria e contratto integrativo aziendale.

2.3. E' opinione seguita, oltre che in dottrina anche in giurisprudenza, che alle parti sociali e' consentito, in virtu' del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni - fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - nonche' disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'articolo 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purche' svolgenti l'attivita' lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi (cfr. in tali sensi: Cass. 26 giugno 2004 n. 11939 cui adde ex plurimis: Cass. 7 giugno 2004 n 10762). E sempre con riguardo al concorso tra i diversi livelli contrattuali e' stato anche precisato che detto concorso va risolto non secondo i principi della gerarchia e della specialita' propria delle fonte legislative, bensi' accertando quale sia l'effettiva volonta' delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignita' e forza vincolante, sicche' anche i contratti aziendali possono derogare in peius i contratti nazionali, senza che osti il disposto dell'articolo 2077 c.c., con la sola salvaguardia dei diritti gia' definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori che non possono pertanto ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa contrattuale, di eguale o di diverso livello (cfr. tra le tante: Cass. 2 aprile 2001 n. 4839, cui adde, piu' di recente, Cass. 7 febbraio 2004 n. 2362).

2.4. Orbene, la decisione della Corte territoriale nell'affermare che la disciplina del contratto aziendale confluisce in quello del contratto collettivo nazionale di categoria - si' da determinare un trattamento unitario tale da non consentire la sola disdetta (unilaterale) di singole clausole della disciplina aziendale (nel caso di specie: disdetta degli abbonamenti gratuiti a danno di dipendenti pensionati) - finisce non solo per disapplicare i principi innanzi enunciati assegnando, nell'ambito dell'assetto delle relazioni industriali, una errata collocazione alla contrattazione aziendale, ma anche per disegnare una non condivisibile individuazione dei rapporti tra detta contrattazione e quella nazionale.

E la sottolineatura di una differenza di carattere ontologico tra contratto nazionale e contratto aziendale si rinviene con palmare evidenzia nell'indirizzo di questa Corte di cassazione, che ha conferito alla contrattazione aziendale efficacia erga omnes - vincolante cioe' anche per i lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti - ancorando tale soluzione ora alla funzione di integrazione legislativa ad essa attribuita (cfr. al riguardo: Cass. 25 marzo 2002 n. 4218; Cass. 11 dicembre 2002 n. 17674), ora alla specifica tutela degli interessi collettivi degli occupati in azienda (cosi': Cass. 2 maggio 1990 n. 3607), ora infine alla inscindibilita' che la suddetta disciplina pattizia sovente presenta (in questi sensi vedi: Cass. 28 maggio 2008 n. 10353 cit.; Cass. 5 luglio 2002 n. 9764. Contra pero', e cioe' per l'assunto che l'efficacia del contratto collettivo aziendale e' limitata ai soggetti sindacalizzati, vedi: Cass. 29 gennaio 1993 n. 1102; Cass. 24 febbraio 1990 n. 1403).

2.5. E che il contratto aziendale si caratterizzi per una sua specificita' e' affermazione di generale condivisione nella dottrina giuslavoristica, evidenziandosi al riguardo come gia' negli anni 50 del secolo scorso inizi ad entrare in crisi il sistema di pressocche' rigida e chiusa centralizzazione contrattuale sino allora vigente, per guardarsi alle pattuizioni aziendali o come strumento per una associazione dei lavoratori alle responsabilita' di gestione delle imprese - e per una contestuale loro compartecipazione ai frutti dei miglioramenti della produttivita' di dette imprese - o come una nuovo e generalizzato assetto delle relazioni industriali, quale quello disegnato dal Protocollo del 1993, incentrato, come si e' detto, su una duplice forma di contrattazione - una nazionale, avente ad oggetto la regolamentazione del trattamento economico e normativo dell'intera categoria, e l'altro aziendale, con efficacia limitata alle singole unita' produttive - ciascuna delle quali con proprie parti contrattuali e con differenti scadenze, seppure coordinate tra loro al fine di armonizzare la disciplina generale con quella locale. 2.6. Corollario delle argomentazioni sinora svolte e', dunque, il seguente principio di diritto: "Il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale, regolato non in base a principi di gerarchia e di specialita' proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volonta' delle parti sociali, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'assetto delle relazioni industriali nel ruolo ad esse assegnato dal Protocollo del 23 luglio 1993, volto infatti ad individuare due livelli contrattuali(nazionale ed aziendale o territoriale) con competenze separate e predeterminate, ma tra esse coordinate. Ne consegue che seppure il trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori e' nella sua globalita' costituito dall'insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli contrattuali, la disciplina nazionale e quella aziendale, egualmente espressione dell'autonomia privata, si differenziano tra loro per la (loro) distinta natura e fonte negoziale, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi e estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a proprie regole in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale".

2.7. Va dunque ribadito che la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, invece, che il contratto aziendale non potesse essere autonomamente disdettato se non attraverso una rivisitazione dell'intero e generalizzato contenuto della contrattazione collettiva, ha finito per disconoscere l'autonomia del contratto aziendale, nei termini innanzi specificati, trascurando di dare il dovuto rilievo alla circostanza che - come hanno messo in rilievo le societa' ricorrenti - il contratto aziendale aveva nel caso di specie riconosciuto ai dipendenti dell'Az. Tr. un mero beneficio (quello ad abbonamenti gratuiti) che, per le sue specifiche modalita' e per i destinatari che ne usufruivano, esulava dagli istituti, caratterizzati da una reciproca corrispettivita' regolati dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Per andare in contrario avviso e patrocinare la tesi che il contratto aziendale non era suscettibile di disdetta non vale poi addurre ne' la necessita' del consenso del sindacato a tale disdetta ne' la sussistenza nella fattispecie in oggetto di diritti quesiti, che per essere cioe' definitamene entrati a far parte del patrimonio del singolo lavoratore sono in ogni caso insuscettibili di lesione.

3.1. Ed invero - al di la' della di per se' assorbente considerazione che la concessione di abbonamenti gratuiti anche a favore di familiari di dipendenti non puo' essere vincolata alle stesse regole cui soggiacciono emolumenti con funzione di corrispettivo a prestazioni effettivamente rese - a disvelare l'infondatezza delle domande avanzate dai lavoratori e' la circostanza che il contratto aziendale, stipulato nel lontano 1956 era un accordo a tempo indeterminato, del quale non puo' di certo sostenersi una sorta di efficacia perpetua per la mancanza di un accordo sulla disdetta ad opera delle parti stipulanti.

3.2. La fattispecie in esame puo' essere, pertanto, regolata dal seguente principio di diritto "Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non puo' vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perche' finisce in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina - da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati - deve parametrarsi su una realta' socioeconomica in continua evoluzione, sicche' a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde alla esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuita' del vincolo obbligatorio".

3.3. Del resto l'enunciazione di un siffatto principio in materia sindacale si pone in linea con l'indirizzo giurisprudenziale riscontrabile sulla recedibilita' ad nutum di tutti i contratti di diritto privato a tempo indeterminato (cfr. Cass. 4 agosto 2004 n. 14970, cui adde Cass. 23 agosto 2004 n. 16602, per la riaffermazione della regola che l'istituto del recesso unilaterale ad nutum si configura come causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa ed alla risoluzione per inadempimento per qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato), anche se lascia impregiudicata, in ragione della specificita' della contrattazione collettiva, la questione - estranea alla controversia in esame - sull'applicabilita' a detta contrattazione collettiva dell'ulteriore principio, ribadito dal suddetto indirizzo dottrinario, di una deroga o di una rinunzia pattuita alla recedibilita' ad nutum, non ostando a siffatta pattuizione alcun interesse di natura pubblica o privata (cfr. su tale derogabilita': Cass. 23 agosto 2004 n. 16602 cit.).

3.4. La permeabilita' della impugnata sentenza alle censure mosse dalle societa' ricorrenti non viene meno neanche per effetto del ricorso di Si. Gi., Bo. Vi. e degli altri litisconsorti in epigrafe che - gia' pensionati prima del momento in cui la societa' ha manifestato la propria intenzione di sciogliersi dall'accordo aziendale - a sostegno della loro iniziale domanda e della perpetuazione nella sua integrita' del beneficio di abbonamenti gratuiti, hanno con il ricorso incidentale rivendicato l'intangibilita' della loro posizione sul presupposto che nel caso di specie si fosse in presenza di "diritti quesiti".

3.5. Come dimostra la presente controversia, nel dibattito giuridico e sindacale viene sovente richiamato in modo improprio il principio del rispetto dei diritti quesiti, su cui si riscontra un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre: Cass. 7 febbraio 2004 n. 2362).

Appare, quindi, opportuna una puntualizzazione al riguardo.

3.6. E' stato gia' ricordato che un contratto collettivo successivo puo' modificare, anche in peggio, per i lavoratori istituti che trovano il loro fondamento in precedenti contratti collettivi, sempre che non si incida su disposizioni inderogabili di legge o in diritti scaturenti da contratti individuali di lavoro. Ed infatti l'unico limite in materia e' dato dalla intangibilita' di quei diritti che siano gia' entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo - come e' stato rimarcato in dottrina ed in giurisprudenza (cfr. in maniera chiara: Cass. 11 novembre 1988 n. 6116) - di una prestazione gia' resa o di una fase del rapporto gia' esaurita. Ne consegue che la tematica dei "diritti quesiti" attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicche' la tutela ad essi garantita non e' certo estensibile a mere pretese alla stabilita' nel tempo di normative collettive piu' favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni. Come esempio emblematico della problematica scrutinata e' stato richiamato l'istituto dello straordinario, essendosi al riguardo rilevato che il sindacato, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, non puo' disporre della maggiorazione per il lavoro straordinario gia' prestato nella vigenza del contratto collettivo che tale maggiorazione prevede, per configurarsi in tale ipotesi un diritto quesito, mentre potra' invece negare (o ridurre per il futuro) la suddetta maggiorazione essendosi in tali casi in presenza di una mera aspettativa, inidonea come tale ad assumere la consistenza di un diritto soggettivo.

3.7. I compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di cassazione, rafforzati ora dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 (cfr., al riguardo articolo 12 del detto decreto), inducono ad enunciare il seguente principio di diritto: " Nella successione dei contratti collettivi, seppure di diverso livello, e' consentito una modifica in peius del trattamento economico dei lavoratori, sempre che non si incida su disposizioni di legge inderogabili o su istituti regolati sulla base di contratti individuali di lavoro. Sono in ogni caso fatti salvi quei diritti, gia' entrati a far parte del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione gia' resa e, nell'ambito di un rapporto (o di una sua fase) gia' esauritasi, non potendo di contro ricevere tutela, in mancanza di alcun sostegno normativo, mere pretese alla stabilita' (o alla protrazione nel tempo) di benefici economici e di aspettative derivanti da precedenti favorevoli regolamentazioni".

4. I diversi passaggi argomentativi della presente decisione trovano, infine, conforto anche in un pronunziato della Sezione lavoro di questa Corte, che in una fattispecie con connotati per piu' aspetti assimilabili a quelli della controversia in esame ha concluso negando che i dipendenti pensionati di una Az. di. Tr. (nella specie Az. Tr. Co. di. Bo.) potessero far valere un diritto alla conservazione di una tessera di libera circolazione (per se' e per i loro familiari) pur dopo la sopravvenuta abolizione di una siffatta a concessione da parte della contrattazione collettiva. I giudici di legittimita' nell'occasione hanno affermato alla stregua della legislazione regionale (Legge Regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, articolo 39, comma 5) che "La disposizione aboliti va del trasporto gratuito, si configura come norma imperativa e inderogabile, in quanto finalizzata, mediante la razionalizzazione delle risorse finanziarie e la soppressione delle agevolazioni dei singoli, alla organizzazione di un servizio pubblico piu' efficiente ed accessibile a tutti" (in questi esatti sensi cfr. in motivazione: Cass. 17 maggio 2005 n. 15517). Considerazione quest'ultima che non puo' non valere, seppure con i dovuti adattamenti, anche nella presente controversia, in quanto l'esigenza di efficienza di un servizio di penetrante rilevanza sociale, quale quello del trasporto, non puo' essere disgiunta dai principi di economicita' della gestione, che rendono incompatibile la permanenza di benefici ed agevolazioni gratuite aventi non trascurabile ricadute sul bilancio di aziende; ed invero dette aziende, seppure operanti sotto la veste di societa' capitali, spiegano un servizio di pubblica utilita', la cui disciplina non puo' non rispondere ai principi di correttezza e buona fede, volti a ricalcare nel loro contenuto nel settore privato i principi ex articolo 97 Cost. applicabili alla pubblica amministrazione.

5. Per concludere il ricorso principale va accolto e dichiarato infondato quello incidentale sicche' la sentenza impugnata va cassata.

5.1. Ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., essendo state enunciate le coordinate capaci di portare alla definizione della controversia e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal Si. e dai suoi litisconsorti davanti al Tribunale di Bergamo. Ricorrono giusti motivi - in ragione delle questioni trattate e della risoluzione ad esse data dai giudici di merito - per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di Si. Gi. e degli altri suoi litisconsorti. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

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