Non è demansionato il dipendente pubblico che svolge funzioni previste dal contratto collettivo per la medesima area professionale

E' principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'articolo 2103 cod. civ., essendo la materia disciplinata compiutamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (come gia' detto, nel testo anteriore alla novella recata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilita' del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita' in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica e alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396 del 2011; Cass. n. 18283 del 2010; Cass. Sez. Un. n. 8740 del 2008; v. piu' recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). 3.2 Dunque, non e' ravvisabile alcuna violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo. Condizione necessaria e sufficiente affinche' le mansioni possano essere considerate equivalenti e' la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalita' acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalita' acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32592

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