Per essere retribuibili, le ore di straordinario devono essere state preventivamente autorizzate

Per essere retribuibili, le ore di straordinario devono essere state preventivamente autorizzate, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni stesse possa costituire elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio. E' qaunto stabilito dal Tar Sicilia con sentenza n. 468 dell'8 aprile 2008, in considerazione del fatto che la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo.



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Fatto
I ricorrenti premettono di appartenere al Corpo delle Guardia di Finanza.
Con il presente gravame chiedono la corresponsione degli emolumenti dovuti per il lavoro
straordinario svolto in favore dell’Amministrazione nel periodo in gravame meglio descritto. A
conforto della pretesa producono il prospetto del lavoro straordinario svolto, anche eccedente il
limite massimo stabilito. Resisteva l’Amministrazione intimata producendo documenti. Con
successiva memoria in termini ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame e comunque
il suo rigetto stante ‘infondatezza.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato
assunto in decisione.
Diritto
Con il presente ricorso i ricorrenti, n.q. di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,
espongono di aver svolto lavoro straordinario negli anni 2001/2006 solo in parte retribuito.
Chiedono a questo decidente l’accertamento del diritto alla corresponsione degli emolumenti
non percepiti in relazione allo straordinario singolarmente svolto, producendo a tal fine un
quadro riassuntivo del servizio prestato.
Hanno altresì formulato istanza di corresponsione di una provvisionale.
Ciò posto, occorre dare atto che il contesto giurisprudenziale in subiecta materia ha di recente
subito delle rivisitazioni che inducono il Collegio a riconsiderare anche il proprio orientamento.
In generale, si è affermato in giurisprudenza che “Per il pagamento delle ore di lavoro
straordinario quantificate ma non liquidate va confermato il principio della necessaria
autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario stesso, atteso che, diversamente, si
determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il
quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, mentre tale atto rappresenta lo
strumento per non superare i limiti di spesa e di bilancio e limitare l'incontrollata erogazione di
somme” (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 05 luglio 2006, n. 4265).
Tuttavia questa Sezione, anche di recente, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in
essere sul punto, aveva ritenuto che il lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto
all’orario normale di lavoro, nella specie prestato da personale militare con qualifica non
dirigenziale, deve essere retribuito pure oltre il limite del monte ore mensilmente stabilito per
ciascun reparto (della Guardia di finanza) e senza le limitazioni previste rispettivamente dal
D.P.R. 22 luglio 1977 n. 422 per il personale non dirigente e dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.748
e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 per il personale dirigente (T.a.r. Palermo n. 1435 del 12
giugno 2006). In particolare si era affermato che “tale diritto alla retribuzione supplementare
per il lavoro straordinario resti escluso solo per le ore lavorate che siano state effettivamente
compensate mediante la fruizione di altrettanti periodi di riposo compensativo”.
Rivisitando la materia, il C.G.A. con le recenti decisioni n.930/07 e 937/07 ha riformato le
conclusioni di questo decidente alla stregua del recente arresto giurisprudenziale del Consiglio
di Stato.
Ebbene, pur evidenziandosi che anche nel recente passato non sono mancate pronunce di
segno opposto, con la decisione 602/07 del Consiglio di Stato sembra essersi assestata
l’interpretazione giurisprudenziale sulla materia in esame.
In particolare, il C.G.A., sulla base di quanto sostenuto dalla IV Sez. del Consiglio di Stato con
decisione n.602/07 cit, ha precisato che:
• “nella sostanza, che il servizio straordinario prestato … in eccedenza al monte ore disponibile
non può essere retribuito ma che, in relazione allo stesso, gli interessati hanno titolo a fruire
del riposo compensativo. Ed è al riguardo doveroso che l’Amministrazione, onde dare corretta
e tempestiva esecuzione alla presente decisione ed onde evitare l’insorgere di ulteriori
controversie in fase di ottemperanza, si attivi d’ufficio per la concessione dei riposi in
questione.”;
• “nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia
effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo
diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla), atteso che,
altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario
autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativi”.
• “La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza
di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario
orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla
concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi
dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica
Amministrazione.”
• “Sotto un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma
che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex
post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che
rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro … ;
inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso
incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i
limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario
dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni
lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze
dell’Amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano
creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.”.
• “Sotto altro concorrente profilo, poi (e con particolare riferimento al principio del buon
andamento), la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per
l’Amministra-zione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete
esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di
perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione
delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato
ricorso alle prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario
lavoro di ufficio.”.
• “La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie
costituisce, d’altra parte, assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente
che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita
l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un
“credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo
sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane,
facente capo al dirigente.”.
• “Il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia
(rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici
pubblici, tutela dell’integrità psico – fisica e della dignità del prestatore di lavoro) cui risponde
la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, deve far valutare
positivamente, ad avviso della Sezione, quelle misure - in alcuni casi già concretamente
adottate dalla pubblica Amministrazione - che, in presenza di accertate, indilazionabili e
quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è
consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di
compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con "riposi compensativi", in modo
da salvaguardare altresì l’integrità psico – fisica del lavoratore.”.
• “Tali principi, ad avviso della Sezione, devono trovare applicazione anche per il rapporto di
pubblico impiego dei militari.”.
• “Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via
generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete
modalità di svolgimento delle loro prestazione, per quanto li obbliga alla effettiva e completa
prestazione lavorativa loro ordinata, non può ammettersi che gli ordini di servizio (vale a dire
quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche
quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione)
costituiscano, automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di
prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro.”.
• “La ricerca del delicato punto di equilibrio tra la pluralità degli interessi pubblici e privati in
gioco (così come accennati) impone, ad avviso della Sezione, la fissazione in materia di alcuni
principi fondamentali inderogabili, laddove manchi la formale autorizzazione preventiva allo
svolgimento del lavoro straordinario (nell’intesa che tale situazione di mancanza del formale
titolo autorizzativo deve considerarsi come eccezione e non come regola generale): a) le
prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono essere sempre trovare fondamento in
esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una
nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorativa (ciò a pena di
responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale dell’ufficiale o sottufficiale che ne
consente l’espletamento); b) i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative
eccedenti l’ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività
che, previa preventiva informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa
retribuzione, nei limiti del monte -ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero
nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente
prestati, eccedenti il limite del monte – ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le
esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente ed equamente le esigenze (anche
psico – fisiche) del dipendente e quelle dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, non
potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o
regolamentare) che sottopongano l’effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad
apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente
dall’Amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso.”
La Sezione, anche ai fini di economicità dei mezzi di impugnazione, ritiene di non doversi
discostare da tale rinnovato indirizzo: ciò postula l’infondatezza delle pretese azionale dai
ricorrenti con il presente gravame che va quindi respinto, potendo i ricorrenti ottenere, a
fronte dello straordinario effettuato e non retribuito e secondo i principi già in narrativa
riportati, solo il riconoscimento di riposi compensativi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di
giudizio, attesa la natura della controversia e l’applicazione in specie del nuovo indirizzo
giurisprudenziale di cui in narrativa.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

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