Vi è ppalto di manodopera "genuino" quando l'appaltatore è estraneo all’organizzazione e alla direzione dei prestatori d’opera

per non rilevarsi intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è necessario accertare che l’appaltatore sia estraneo all’organizzazione e alla direzione dei prestatori d’opera e non risulti l’organizzatore delle prestazioni dei dipendenti o fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al servizio appaltato.
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 13986 DEL 28 MAGGIO 2008)



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Presidente De Luca – Relatore Napoletano - Pm Sepe - conforme - Ricorrente Casa di Cura
Valsalice Srl - Controricorrente INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1814/04 rigettava l'appello proposto dalla Casa
di Cura Valsalice srl avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, che aveva respinto
l'opposizione a due decreti ingiuntivi emessi su istanza dell'INPS in relazione all'omessa
contribuzione concernente prestazioni lavorative di un gruppo d'infermiere, che assunte
direttamente o per il tramite di organizzazioni professionali, erano state considerate
erroneamente dalla Casa di cura, secondo l'Istituto, lavoratrici autonome e non subordinate.
I giudici di appello premessa l'irrilevanza della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro
subordinato tra il lavoratore ed il soggetto interposto, ritenevano provato, e
l'assoggettamento delle infermiere al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e il
loro stabile inserimento nell'organizzazione aziendale della Casa di cura.
Avverso tale sentenza la Casa di cura proponeva ricorso per cassazione sostenuto da due
motivi di censura, illustrati da memoria.
Parte intimata, resisteva al gravame.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di gravame parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 L. 1369/60, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, allega che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine
alla posizione assunta dagli organismi associativi e sui rapporti tra tali organismi e gli
associati e la Casa di cura nonché sulla ricorrenza o meno di un intermediazione vietata dalla
legge. Né la Corte del merito, aggiunge parte ricorrente, ha tenuto conto che tra
l'appaltatore ed il lavoratore deve intercorrere un effettivo rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo del ricorso la società, denunciando omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia nonché violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 2094, 2222, 2229 cc e degli artt. 113, 115, e 116
cpc, allega: a) che trattandosi di opposizione a decreti ingiuntivi la prova della
subordinazione doveva essere fornita dall'INPS; b) che sono i modi di esercizio della attività
ed i tempi propri della struttura ad imporre l'integrazione delle varie prestazioni lavorative
sia autonome che subordinate e l'integrazione delle varie prestazioni dei collaboratori nella
struttura non è sinonimo di subordinazione; c) che le istruzioni fornite dai medici non
potevano essere ritenute espressione di un potere gerarchico essendo i sanitari lavoratori
autonomi ed essendo le istruzioni espressione dell'esercizio di una funzione tecnicamente
sovraordinata a quella assolta dalle infermiere diplomate; d) che occorreva quindi ai fini
della subordinazione un quid pluris, non identificato dalla Corte del merito, che
aggiungendosi alla semplice sovraordinazione funzionale consentisse di qualificarla come
espressione di subordinazioneie) che la predisposizione dei turni rientra nella necessaria
coordinazione tra l'attività delle infermiere e le finalità istituzionali della casa di cura e che
comunque è rimasto provato che erano le disponibilità e le esigenze delle infermiere a
presiedere alla formazione dei turni; f) che l'infermiera Hocta aveva stipulato
autonomamente un rapporto con l'assistita; g) che relativamente alle assenze la prova
assunta dava conto, e dell'assenza di particolari disposizioni, e del comportamento delle
parti volto sempre alla risoluzione dei problemi pratici della collaborazione, particolarmente
per le assenze delle infermiere, in modo amichevole e concordato e mai autoritario.
I motivi, che in quanto logicamente connessi vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Al riguardo è opportuno premettere che secondo giurisprudenza di questa Suprema Corte
non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia una
impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria
organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v., fra le tante, Cass.
5087/98 e 11120/06). Peraltro questa Corte ha chiarito che "l'illecita interposizione nelle
prestazioni di lavoro, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto
abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi
all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione,
assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo". (v.
anche Cass., 15 luglio 2005 n. 12363/03, 14996/05 e 11120/06).
Da ultimo poi, mette conto sottolineare che Cass. 18281/07 ha ribadito la condivisibilità
dell'orientamento espresso da questa Corte (sent. 11957/00) secondo cui "in tema di divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre di volta in volta - al di
là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 1 cit., comma. 3 (per il
caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed
attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il
rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo
su di se il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale
autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; se sia provvista di
una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di se l'alea economica insita
nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il
raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle
sue dipendenze".
Tanto da conto, innanzitutto, della infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la
quale ai fini della configurabilità di una interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro
occorre che intercorra tra l'intermediario ed il lavoratore, le cui prestazioni sono appaltate,
un rapporto di lavoro subordinato. Di contro infatti, è sufficiente osservare che se tanto
fosse esatto non si porrebbe proprio un problema d'interposizione vietata in quanto il reale
datore di lavoro è e rimane l'appaltatore. Viceversa, il problema si pone proprio quando il
potere direttivo, organizzativo e gerarchico in concreto viene esercitato dall'appaltante nei
confronti di prestatori di lavoro formalmente dipendenti dall'appaltatore.
Nella specie la Corte territoriale accertando che i prestatori di lavoro in questione erano
assoggettati al potere direttivo, organizzativo e gerarchico della Casa di cura attuale
ricorrente ha ritenuto, sia pure implicitamente, la ricorrenza di una intermediazione illecita di
manodopera risultando del tutto estranea all'organizzazione e direzione dei prestatori di
lavoro di cui trattasi le organizzazioni associative cui detti lavoratori formalmente
dipendevano.
Del resto, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei
prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione
inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo,
comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(Cass. 12363/03).
Quanto alla accertata ricorrenza della subordinazione sulle quali si appuntano le critiche di
cui al secondo motivo del ricorso, va tenuto presente che nel caso, come quello di specie, la
prestazione svolta da un'infermiera diplomata presso una casa di riposo non può che essere
apprezzata avuto riguardo, e al carattere professionale dell'attività espletata che rende
superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la
stessa s'inserisce.
Pertanto, proprio in considerazione della caratteristica delle specifiche mansioni
particolarmente qualificate e presupponenti determinate abilitazioni e cognizioni tecniche che
lasciano all'infermiera, pur nell'ambito delle prescrizioni mediche, un certo margine di
autonomia, la subordinazione emerge all'evidenza soprattutto dallo stabile inserimento della
relativa prestazione nell'organizzazione aziendale costituendo questo, per l'anzidetta
specificità della prestazione e dell'ambito cui inerisce, un affidabile indice rivelatore della
sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Nella specie la Corte territoriale si è attenuta a siffatto principio avendo dedotto la ricorrenza
della subordinazione dalla circostanza, e che le infermiere dovevano seguire delle specifiche
direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro impartite dai medici sia per iscritto che
oralmente, e che l'organizzazione del lavoro e la turnistica era operata dalla Casa di cura e
le infermiere non erano affatto libere di assentarsi a loro discrezione ed era la casa di cura e
non le infermiere a cercare delle persone per sostituirle.
Elementi questi, presi in considerazione dal giudice del merito, certamente idonei a
qualificare il rapporto in questione come di natura subordinata in quanto attestanti, per un
verso l'inserimento delle prestazioni delle infermiere nella stabile organizzazione aziendale e
quindi della loro sottoposizione, sia pure nel senso innanzi indicato, al potere organizzativo,
direttivo e gerarchico del datore di lavoro, e dall'altro l'assenza di autorganizzazione da
parte delle infermiere delle proprie prestazioni lavorative.
Né rileva ai fini di cui trattasi che i soggetti sovraordinati, dal punto di vista sanitario, alle
infermiere non fossero legati alla casa di cura da un rapporto di lavoro subordinato atteso
che, comunque nell'espletamento della loro attività nell'ambito della casa di cura i medesimi
esprimevano, per il ruolo ricoperto, l'indirizzo della stessa casa di cura che aveva,
nell'ambito della sua organizzazione, preposto siffatti soggetti alla organizzazione sanitaria.
Quanto poi alla criticata valutazione della prova testimoniale mette conto ribadire che
costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi,
liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il
profilo dell'omissione, dell'insufficienza o della contraddittorietà, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia
evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Ora in relazione alla suddetta regola, la quale rende inammissibile in questa sede la
rivisitazione del materiale istruttorio per farne discendere una valutazione difforme da
quella, coerente e convincente, del giudice del merito, la censura, che il ricorrente prospetta
con il ricorso, non evidenzia vizi logici della motivazione tali da integrare la ipotesi di cui
all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. risolvendosi la stessa sostanzialmente in una istanza di
diversa valutazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata.
Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione,
venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata
valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente
valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel
ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata,
dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso
l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la
precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per
tutte Cass. 14262/04 e Cass. 11886/06), nella specie il ricorrente omette l'integrale
trascrizione della emergenza istruttoria che egli asserisce erroneamente valutata o non
valutata.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, va, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte
resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2010,00 di cui E. 2.000,00
per onorario oltre spese generali IVA e CAP..
Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 28 maggio 2008, n.
13986
Presidente De Luca – Relatore Napoletano - Pm Sepe - conforme - Ricorrente Casa di Cura
Valsalice Srl - Controricorrente INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1814/04 rigettava l'appello proposto dalla Casa
di Cura Valsalice srl avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, che aveva respinto
l'opposizione a due decreti ingiuntivi emessi su istanza dell'INPS in relazione all'omessa
contribuzione concernente prestazioni lavorative di un gruppo d'infermiere, che assunte
direttamente o per il tramite di organizzazioni professionali, erano state considerate
erroneamente dalla Casa di cura, secondo l'Istituto, lavoratrici autonome e non subordinate.
I giudici di appello premessa l'irrilevanza della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro
subordinato tra il lavoratore ed il soggetto interposto, ritenevano provato, e
l'assoggettamento delle infermiere al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e il
loro stabile inserimento nell'organizzazione aziendale della Casa di cura.
Avverso tale sentenza la Casa di cura proponeva ricorso per cassazione sostenuto da due
motivi di censura, illustrati da memoria.
Parte intimata, resisteva al gravame.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di gravame parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 L. 1369/60, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, allega che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine
alla posizione assunta dagli organismi associativi e sui rapporti tra tali organismi e gli
associati e la Casa di cura nonché sulla ricorrenza o meno di un intermediazione vietata dalla
legge. Né la Corte del merito, aggiunge parte ricorrente, ha tenuto conto che tra
l'appaltatore ed il lavoratore deve intercorrere un effettivo rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo del ricorso la società, denunciando omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia nonché violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 2094, 2222, 2229 cc e degli artt. 113, 115, e 116
cpc, allega: a) che trattandosi di opposizione a decreti ingiuntivi la prova della
subordinazione doveva essere fornita dall'INPS; b) che sono i modi di esercizio della attività
ed i tempi propri della struttura ad imporre l'integrazione delle varie prestazioni lavorative
sia autonome che subordinate e l'integrazione delle varie prestazioni dei collaboratori nella
struttura non è sinonimo di subordinazione; c) che le istruzioni fornite dai medici non
potevano essere ritenute espressione di un potere gerarchico essendo i sanitari lavoratori
autonomi ed essendo le istruzioni espressione dell'esercizio di una funzione tecnicamente
sovraordinata a quella assolta dalle infermiere diplomate; d) che occorreva quindi ai fini
della subordinazione un quid pluris, non identificato dalla Corte del merito, che
aggiungendosi alla semplice sovraordinazione funzionale consentisse di qualificarla come
espressione di subordinazioneie) che la predisposizione dei turni rientra nella necessaria
coordinazione tra l'attività delle infermiere e le finalità istituzionali della casa di cura e che
comunque è rimasto provato che erano le disponibilità e le esigenze delle infermiere a
presiedere alla formazione dei turni; f) che l'infermiera Hocta aveva stipulato
autonomamente un rapporto con l'assistita; g) che relativamente alle assenze la prova
assunta dava conto, e dell'assenza di particolari disposizioni, e del comportamento delle
parti volto sempre alla risoluzione dei problemi pratici della collaborazione, particolarmente
per le assenze delle infermiere, in modo amichevole e concordato e mai autoritario.
I motivi, che in quanto logicamente connessi vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Al riguardo è opportuno premettere che secondo giurisprudenza di questa Suprema Corte
non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia una
impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria
organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v., fra le tante, Cass.
5087/98 e 11120/06). Peraltro questa Corte ha chiarito che "l'illecita interposizione nelle
prestazioni di lavoro, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto
abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi
all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione,
assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo". (v.
anche Cass., 15 luglio 2005 n. 12363/03, 14996/05 e 11120/06).
Da ultimo poi, mette conto sottolineare che Cass. 18281/07 ha ribadito la condivisibilità
dell'orientamento espresso da questa Corte (sent. 11957/00) secondo cui "in tema di divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre di volta in volta - al di
là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 1 cit., comma. 3 (per il
caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed
attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il
rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo
su di se il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale
autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; se sia provvista di
una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di se l'alea economica insita
nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il
raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle
sue dipendenze".
Tanto da conto, innanzitutto, della infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la
quale ai fini della configurabilità di una interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro
occorre che intercorra tra l'intermediario ed il lavoratore, le cui prestazioni sono appaltate,
un rapporto di lavoro subordinato. Di contro infatti, è sufficiente osservare che se tanto
fosse esatto non si porrebbe proprio un problema d'interposizione vietata in quanto il reale
datore di lavoro è e rimane l'appaltatore. Viceversa, il problema si pone proprio quando il
potere direttivo, organizzativo e gerarchico in concreto viene esercitato dall'appaltante nei
confronti di prestatori di lavoro formalmente dipendenti dall'appaltatore.
Nella specie la Corte territoriale accertando che i prestatori di lavoro in questione erano
assoggettati al potere direttivo, organizzativo e gerarchico della Casa di cura attuale
ricorrente ha ritenuto, sia pure implicitamente, la ricorrenza di una intermediazione illecita di
manodopera risultando del tutto estranea all'organizzazione e direzione dei prestatori di
lavoro di cui trattasi le organizzazioni associative cui detti lavoratori formalmente
dipendevano.
Del resto, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei
prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione
inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo,
comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(Cass. 12363/03).
Quanto alla accertata ricorrenza della subordinazione sulle quali si appuntano le critiche di
cui al secondo motivo del ricorso, va tenuto presente che nel caso, come quello di specie, la
prestazione svolta da un'infermiera diplomata presso una casa di riposo non può che essere
apprezzata avuto riguardo, e al carattere professionale dell'attività espletata che rende
superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la
stessa s'inserisce.
Pertanto, proprio in considerazione della caratteristica delle specifiche mansioni
particolarmente qualificate e presupponenti determinate abilitazioni e cognizioni tecniche che
lasciano all'infermiera, pur nell'ambito delle prescrizioni mediche, un certo margine di
autonomia, la subordinazione emerge all'evidenza soprattutto dallo stabile inserimento della
relativa prestazione nell'organizzazione aziendale costituendo questo, per l'anzidetta
specificità della prestazione e dell'ambito cui inerisce, un affidabile indice rivelatore della
sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Nella specie la Corte territoriale si è attenuta a siffatto principio avendo dedotto la ricorrenza
della subordinazione dalla circostanza, e che le infermiere dovevano seguire delle specifiche
direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro impartite dai medici sia per iscritto che
oralmente, e che l'organizzazione del lavoro e la turnistica era operata dalla Casa di cura e
le infermiere non erano affatto libere di assentarsi a loro discrezione ed era la casa di cura e
non le infermiere a cercare delle persone per sostituirle.
Elementi questi, presi in considerazione dal giudice del merito, certamente idonei a
qualificare il rapporto in questione come di natura subordinata in quanto attestanti, per un
verso l'inserimento delle prestazioni delle infermiere nella stabile organizzazione aziendale e
quindi della loro sottoposizione, sia pure nel senso innanzi indicato, al potere organizzativo,
direttivo e gerarchico del datore di lavoro, e dall'altro l'assenza di autorganizzazione da
parte delle infermiere delle proprie prestazioni lavorative.
Né rileva ai fini di cui trattasi che i soggetti sovraordinati, dal punto di vista sanitario, alle
infermiere non fossero legati alla casa di cura da un rapporto di lavoro subordinato atteso
che, comunque nell'espletamento della loro attività nell'ambito della casa di cura i medesimi
esprimevano, per il ruolo ricoperto, l'indirizzo della stessa casa di cura che aveva,
nell'ambito della sua organizzazione, preposto siffatti soggetti alla organizzazione sanitaria.
Quanto poi alla criticata valutazione della prova testimoniale mette conto ribadire che
costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi,
liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il
profilo dell'omissione, dell'insufficienza o della contraddittorietà, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia
evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Ora in relazione alla suddetta regola, la quale rende inammissibile in questa sede la
rivisitazione del materiale istruttorio per farne discendere una valutazione difforme da
quella, coerente e convincente, del giudice del merito, la censura, che il ricorrente prospetta
con il ricorso, non evidenzia vizi logici della motivazione tali da integrare la ipotesi di cui
all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. risolvendosi la stessa sostanzialmente in una istanza di
diversa valutazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata.
Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione,
venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata
valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente
valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel
ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata,
dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso
l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la
precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per
tutte Cass. 14262/04 e Cass. 11886/06), nella specie il ricorrente omette l'integrale
trascrizione della emergenza istruttoria che egli asserisce erroneamente valutata o non
valutata.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, va, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte
resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2010,00 di cui E. 2.000,00
per onorario oltre spese generali IVA e CAP..

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