La sublocazione e la cessione del contratto di locazione.

Il conduttore ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore.

La norma generale di riferimento in materia è l'art. 1594 c.c., secondo cui il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Qualora il contratto abbia ad oggetto una cosa mobile, invece, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Al fine di distinguere le due figure, basti rilevare che: la sublocazione fa nascere un ulteriore rapporto, la cui sorte dipende da quello principale (che permane); nel caso di cessione del contratto di locazione, per il cui perfezionamento è necessaria la presenza e la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, si instaura un rapporto diretto tra il terzo cessionario, che subentra al conduttore originario, ed il locatore.

Per quel che concerne la locazione di immobili ad uso abitativo, in particolare, l'art. 14, comma 4, della Legge n. 431/98 mantiene implicitamente in vigore l'art. 2 Legge n. 392/78, che vieta la sublocazione totale o la cessione del contratto, senza il consenso del locatore, dell'immobile destinato ad abitazione. In base a tale normativa, dunque, se nel contratto non è previsto alcun esplicito divieto di sublocazione, il conduttore può sublocare solo parzialmente l'immobile adibito ad uso abitativo, purchè comunichi con lettera raccomandata al locatore l'identità del subconduttore, la durata del contratto e la precisa individuazione dei vani sublocati. Tale disposizione innova pertanto la richiamata previsione dell'art. 1594 c.c., per quanto concerne esclusivamente le abitazioni soggette alla Legge n. 431/98.

In questa materia va però tenuto presente che il Decreto Ministeriale per le Infrastrutture e i Trasporti 30 dicembre 2002 ha esplicitamente sancito il divieto di sublocazione nei contratti tipo relativi ad usi transitori, nonchè nei contratti stipulati con studenti universitari fuori sede.

Qualora poi, in mancanza di diversi accordi tra le parti, il conduttore ceda a terzi il contratto o sublochi totalmente l'immobile senza il consenso del locatore, quest'ultimo è legittimato a chiedere il rilascio nei confronti di chi occupa l'immobile senza alcun titolo, oltre al risarcimento dei danni nei confronti del conduttore che ha ceduto il contratto o sublocato totalmente l'immobile.

Nel caso in cui poi il conduttore sublochi l'immobile solo parzialmente, avendone il diritto, ma ometta di comunicarlo al locatore, l'ordinamento non prevede alcuna specifica sanzione, poichè il legislatore non ha fissato il termine entro il quale la comunicazione debba essere effettuata e non specifica in ogni modo la conseguenza della mancata comunicazione.

La cessione del contratto di locazione di immobile urbano adibito, invece, all'esercizio di un'attività imprenditoriale, insieme con la cessione o locazione dell'azienda ivi esercitata, per essere opponibile al locatore deve essergli comunicata a cura del conduttore, anche con modalità diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta a pena di nullità, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica soggettiva del rapporto. Pertanto non è efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da un altro soggetto, fosse anche il difensore del conduttore in un giudizio pendente.

Non solo. Una eventuale situazione di inopponibilità della cessione al locatore, in considerazione della mancata comunicazione, non pone comunque il conduttore in una condizione di inadempienza.

Infatti l'art. 36 della Legge n. 392/78 consente al conduttore la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l'immobile o di cedere il contratto. In ogni caso la giurisprudenza della Suprema Corte non ritiene più necessario che la sublocazione o la cessione del contratto di locazione dell'immobile, da un lato, e la cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altro, siano stipulati contemporaneamente, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale.

Per quanto concerne inoltre il canone di sublocazione, limitatamente ai rapporti per cui essa è ammissibile, esso è stato liberalizzato completamente, senza essere più soggetto alla misura dell'equo canone, dall'art. 14, comma 4 della Legge n. 431/98, che ha abrogato, sul punto, l'art. 12 della Legge n. 392/78. Alla sublocazione non sembrano inoltre applicabili le norme in tema di obbligatorietà della forma scritta del contratto.

Sotto il profilo della durata della sublocazione, la normativa vigente non stabilisce alcuna durata massima del contratto di sublocazione relativamente alle abitazioni: in materia si applica dunque pienamente il principio della libertà contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 392/78, che obbliga il conduttore il quale sublochi parzialmente l'immobile destinato ad abitazione a comunicare al locatore la durata, appunto, della sublocazione. Detta sublocazione, in ogni caso, non potrà comunque eccedere la durata della locazione in corso, a nulla rilevando in tal senso l'eventuale circostanza che conduttore e subconduttore abbiano pattuito una durata con scadenza successiva a quella del contratto di locazione.

In ordine poi ai rapporti fra il locatore ed il subconduttore si applica a tutti i contratti quanto disposto dall'art. 1595 c.c., in base al quale "il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non può inoltre opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto altresì anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui".

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