L'attivita' alberghiera consiste nell'offrire all'ospite un alloggio in una struttura propria (v. Cass., 22/6/2004, n. 11600).
Si e' altresi' posto in rilievo, con particolare riferimento all'attivita' di affittacamere, che accanto alla prestazione principale, consistente nella concessione in godimento dell'immobile ammobiliato, arredato e provvisto delle necessarie somministrazioni di luce ed acqua (ed eventualmente di altre), puo' essere prevista anche la prestazione accessoria, ma imprescindibile e qualificante, della fornitura di servizi personali, che consistono ordinariamente nella dazione e manutenzione della biancheria da letto e da bagno, nel riassetto dei locali ecc. (v. Cass., 8/11/2010, n. 22665; Cass., 18/5/1993, n. 5632; Cass., 25/1/1991, n. 755; Cass., 12/6/1984, n. 3493; Cass., 10/3/1982, n. 1550; Cass., 24/3/1972, n. 920. E gia' Cass., 25/11/1961, n. 2726).
A tale stregua, si e' esclusa la possibilita' di ravvisarsi attivita' alberghiera con riferimento all'albergo diurno o ad ore, non venendo in tale ipotesi offerto all'ospite alloggio bensi' solo altri servizi -quali bagni, gabinetti, barbiere, parrucchiere, manicure, deposito bagagli, stireria, palestra, spogliatoio `1- v. Cass., 30/4/2005, n. 9022).
Ancora, si e' escluso che svolga propriamente attivita' alberghiera il campeggio, relativamente al quale viene piuttosto in rilievo la locazione di aerea (v. Cass., 22/6/2004, n. 11600; Cass., 30/12/1991, n. 13999).
Si e' pertanto esclusa l'equiparazione di tali fattispecie agli alberghi ai fini della durata minima dei relativi contratti di locazione.
Orbene, la casa di riposo offre indubitabilmente all'ospite un alloggio in struttura propria, nonche' la prestazione accessoria - ma imprescindibile e qualificante - della fornitura di servizi personali, ordinariamente consistenti nella dazione e manutenzione della biancheria da letto e da bagno, nel riassetto dei locali, nell'attivita' ricreativa, ecc..
A tale stregua la relativa attivita' va senz'altro qualificata come (anche) alberghiera, non ostandovi la considerazione della suindicata prestazione accessoria, atteso che anche gli alberghi normalmente offrono, oltre all'alloggio, anche altri "servizi" (es., televisione, cinema, piscina, spa, palestra, attivita' ricreative, ecc.).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16309