Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (2).

D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con

modificazioni, dalla

190).

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti

circolari:

-

L. 8 agosto 1992, n. 359 (Gazz. Uff. 13 agosto 1992, n.

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 aprile 1996, n. 86

;

Circ. 17 maggio 1996, n. 106

;

- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E

n. 31/T

; Circ. 11 febbraio 1997,; Circ. 26 marzo 1998, n. 92/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96

1996, n. 15/96

; Circ. 7 maggio;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 20 marzo 1998, n. 137

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il

risanamento della finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10

luglio 1992;

Emana: il seguente decreto-legge:

.Costituzione;

Capo I

1.

31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa

depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle

comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere

totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui

destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la

salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla

139

2

di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla

agli interventi previsti dalla

contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della

sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati

dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti

2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai

sensi dell'articolo 2 del

del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della

corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti

provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30

settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali

dissestati.

3. ...

4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della

n. 412

uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(3) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164.

(4) Comma così modificato dalla

Per la proroga al 31 dicembre 1993 delle disposizioni contenute nel comma 1

dell'art. 1, vedi l'art. 1,

(5) Recante norme in materia di finanza locale per il 1992. Il decreto-legge,

peraltro, non è stato convertito in legge ed è stato emanato il

1992, n. 342

(6) Apporta modifiche all'art. 5, commi 2 e 3,

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alL. 5 febbraio 1992, n., agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n., convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65 (3), ai programmiL. 28 novembre 1980, n. 784,L. 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta(4).decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 (5), sono ridotti(6).legge 30 dicembre 1991,, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatorilegge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.L. 23 dicembre 1992, n. 498.D.L. 20 luglio.L. 31 dicembre 1991, n. 415.

2.

1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla

legge 29 dicembre 1988, n. 554

presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove

assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni

legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle

pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere

erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un

incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal

fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà,

d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per

il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai

singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore

ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4,

settembre 1982, n. 681

1982, n. 869

1987, n. 379

468

convertito, con modificazioni, dalla

5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della

1989, n. 88

corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al

predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo

comma dell'articolo 6 della

di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi

dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque

causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle

registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di

pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e

normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo

dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il

peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino

variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso

programmato di inflazione.

8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale

disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dalla

231

dalla

da enti pubblici non economici

9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale

dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque

collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8,

comma 3, della

misure in vigore al 1° gennaio 1992

(7) Per l'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 2, vedi l'art. 7,

19 settembre 1992, n. 384

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-28 dicembre 1995, n. 523

(Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della

Corte costituzionale, con successiva sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n.

379 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, sollevata

in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

(9) Le disposizioni del presente comma sono state abrogate prima dall'art. 74,

, a decorrere dalla data di entrata in vigore delD.L. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, D.L. 16 settembre, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n., nonché il comma 22-bis dell'articolo 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387,L. 20 novembre 1987, n. 472 (7) (8).legge 9 marzo, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato elegge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesilegge 8 agosto 1990, n., dalla legge 11 luglio 1988, n. 266, dalla legge 30 maggio 1988, n. 186,legge 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente(9).legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle(10).D.L..Costituzione. La stessaCostituzione.

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

1985, n. 281

al personale disciplinato dalla suddetta

(10) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.

164.

, limitatamente al riferimento alla L. 4 giugno, e poi dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamentelegge n. 281/1985.

3.

soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della

medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono

soppressi la parola «altresì» del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2. ...

3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del

Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi

corrispondentemente indicati:

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono(11).

cap. 1802 lire 50 miliardi;

cap. 1832 lire 100 miliardi;

cap. 1872 lire 250 miliardi;

cap. 2102 lire 50 miliardi;

cap. 2502 lire 50 miliardi;

cap. 2503 lire 100 miliardi;

cap. 2802 lire 150 miliardi;

cap. 4005 lire 150 miliardi;

cap. 4031 lire 250 miliardi;

cap. 4051 lire 350 miliardi.

4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa,

possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i

capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV. Acquisto di beni

e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa

(11) Comma soppresso dalla

(12) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.

164.

(12).legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

4.

facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato

e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente

alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi

natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di

funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a

quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza

pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai

trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese

derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di

impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di

mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31

dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di

qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche

sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie

dello Stato disposta da previsioni di legge.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio

dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del

tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di

ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il

rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate

con l'articolo 2, comma 2, della

alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di

bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi

internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi

vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lalegge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate

5.

abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il

rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati

direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso

istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in

dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno, approvato con

modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo

provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoD.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive

5-bis.

espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o

per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti

pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate

alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità

di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13,

terzo comma, della

ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli

articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

[1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte lelegge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

per cento

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può

convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione

di cui al comma 1

3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le

possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento

dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono

classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della

22 ottobre 1971, n. 865

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai

sensi dell'art. 17,

per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non

sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo

e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in

corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo

7-

intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la

liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al

comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo

del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con

sentenza passata in giudicato

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 262 (Gazz. Uff.

19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5

artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo

comma, della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 luglio 2000, n. 300 (Gazz.

Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5

riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 giugno 1993, n. 283 (Gazz.

Uff. 23 giugno 1993, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del

comma 2 dell'art. 5-

già espropriati al momento della entrata in vigore della

e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta

incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con

esclusione della riduzione del 40%.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 luglio 2000, n. 300 (Gazz.

Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5

riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz.

Uff. 30 luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

La stessa Corte costituzionale, con ordinanza 22-25 febbraio 1999, n. 43

(Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

e 4, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della

Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa

questione senza addurre nuovi motivi, con ordinanza 26 maggio-3 giugno

1999, n. 208 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

bis comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz.

Uff. 30 luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

La stessa Corte costituzionale, con ordinanza 22-25 febbraio 1999, n. 43

(Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

e 4, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della

Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa

questione senza addurre nuovi motivi, con ordinanza 26 maggio-3 giugno

1999, n. 208 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

. L'importo così determinato è ridotto del 40(13) (14).(15) (16).(17).legge, e successive modificazioni ed integrazioni (18).L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti(19) (20).(21) (22).bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità,(23) (24) (25)] (26).-bis comma 1, sollevata in riferimento agli-bis commi 1 e 2, sollevate inbis, nella parte in cui non prevede in favore dei soggettilegge n. 359 del 1992,-bis commi 1 e 2, sollevate inbis, comma 4, sollevata inbis commi 3Costituzione.Costituzione.bis, comma 4, sollevata inbis commi 3Costituzione.

bis

(19) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 65,

549. La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n.

369 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato, tra

l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui applica al

«risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per «il prezzo,

l'entità dell'indennizzo».

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n.

369 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art.

5-

sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 28 e 97 della

Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa

questione già dichiarata illegittima con sentenza n. 369 del 1996, con

ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 413 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie

speciale), con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 434 (Gazz. Uff. 15 gennaio

1997, n. 3, Serie speciale), con ordinanza 7-18 aprile 1997, n. 105 (Gazz. Uff.

23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ordinanza 24-27 settembre 2001, n. 331

(Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta

inammissibilità delle questioni di legittimità.

(21) Articolo aggiunto dalla

(22) La Corte costituzionale con sentenza 20-26 luglio 1995, n. 391 (Gazz.

Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

artt. 72 e 77 della

(23) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 65,

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 26-30 aprile 1999, n. 148 (Gazz.

Uff. 5 maggio 1999, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-

dall'art. 3, comma 65, della

Giudici in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 28 della Costituzione, agli

artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione, agli

artt. 42, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, agli artt. 3 e 42 della

primo comma, 24, primo comma, 53, 71, primo comma, 72, primo comma,

113, primo e secondo comma, della Costituzione, agli artt. 3, 28, 42, secondo

e terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, agli artt. 3, primo

comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, agli artt.

3, 42, secondo comma, e 97 della Costituzione, agli artt. 3, primo comma, e

42, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 3 e 42, secondo comma,

della Costituzione, agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione; ha

dichiarato, inoltre la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 5-

artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. La Corte

costituzionale, con ordinanza 13-22 ottobre 1999, n. 396 (Gazz. Uff. 27

ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-

introdotto dall'art. 3, comma 65, della

comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.L. 28 dicembre 1995, n.bis, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 1995 n. 549,Costituzione.legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.bis, sollevata in relazione agliCostituzione.L. 23 dicembre 1996, n. 662.bis, comma 7-bis, introdottolegge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate da variCostituzione, agli artt. 3, 28, 42, 97, 10,bis comma 7-bis, sollevata in riferimento aglibis comma 7-bis,legge 23 dicembre 1996, n. 662

sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma e 97,

primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Potenza; agli artt. 3, primo

comma, e 42, secondo comma della Costituzione, dal tribunale di Busto Arsizio

e da quello di Perugia; agli artt. 3 e 42 della

Udine. Con successiva sentenza 20 gennaio-4 febbraio 2000, n. 24 (Gazz. Uff.

9 febbraio 2000, n. 6, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-

in riferimento all'art. 3 della

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 251

(Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

Costituzione, dal tribunale dibis, comma 7-bis, sollevataCostituzione.-bis

comma 7

n. 662

Corte con successiva ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 158 (Gazz. Uff. 15

maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della

(26) Articolo abrogato dall'art. 58,

decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58,

giugno 2001, n. 327

decreto. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 27,

comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione. La stessa-bis comma 7-bis,Costituzione.D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con laD.P.R. 8, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso

6.

privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza

esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere

dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di

gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di

entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della

relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal

presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i

periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le

aliquote contributive dovute, ai sensi della

soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività

commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori

agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al

presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di

cui all'articolo 18 della

3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano

diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in

natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e

l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non

usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione

a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

subordinato.

4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli

accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori

convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della

prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio

istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto

di lavoro subordinato

5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore

del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di

previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione

pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

n. 917

6. Alla rubrica dell'articolo 11 della

aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».

7. ...

(27) Comma così modificato dalla

(28) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.

164.

(29) Aggiunge un comma all'art. 11,

1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore(27).legge 2 agosto 1990, n. 233, dailegge 9 marzo 1989, n. 88.(28).D.P.R. 22 dicembre 1986,, e successive modificazioni.legge 20 maggio 1970, n. 300, sono(29).legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.L. 20 maggio 1970, n. 300.

Capo II

7.

valore dei fabbricati, e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti

urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa,

posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare

del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel

territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di

possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni,

le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali, le

istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della

dicembre 1978, n. 833

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e

delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è

costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando

all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del

catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta

con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le

unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con

esclusione delle categorie A/10 e C1, pari a 50 per quelle classificate o

classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella

categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria

C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa

riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari

urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi

familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore

determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi

quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto

o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità

immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio

d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno

di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03;

1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40;

1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili

individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore

venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di

pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti

per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono

corrispondere

3-

inabitabili e di fatto non utilizzati

4. Sono esenti dall'imposta:

1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sullegge 23, e gli istituti autonomi case popolari.(30).bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o(31).

a

unico delle imposte sui redditi, approvato con

917

) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testoD.P.R. 22 dicembre 1986, n.;

b

compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della

pertinenze;

) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchéCostituzione, e le loro

c

e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la

maggio 1929, n. 810

) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15legge 27;

d

dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali

resi esecutivi in Italia;

) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione

e

) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera

c

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere

didattico;

), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro,

f

cui alla

) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali dilegge 5 febbraio 1992, n. 104;

g

29 settembre 1973, n. 601

) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R., e successive modificazioni;

h

) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;

i

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano

sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato

preventivo con cessione di beni;

) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai

i

-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera

c

1986, n. 917

svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai

fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di

settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15

dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992

devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza

applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei

depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio

termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito,

libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali

fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo

comma, della

intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso

il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da

rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi

internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad

operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una

ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture

contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre

1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26,

secondo comma, del

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi

delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano

le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di

cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi

(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-

), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo(32).L. 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria eD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (33).(34) (35).bis,

D.L. 19 settembre 1992, n. 384

(31) Comma aggiunto dall'art. 1,

(32) Lettera aggiunta dall'art. 1,

(33) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 dicembre 1996, n. 403

(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della

(34) Articolo così sostituito dalla

(35) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio-4 maggio 1995, n. 143

(Gazz. Uff. 10 maggio 1995, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondate

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 47 e 53 della

a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi,

con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 453 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45,

Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale. Con altra sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 21

(Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), la Corte ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sotto il profilo della

pretesa reintroduzione del principio del solve et repete e della mancata

previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza per

l'ISI dal contribuente, in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 della

ha dichiarato inoltre non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale

del predetto art. 7, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della

.D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.Costituzione.legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamataCostituzione; ed

Costituzione

(Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento agli

artt. 3, 47 e 53 della

con ordinanza 18-26 luglio 1996, n. 322 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34,

Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 53

della

legittimità costituzionale del predetto art. 7, sollevate in riferimento agli artt.

3, 42, 47 e 53 della

ottobre-2 novembre 1996, n. 377 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie

speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della

. La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 73Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale,Costituzione; nonché la manifesta infondatezza delle altre questioni diCostituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 17

Costituzione

.

8.

n. 605

l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia

elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente

stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali

identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato

all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito

all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della

amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di

questionario.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità

immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio

numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità

immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la

comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari.

La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità

immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto

ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio,

anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di

elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del

catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad

accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui

all'articolo 41-

l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente

indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente

erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di

imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della

dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni

integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della

dicembre 1990, n. 408

I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma

devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o

all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale,

apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello

approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre

1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e

degli interessi previsti negli articoli 46 e 49,

e negli articoli 9 e 92,

stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo

periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo;

40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per

cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi

anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere

allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si

applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano

iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di

accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente

comma non è deducibile ai

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