Casa:
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (2).
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla
190).
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
L. 8 agosto 1992, n. 359 (Gazz. Uff. 13 agosto 1992, n.I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 aprile 1996, n. 86
;Circ. 17 maggio 1996, n. 106
;- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E
n. 31/T
; Circ. 11 febbraio 1997,; Circ. 26 marzo 1998, n. 92/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E;- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96
1996, n. 15/96
; Circ. 7 maggio;- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 20 marzo 1998, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il
risanamento della finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
luglio 1992;
Emana: il seguente decreto-legge:
.Costituzione;Capo I
1.
31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle
comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere
totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui
destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla
139
2
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla
agli interventi previsti dalla
contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della
sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati
dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti
2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai
sensi dell'articolo 2 del
del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della
corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti
provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30
settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali
dissestati.
3. ...
4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della
n. 412
uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.
(3) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164.
(4) Comma così modificato dalla
Per la proroga al 31 dicembre 1993 delle disposizioni contenute nel comma 1
dell'art. 1, vedi l'art. 1,
(5) Recante norme in materia di finanza locale per il 1992. Il decreto-legge,
peraltro, non è stato convertito in legge ed è stato emanato il
1992, n. 342
(6) Apporta modifiche all'art. 5, commi 2 e 3,
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alL. 5 febbraio 1992, n., agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n., convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65 (3), ai programmiL. 28 novembre 1980, n. 784,L. 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta(4).decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 (5), sono ridotti(6).legge 30 dicembre 1991,, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatorilegge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.L. 23 dicembre 1992, n. 498.D.L. 20 luglio.L. 31 dicembre 1991, n. 415.2.
1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base allalegge 29 dicembre 1988, n. 554
presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove
assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni
legislative.
2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere
erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un
incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal
fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per
il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai
singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore
ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4,
settembre 1982, n. 681
1982, n. 869
1987, n. 379
468
convertito, con modificazioni, dalla
5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della
1989, n. 88
corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al
predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo
comma dell'articolo 6 della
di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi
dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque
causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle
registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di
pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e
normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo
dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il
peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino
variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso
programmato di inflazione.
8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale
disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dalla
231
dalla
da enti pubblici non economici
9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale
dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque
collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8,
comma 3, della
misure in vigore al 1° gennaio 1992
(7) Per l'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 2, vedi l'art. 7,
19 settembre 1992, n. 384
(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-28 dicembre 1995, n. 523
(Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della
Corte costituzionale, con successiva sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n.
379 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
(9) Le disposizioni del presente comma sono state abrogate prima dall'art. 74,
, a decorrere dalla data di entrata in vigore delD.L. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, D.L. 16 settembre, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n., nonché il comma 22-bis dell'articolo 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387,L. 20 novembre 1987, n. 472 (7) (8).legge 9 marzo, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato elegge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesilegge 8 agosto 1990, n., dalla legge 11 luglio 1988, n. 266, dalla legge 30 maggio 1988, n. 186,legge 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente(9).legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle(10).D.L..Costituzione. La stessaCostituzione.D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
1985, n. 281
al personale disciplinato dalla suddetta
(10) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.
164.
, limitatamente al riferimento alla L. 4 giugno, e poi dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamentelegge n. 281/1985.3.
soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della
medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono
soppressi la parola «altresì» del primo periodo, nonché il secondo periodo.
2. ...
3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi
corrispondentemente indicati:
1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono(11).cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 50 miliardi;
cap. 2503 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.
4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa,
possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i
capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV. Acquisto di beni
e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa
(11) Comma soppresso dalla
(12) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.
164.
(12).legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.4.
facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato
e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente
alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi
natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a
quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza
pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai
trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese
derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di
impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di
mutui.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di
qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche
sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie
dello Stato disposta da previsioni di legge.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del
tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di
ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il
rilascio di garanzie dello Stato.
4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate
con l'articolo 2, comma 2, della
alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di
bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi
internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi
vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella A.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lalegge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate5.
abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il
rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati
direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso
istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in
dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con
modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.
2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo
provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoD.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive5-bis.
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o
per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti
pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate
alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità
di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13,
terzo comma, della
ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli
articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
[1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte lelegge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni casoD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per cento
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può
convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione
di cui al comma 1
3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le
possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della
22 ottobre 1971, n. 865
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai
sensi dell'art. 17,
per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non
sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo
e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto
7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in
corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
7-
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al
comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo
del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con
sentenza passata in giudicato
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 262 (Gazz. Uff.
19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5
artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo
comma, della Costituzione.
(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 luglio 2000, n. 300 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione.
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 giugno 1993, n. 283 (Gazz.
Uff. 23 giugno 1993, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
comma 2 dell'art. 5-
già espropriati al momento della entrata in vigore della
e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta
incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con
esclusione della riduzione del 40%.
(16) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 luglio 2000, n. 300 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione.
(17) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz.
Uff. 30 luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
La stessa Corte costituzionale, con ordinanza 22-25 febbraio 1999, n. 43
(Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
e 4, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa
questione senza addurre nuovi motivi, con ordinanza 26 maggio-3 giugno
1999, n. 208 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
bis comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della
(18) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz.
Uff. 30 luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
La stessa Corte costituzionale, con ordinanza 22-25 febbraio 1999, n. 43
(Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
e 4, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa
questione senza addurre nuovi motivi, con ordinanza 26 maggio-3 giugno
1999, n. 208 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
. L'importo così determinato è ridotto del 40(13) (14).(15) (16).(17).legge, e successive modificazioni ed integrazioni (18).L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti(19) (20).(21) (22).bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità,(23) (24) (25)] (26).-bis comma 1, sollevata in riferimento agli-bis commi 1 e 2, sollevate inbis, nella parte in cui non prevede in favore dei soggettilegge n. 359 del 1992,-bis commi 1 e 2, sollevate inbis, comma 4, sollevata inbis commi 3Costituzione.Costituzione.bis, comma 4, sollevata inbis commi 3Costituzione.bis
(19) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 65,
549. La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n.
369 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui applica al
«risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per «il prezzo,
l'entità dell'indennizzo».
(20) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n.
369 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art.
5-
sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 28 e 97 della
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa
questione già dichiarata illegittima con sentenza n. 369 del 1996, con
ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 413 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie
speciale), con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 434 (Gazz. Uff. 15 gennaio
1997, n. 3, Serie speciale), con ordinanza 7-18 aprile 1997, n. 105 (Gazz. Uff.
23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ordinanza 24-27 settembre 2001, n. 331
(Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità.
(21) Articolo aggiunto dalla
(22) La Corte costituzionale con sentenza 20-26 luglio 1995, n. 391 (Gazz.
Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
artt. 72 e 77 della
(23) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 65,
(24) La Corte costituzionale, con sentenza 26-30 aprile 1999, n. 148 (Gazz.
Uff. 5 maggio 1999, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-
dall'art. 3, comma 65, della
Giudici in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 28 della Costituzione, agli
artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione, agli
artt. 42, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, agli artt. 3 e 42 della
primo comma, 24, primo comma, 53, 71, primo comma, 72, primo comma,
113, primo e secondo comma, della Costituzione, agli artt. 3, 28, 42, secondo
e terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, agli artt. 3, primo
comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, agli artt.
3, 42, secondo comma, e 97 della Costituzione, agli artt. 3, primo comma, e
42, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 3 e 42, secondo comma,
della Costituzione, agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione; ha
dichiarato, inoltre la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 5-
artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. La Corte
costituzionale, con ordinanza 13-22 ottobre 1999, n. 396 (Gazz. Uff. 27
ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-
introdotto dall'art. 3, comma 65, della
comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.L. 28 dicembre 1995, n.bis, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 1995 n. 549,Costituzione.legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.bis, sollevata in relazione agliCostituzione.L. 23 dicembre 1996, n. 662.bis, comma 7-bis, introdottolegge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate da variCostituzione, agli artt. 3, 28, 42, 97, 10,bis comma 7-bis, sollevata in riferimento aglibis comma 7-bis,legge 23 dicembre 1996, n. 662sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma e 97,
primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Potenza; agli artt. 3, primo
comma, e 42, secondo comma della Costituzione, dal tribunale di Busto Arsizio
e da quello di Perugia; agli artt. 3 e 42 della
Udine. Con successiva sentenza 20 gennaio-4 febbraio 2000, n. 24 (Gazz. Uff.
9 febbraio 2000, n. 6, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-
in riferimento all'art. 3 della
(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 251
(Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
Costituzione, dal tribunale dibis, comma 7-bis, sollevataCostituzione.-biscomma 7
n. 662
Corte con successiva ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 158 (Gazz. Uff. 15
maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della
(26) Articolo abrogato dall'art. 58,
decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58,
giugno 2001, n. 327
decreto. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 27,
comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.
-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione. La stessa-bis comma 7-bis,Costituzione.D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con laD.P.R. 8, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso6.
privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza
esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere
dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di
gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di
entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal
presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i
periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le
aliquote contributive dovute, ai sensi della
soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori
agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di
cui all'articolo 18 della
3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano
diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in
natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e
l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non
usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione
a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro
subordinato.
4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli
accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori
convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della
prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio
istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto
di lavoro subordinato
5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore
del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione
pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
n. 917
6. Alla rubrica dell'articolo 11 della
aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».
7. ...
(27) Comma così modificato dalla
(28) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n.
164.
(29) Aggiunge un comma all'art. 11,
1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore(27).legge 2 agosto 1990, n. 233, dailegge 9 marzo 1989, n. 88.(28).D.P.R. 22 dicembre 1986,, e successive modificazioni.legge 20 maggio 1970, n. 300, sono(29).legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.L. 20 maggio 1970, n. 300.Capo II
7.
valore dei fabbricati, e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti
urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa,
posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare
del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel
territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni,
le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali, le
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
dicembre 1978, n. 833
3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e
delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è
costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando
all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta
con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le
unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con
esclusione delle categorie A/10 e C1, pari a 50 per quelle classificate o
classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella
categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria
C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa
riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari
urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi
familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore
determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità
immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio
d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di
ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno
di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03;
1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40;
1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore
venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di
pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti
per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono
corrispondere
3-
inabitabili e di fatto non utilizzati
4. Sono esenti dall'imposta:
1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sullegge 23, e gli istituti autonomi case popolari.(30).bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o(31).a
unico delle imposte sui redditi, approvato con
917
) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testoD.P.R. 22 dicembre 1986, n.;b
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
pertinenze;
) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchéCostituzione, e le loroc
e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la
maggio 1929, n. 810
) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15legge 27;d
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzionee
) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, letterac
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere
didattico;
), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro,f
cui alla
) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali dilegge 5 febbraio 1992, n. 104;g
29 settembre 1973, n. 601
) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R., e successive modificazioni;h
) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;i
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato
preventivo con cessione di beni;
) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti aii
-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, letterac
1986, n. 917
svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario
5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai
fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di
settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15
dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992
devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza
applicazione di soprattasse.
6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei
depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio
termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito,
libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali
fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo
comma, della
intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso
il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da
rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi
internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad
operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una
ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture
contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre
1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26,
secondo comma, del
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di
cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi
(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-
), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo(32).L. 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria eD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (33).(34) (35).bis,D.L. 19 settembre 1992, n. 384
(31) Comma aggiunto dall'art. 1,
(32) Lettera aggiunta dall'art. 1,
(33) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 dicembre 1996, n. 403
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
(34) Articolo così sostituito dalla
(35) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio-4 maggio 1995, n. 143
(Gazz. Uff. 10 maggio 1995, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 47 e 53 della
a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi,
con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 453 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45,
Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale. Con altra sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 21
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), la Corte ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sotto il profilo della
pretesa reintroduzione del principio del solve et repete e della mancata
previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza per
l'ISI dal contribuente, in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 della
ha dichiarato inoltre non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale
del predetto art. 7, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della
.D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.Costituzione.legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamataCostituzione; edCostituzione
(Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 47 e 53 della
con ordinanza 18-26 luglio 1996, n. 322 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
della
legittimità costituzionale del predetto art. 7, sollevate in riferimento agli artt.
3, 42, 47 e 53 della
ottobre-2 novembre 1996, n. 377 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
. La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 73Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale,Costituzione; nonché la manifesta infondatezza delle altre questioni diCostituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 17Costituzione
.8.
n. 605
l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia
elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente
stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali
identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale
2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato
all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito
all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della
amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di
questionario.
3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità
immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio
numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità
immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la
comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari.
La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità
immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto
ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio,
anche il numero di codice fiscale del proprietario.
4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di
elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del
catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad
accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui
all'articolo 41-
l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente
indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente
erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.
5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di
imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della
dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni
integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della
dicembre 1990, n. 408
I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma
devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o
all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale,
apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre
1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e
degli interessi previsti negli articoli 46 e 49,
e negli articoli 9 e 92,
stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo
periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo;
40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per
cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi
anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere
allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si
applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano
iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di
accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente
comma non è deducibile ai