Codice civile in particolare, artt. 1571 - 1614 c.c.

Capo VI - Della locazione

Sezione I

Disposizioni generali
 

1571.

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra

una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato

corrispettivo


Nozione.[c.c. 1572, 2948, n. 3].

1614.

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di

un anno ed è stata vietata la sublocazione

recedere dal contratto

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non

inferiore a tre mesi

Morte dell'inquilino.[c.c. 1594], gli eredi possono[c.c. 1373] entro tre mesi dalla morte.[c.c. 1627].

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