Il conduttore non può eccepire la carenza di specifici titoli autorizzativi se era consapevole dell'impossibilità di ottenerli

Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo convenzionalmente destinati a un'attivita' il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilita' dello stesso e sua idoneita' all'esercizio di un'attivita' commerciale), l'inadempimento del locatore puo' configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, si' da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attivita' del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorche' il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilita' di ottenerli (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15377 del 26/07/2016 (Rv. 641148 - 01). Tale principio si muove nel solco dell'ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore e' inadempiente ove non abbia ottenuto - in presenza di un obbligo specifico contrattualmente assunto - le autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarita' del bene sotto il profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilita' e la sua idoneita' all'esercizio di un'attivita' commerciale), ovvero quando le carenze intrinseche o le caratteristiche proprie del bene locato ostino all'adozione di tali atti e all'esercizio dell'attivita' del conduttore in conformita' all'uso pattuito (Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 16/06/2014, Rv. 631823 - 01). nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo convenzionalmente destinati a un'attivita' il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilita' dello stesso e sua idoneita' all'esercizio di un'attivita' commerciale), l'inadempimento del locatore puo' configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, si' da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attivita' del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorche' il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilita' di ottenerli (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15377 del 26/07/2016 (Rv. 641148 - 01). Tale principio si muove nel solco dell'ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore e' inadempiente ove non abbia ottenuto - in presenza di un obbligo specifico contrattualmente assunto - le autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarita' del bene sotto il profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilita' e la sua idoneita' all'esercizio di un'attivita' commerciale), ovvero quando le carenze intrinseche o le caratteristiche proprie del bene locato ostino all'adozione di tali atti e all'esercizio dell'attivita' del conduttore in conformita' all'uso pattuito (Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 16/06/2014, Rv. 631823 - 01). locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo convenzionalmente destinati a un'attivita' il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilita' dello stesso e sua idoneita' all'esercizio di un'attivita' commerciale), l'inadempimento del locatore puo' configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, si' da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attivita' del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorche' il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilita' di ottenerli (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15377 del 26/07/2016 (Rv. 641148 - 01).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 agosto 2018, n. 20848

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