Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

L. 9 dicembre 1998, n. 431 (1).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.

(1/a) In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi il comma 19

dell'art. 27,

2004, n. 240

L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, il D.L. 13 settembree il comma 346 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le

seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 28/E

;

- Ministero delle finanze: Circ. 7 luglio 1999, n. 150/E

198/T

; Circ. 4 ottobre 1999, n.; Circ. 12 aprile 2000, n. 14/29702; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E.

Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo

1.

Àmbito di applicazione.

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito

denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3

dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-

legge non si applicano:

bis, 7, 8 e 13 della presente

a

giugno 1939, n. 1089

sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti

del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al

comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1°, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che

b

normativa vigente, statale e regionale;

) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa

c

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-

non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di

conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A

tali contratti non si applica l'articolo 56 della

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la

stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

------------------------

(2) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11).

(3) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11).

) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (2).bis, 7 e 13 della presente leggelegge 27 luglio 1978, n. 392 (3).L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14

2.

Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a

quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro

anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o

effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile

alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda

scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura

per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto,

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra

parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve

rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di

ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di

risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione

della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il

contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono

avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei

conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare

contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,

anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto

comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre

condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti

in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni

dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti

accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le

predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di

cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle

organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata

(4)

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni

possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta

comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in

locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli

accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite

minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa

vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui

all'articolo 1 del

modificazioni, dalla

per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite

massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per

mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere

stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere

durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima

scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,

il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta

da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo

stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e

con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di

proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il

rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra

parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione

il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della

presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del

presente articolo.

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(4) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il

.decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, conlegge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14D.M. 14 luglio 2004.

3.

Disdetta del contratto da parte del locatore.

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo

2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del

medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo

del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno

sei mesi, per i seguenti motivi:

a

commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei

figli o dei parenti entro il secondo grado;

) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,

b

con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali

o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a

perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di

cui il locatore abbia la piena disponibilità;

) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque

c

idoneo nello stesso comune;

) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed

d

debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la

permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili

lavori;

) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che

e

ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale

trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di

immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a

norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo

sgombero dell'immobile stesso;

) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale

f

contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza

giustificato motivo;

) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel

g

proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito

a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di

prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della

27 luglio 1978, n. 392

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al

comma 1, lettere

della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità

dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o

dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio

dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le

modalità di cui all'articolo 40 della

proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile.

Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il

motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è

fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di

illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il

locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da

determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di

locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della

luglio 1978, n. 392

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura

giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici

mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha

esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha

diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al

contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi

momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei

mesi.

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(5) Riportata al n. D/I.

(5) Riportata al n. D/I.

(5) Riportata al n. D/I.

) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia lalegge(5).d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati,legge 27 luglio 1978, n. 392 (5), se illegge 27(5), e successive modificazioni.

Capo II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in

sede locale

4.

Convenzione nazionale.

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo

2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia

e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,

successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di

promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale»,

che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione

alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri

oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.

In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono

stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,

con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli

orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali

definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione

degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto,

unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4

costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8

2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del

Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare

entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla

constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di

accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il

medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui

all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3

dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente

articolo

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,

il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con

apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di

cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non

vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà

edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo

comma 3 dell'articolo 2

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera

-bis,(5/a).(5/b).(5/c).e), del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della

marzo 1997, n. 59

alla

di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi

di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni

restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai

sensi del presente comma.

------------------------

(5/a) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11).

(5/b) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il

marzo 1999

marzo 2006.

, con apposito atto di indirizzo elegge 15, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimentolegge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materiaL. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14D.M. 5, riportato al n. D/XXIV, il D.M. 30 dicembre 2002 e il D.M. 10

(5/c) Comma così modificato dall'art. 7,

D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

4-bis.

Tipi di contratto.

1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di

contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3,

nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5,

comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo

5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli

accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare

riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti

con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2

------------------------

(6) Articolo aggiunto dall'art. 1,

2002, n. 11). Vedi, anche, l'art. 2,

(6).L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaioD.L. 13 settembre 2004, n. 240.

5.

Contratti di locazione di natura transitoria.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le

modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di

durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari

esigenze delle parti

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati

contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti

universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,

eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali

per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2

dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti

universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma

3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli

studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore

------------------------

(6/a) Vedi, anche, il

(6/a) (6/cost).bis (7).(8).D.M. 10 marzo 2006.

(6/cost) La Corte costituzionale, con

ordinanza 17-23 dicembre 2003, n. 373

(Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione.

(7) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il

L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14D.M. 10 marzo 2006.

(8) Comma così modificato dall'art. 2,

gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il

L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14D.M. 10 marzo 2006.

Capo III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

adibiti ad uso abitativo

6.

Rilascio degli immobili.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551

(9)

successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili

adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di

centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali

penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il

termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,

trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle

procedure definite all'articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti

per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e

non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con

istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,

del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno

dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del

, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9

25 marzo 1982, n. 94

tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di

procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data

dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi

dell'assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la

data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una

sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26,

primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il

giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma

5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato

, convertito, con modificazioni, dalla legge. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al

decreto-legge n. 9 del 1982

1982

proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le

modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere

fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni

di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,

percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia

formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di

ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in

corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia

proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo

differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il

conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il

conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale

, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono

(10)

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del

presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato

9 del 1982

nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato

.decreto-legge n.(11), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,decreto-legge n. 551 del 1988

(12)

successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori

sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una

somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del

contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in

misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così

determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale

maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai

sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di

sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della

luglio 1978, n. 392

conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 55 della citata

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-

, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, comelegge 27, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, illegge n. 392 del 1978 (13) (14/cost).bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato

decreto-legge n. 551 del 1988

61 del 1989

dell'articolo 17 del citato

modificazioni, dalla

provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre

mesi

------------------------

(9) Riportato al n. D/XIV.

(10) Vedi, anche, l'art. 1,

dalla relativa legge di conversione.

(11) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.

(12) Riportato al n. D/XIV.

(13) La Corte costituzionale, con

482

l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esime il conduttore

dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice

civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione

della esecuzione stabilito

rilascio dell'immobile.

(14/cost) La Corte costituzionale, con

n. 19

manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.

6, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma,

della Costituzione.

(12) Riportato al n. D/XIV.

(11) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.

(13/a) Vedi, anche, l'art. 80, commi 20, 21 e 22,

(12), convertito, con modificazioni, dalla legge n., nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzodecreto-legge n. 9 del 1982 (11), convertito, conlegge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di(13/a).D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificatosentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n.(Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiaratoope legis o di quello giudizialmente fissato per ilordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002,(Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiaratoL. 23 dicembre 2000, n. 388.

7.

dell'immobile.

Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio

dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato

registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e

che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini

dell'applicazione delle imposte sui redditi

dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile

devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli

estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si

riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei

redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché

gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a

quello di competenza

------------------------

(13/b) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente periodo vedi

l'art. 1,

di conversione.

(13/c) La Corte costituzionale, con

333

tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo.

(13/cost) La Corte costituzionale, con

n. 333

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost.

(13/b). Ai fini della predetta(13/c) (13/cost).D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa leggesentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n.(Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39 - Prima serie speciale), ha dichiarato,sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001,(Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39, serie speciale), ha dichiarato

Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni

8.

Agevolazioni fiscali.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551

(12)

successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai

contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di

accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di

cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal

decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi

dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il

corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per

l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura

minima del 70 per cento

2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella

dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione

nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di

locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta

eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui

al comma 3 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su

proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di

grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento

dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i

criteri previsti dall'articolo 1 del

convertito, con modificazioni, dalla

proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle

risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui

all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del

numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è

corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal

medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della

data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze

5.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi

per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per

l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per

l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per

l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

------------------------

(12) Riportato al n. D/XIV.

(14) Vedi, anche, gli artt. 3 e 8,

, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, edecreto, e successive(14).decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,legge 23 dicembre 1986, n. 899. La(15).(16).D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

(15) All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è

provveduto con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto

2002, n. 199), modificata dalla Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84/2002

(Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n.

87/03 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40).

(16) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 23,

n. 917

giuridiche (Imposte sui).

D.P.R. 22 dicembre 1986,, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone

9.

Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.

[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal

legislativo 21 aprile 1993, n. 124

possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per

l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente

legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti

immobili sono soggetti all'IRPEG]

------------------------

(17) Articolo abrogato dall'art. 7,

decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.

decreto, che detengono direttamente beni immobili(17).D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la

10.

Ulteriori agevolazioni fiscali.

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-

2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle

minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal

medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a

determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione

principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione

dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-

2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla

legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

agosto 1978, n. 468

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti

dal comma 3 dell'articolo 11.

------------------------

(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale

dello Stato.

d), della legge 5(18), e successive modificazioni.

11.

Fondo nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è

determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

d

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare

sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la

concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di

cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di

locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia

privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere

le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o

istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con

cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della

locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per

periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta,

prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di

morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima,

anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per

iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione

sottoscritta anche dal locatore

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per

beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la

determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e

all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31

marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota

di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai

sensi del comma 6

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere

al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte

nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla

ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad

esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino

anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla

realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al

comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva

attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida

alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario

), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (18), e successive modificazioni (18/a).(18/b) (18/cost).(18/c) (18/cost).(18/d).

ad acta

; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta

sono posti a carico dell'ente inadempiente

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui

al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori

che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al

comma 4

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi

integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600

miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla

(18/e) (18/cost).(18/cost).

legge 14 febbraio 1963, n. 60

Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato

di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate

dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi

dell'articolo 61 del

nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il

predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo

di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello

Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori

minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8,

commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo

corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai

sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della

(19), relative alle annualità 1996, 1997 e 1998.decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (20), e restano

legge 27 luglio 1978, n. 392

per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica al Fondo di cui al comma 1

------------------------

(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale

dello Stato.

(18/a) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-

testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18/b) Comma così modificato dall'art. 7,

testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18/cost) La Corte costituzionale, con

(21), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato(21/a) (19/cost).bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nelD.L. 13 settembre 2004, n. 240, nelsentenza 15-21 novembre 2000, n. 520

(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non

fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,

sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,

in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del

norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del

novembre 1987, n. 526

luglio 1997, n. 275

modificato dalla

commi 2 e 3.

(18/c) I requisiti previsti dal presente comma sono stati definiti con

giugno 1999.

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alleD.P.R. 19come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, comelegge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,D.M. 7

(18/cost) La Corte costituzionale, con

sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520

(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non

fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,

sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe,

in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del

norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del

novembre 1987, n. 526

luglio 1997, n. 275

modificato dalla

commi 2 e 3.

(18/d) Comma così sostituito prima dall'art. 1,

dall'art. 7,

risorse di cui al presente comma sono stati fissati con

La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione è stata stabilita, per il 2001, con

2001

2002

2003

2004

novembre 2005

(18/e) Periodo aggiunto dall'art. 1,

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alleD.P.R. 19come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, comelegge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5,L. 8 febbraio 2001, n. 21 e poiD.L. 13 settembre 2004, n. 240. I criteri per la ripartizione delleD.M. 14 settembre 2005.D.M. 28 settembre(Gazz. Uff. 28 novembre 2001, n. 277), per il 2002, con D.M. 4 dicembre(Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33), per il 2003, con D.M. 5 dicembre(Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66), per il 2004, con D.M. 18 novembre(Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42) e, per il 2005, con D.M. 28(Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28).L. 8 febbraio 2001, n. 21.

(18/cost) La Corte costituzionale, con

sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520

(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non

fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8,

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