L'acquirente di un bene oggetto di locazione può chiedere i danni imputabili ad omessa sistemazione ovvero cattiva gestione del bene locato

La presunzione di cui all'articolo 1590 c.c., comma 2, secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, puo' essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (Cass. 26/07/2016, n. 15361 che, in applicazione del principio, ha escluso che potessero superare tale presunzione generici elementi indiziari, quali la verosomiglianza del deterioramento dovuto all'uso specifico del bene ed il prezzo della successiva aggiudicazione dello stesso, e cio' in presenza di una clausola contrattuale che, pur non contenendo la descrizione dell'immobile locato e non potendo pertanto assumere valore determinante, indicava, tuttavia, la idoneita' del bene all'uso pattuito e risultava pertanto in grado di sterilizzare la gia' debole portata indiziaria di quegli elementi); spetta dunque, parimenti, al conduttore, in tale prospettiva, l'onere di provare che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso (Cass. 07/07/2005, n. 14305).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26929

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