Per essere opponibile a terzi la cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda deve essere trascritta nei registri immobiliari

L'articolo 2643, n. 9, del codice civile, là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione “gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”, si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile. Ne deriva che l’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda (comprensiva di beni immobili) deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata superiore a un triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi, ad esempio, al soggetto che si renda acquirente dell’azienda affittata.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26701

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