Casa:
Codice civile in particolare, artt. 1571 - 1614 c.c.
Capo VI - Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali
1571.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra
una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo
Nozione.[c.c. 1572, 2948, n. 3].
1614.
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di
un anno ed è stata vietata la sublocazione
recedere dal contratto
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non
inferiore a tre mesi
Morte dell'inquilino.[c.c. 1594], gli eredi possono[c.c. 1373] entro tre mesi dalla morte.[c.c. 1627].