Colui che concede in locazione l'appartamento di proprietà ha l'obbligo di provvedere alla previa verifica della corretta installazione e del corretto funzionamento dell'impianto scaldacqua funzionante a gas metano

Gli impianti di scaldabagno a gas istantaneo devono essere posizionati in luoghi dotati di apposite aperture di ventilazione, provvisti di adeguati e regolari tubi per la espulsione dei prodotti della combustione e sottoposti a regolare manutenzione. Con le prescrizioni sopra indicate il legislatore ha inteso imporre una serie di cautele e di accorgimenti non alternativi ma complementari tra di loro, in quanto volti ad evitare la produzione di una concentrazione abnorme di monossido di carbonio e la immediata espulsione all'esterno dell'eventuale eccesso di produzione della predetta sostanza. Colui che concede in locazione l'appartamento di proprietà ha l'obbligo di provvedere alla previa verifica della corretta installazione e del corretto funzionamento dell'impianto scaldacqua funzionante a gas metano. Colui che riceve in locazione l'appartamento ha il diritto di fare affidamento sulla regolarità degli impianti dell'appartamento e sul corretto posizionamento e funzionamento degli impianti scaldacqua. Risponde di omicidio colposo il proprietario di un appartamento che lo abbia concesso in locazione senza aver adempiuto agli obblighi sopra indicati e in cui l'inquilino sia deceduto per intossicazione acuta da monossido di carbonio.(Corte d'Appello Milano Penale, Sentenza del 16 maggio 2007, n. 1788)




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Fatto
1.
La mattina della domenica xx/xx/2004 (Cfr. la comunicazione xx/xx/2004 Cc Milano Pg in all. 3), la cittadina russa (A) veniva telefonicamente contattata dalla madre della sua concittadina ed amica (B), la quale genitrice le esternava la sua preoccupazione in quanto la figlia non l'aveva, come avveniva di norma nelle giornate festive, chiamata al telefono.
Poiché neppure lei riusciva a raggiungere telefonicamente la (B) ed avendo appreso che neanche le comuni conoscenti l'avevano nei precedenti giorni vista, la (A) si portava, la sera del giorno seguente (lunedì xx/xx/2004), presso l'abitazione della predetta connazionale, ove peraltro nessuno le rispondeva.
Allertate le forze dell'ordine, una pattuglia dei Vigili del fuoco saliva a mezzo autoscala nel balcone e da qui all'interno dell'appartamento.
Gli immediati accertamenti evidenziavano che (cfr. rilievi fotografici Nucleo operativo cc. xx/xx/2004 in all. 3) :
il cadavere della B giaceva completamente nudo nella vasca da bagno piena d'acqua;
il locale bagno, ove era collocata la vasca, era a) dotato di uno scaldacqua marca (K) funzionante a gas metano con scarico dei prodotti della combustione mediante cassetta anemostatica collocata all'esterno e b) privo di aperture permanenti di ventilazione;
dentro l'abitazione, era avvertibile odore di gas.
Eseguito accertamento autoptico (cfr. elaborato dr. (C) xx/xx/2004), l'esperto concludeva nel senso che la causa della morte fosse stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio.
Dalle conseguenti indagini, emergeva che:
l'appartamento era stato inizialmente di proprietà di tale (D), la quale lo aveva, in data xx/xx/2003 e tramite l'intermediazione di certo (E), venduto (cfr. rogito notarile in pari data in all. 2) ai coniugi (F) e (G), all'epoca in comunione legale di beni;
in seguito, il (D) si era rivolto, per l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, all'impresa edile individuale (KA), di cui era titolare certo (H);
nel corso dei predetti lavori, era stato fatto intervenire l'idraulico (I);
infine, ed esattamente il xx/xx/2003 (cfr. contratto in pari data in all. 2), l'appartamento era stato locato dalla (G) alla (B).
2.
Per questi fatti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritta notizia di reato a carico dei nominati (F), (G) e (I), disponeva eseguirsi consulenza tecnica.
Alla stregua delle emergenze raccolte, lo stesso Pubblico Ministero, separata la posizione degli indagati (H) e (I), procedeva contro il terzo, e cioè il (F), in ordine al seguente reato (da notare che l'intestazione della copia della sentenza di primo grado in atti non riporta per intero il capo di accusa, quale desumibile dalla richiesta di rinvio a giudizio) :
«art. 589 Cp, in relazione agli artt. 1, 3 e 5 della legge 1083/71, perché, in qualità di locatore dell'appartamento ad uso di civile abitazione, sito in (X), cagionava all'inquilina (B) lesioni gravissime, dalle quali derivava la morte per avvelenamento da ossido di carbonio, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza ed inosservanza della legge citata e successivi regolamenti in particolare perché concedeva in locazione l'appartamento di cui sopra;
avendo omesso di sottoporre lo scaldabagno a gas istantaneo marca (K), fabbricato dalla ditta (KB) a regolare manutenzione (così disattendendo il Dpr n. 661/96 di recepimento della direttiva europea n. 90/396/Cee del Consiglio del 29/6/1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'art. 10 della direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22 luglio 1993);
perché non osservava il generale principio di sicurezza stabilito dall'art. 2 Dpr n. 661/96;
di modo che la persona offesa, che legittimamente confidava nella regolarità degli impianti dell'appartamento solo sei mesi prima concessole in locazione, decedeva, nel farsi un bagno caldo (così azionando lo scaldabagno), per intossicazione acuta da monossido di carbonio con tasso di carbossiemoglobina pari al 46,5%, in quanto, in pochi minuti, durante le abluzioni, ed a causa di un rigurgito totale dei prodotti della combustione dello scaldabagno e della concentrazione letale di monossido di carbonio in ambiente confinato (vano adibito a bagno di m3 13,5, privo della prescritta apertura permanente e ventilazione in violazione alla norma Uni 10738, recepita dal Ministero delle Attività Produttive);
e ciò stante;
l'assenza o carenza di manutenzione dell'apparecchiatura;
la mancata od inefficiente pulizia della medesima;
che lo scaldabagno (a camera di combustione aperta tipo B, con portata termica di 20,9 Kw compatibile solo con ambiente non inferiore a m3 31,35 e dotato di una apertura permanente di ventilazione non inferiore a cm2 108) era stato installato in un ambiente palesemente non conforme alle norme tecniche di sicurezza divenendo causa da sola sufficiente nel determinismo della morte.
In (X) in epoca precedente e prossima al giugno 2003 (epoca della concessione in locazione).
3.
Con sentenza in data 11/5/2006 emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto ed ottenuto dal (D), il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
La colpa veniva individuata anzitutto nella plurima violazione della normativa Uni-Cig 7129/72 quale recepita nel Dm 23/11/1972.
Quanto all'identificazione del soggetto sul quale gravava il rispetto della richiamata normativa, la sentenza reputava che il (D) avrebbe dovuto, all'atto dell'acquisto dell'appartamento, «controllare l'adeguatezza dell'impianto», eventualmente «contestando alla venditrice (F) il vizio del bene acquistato», e avrebbe dovuto provvedere personalmente a tale adeguamento.
Né a tali oneri l'imputato aveva assolto in quanto l'impresa (KA) non era titolata ad effettuare il controllo o l'intervento, e l'idraulico (I) non era stato espressamente incaricato di espletarlo lì dove il (D) avrebbe dovuto quanto meno condizionare l'affidamento dell'incarico (alla (KA) all'individuazione di un soggetto specializzato nell'installazione e manutenzione delle caldaie, quale lo stesso (I) non era.
4.
Proponeva appello la difesa del (D), la quale, richiamate le emergenze probatorie e premessa l'assoluta regolarità del rapporto sia con la (F) che con la (B), evidenziava che il (D), persona del tutto sprovvista di conoscenze specialistiche sia tecniche che legislative in materia di installazione e manutenzione di scaldacqua, si era rivolto ad un'impresa edile anche per l'adeguamento di tale impianto e quindi aveva, a differenza della (F) che nulla aveva fatto durante il periodo in cui era stata la proprietaria dell'appartamento, assolto compiutamente ai doveri impostigli.
Vero era che l'(H) non aveva scelto un idraulico specializzato e comunque non gli aveva dato incarico di curare lo scaldacqua, ma tanto non poteva riverberarsi sull'inconsapevole ed incolpevole (D).
Osservava poi che il Dpr n. 661/1996 richiamato in imputazione, era provvedimento indirizzato agli operatori del settore e non agli utilizzatori come l'imputato.
Da qui, la richiesta di assolvere il (F) con la formula ritenuta di giustizia.
5.
All'odierna udienza di secondo grado, espletato il dibattimento, Procuratore Generale e difesa concludevano come in atti.

Diritto
6.
Il consulente tecnico del Pm, nella persona dell'ing.
(L), ha, nel suo elaborato depositato il 20/7/2005, concluso che:
«l'incidente che ha provocato il decesso è stato provocato dal rigurgito nel locale di installazione (bagno) dei prodotti della combustione dello scaldabagno a gas»;
«il rigurgito è stato provocato dall'assenza di aperture di ventilazione (violazione norma Uni 10738, recepita dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi della legge n. 1083/71) e facilitato dalla scarsa efficienza del sistema di allontanamento dei prodotti della combustione (violazione della stessa norma Uni 10738) »;
«l'assenza o carenza di manutenzione ha altresì contribuito in pari grado al verificarsi dell'incidente mortale in quanto nei prodotti della combustione era già all'origine presente una concentrazione abnorme di Co - almeno cinque volte più elevata del valore massimo consentito dalle norme vigenti - dovuta alla mancata o inefficace pulizia dell'apparecchio stesso»;
«la scarsa cubatura del locale - aspetto che all'epoca dell'installazione non era previsto dalla norma allora vigente - ha accelerato il raggiungimento di una concentrazione mortale di Co in ambiente».
Nessuna di queste contestazioni, che equivalgono a altrettanti profili di colpa, è stata revocata in dubbio dall'appellante, sicché la Corte è esonerata dal doverne dimostrare la sussistenza; piuttosto, la difesa, peraltro innovando l'impianto dell'atto di gravame, ha in questa sede di appello sostenuto che il proprio assistito potrebbe essere chiamato a rispondere solo dell'assenza o carenza di manutenzione, nel senso che esclusivamente in questa contestazione dovrebbe ravvisarsi l'antecedente causale astrattamente rapportabile all'evento mortale.
Non condivide il Collegio tale riduttiva impostazione, in quanto anche gli altri profili, e segnatamente l'assenza di aperture di ventilazione e le modalità del tiraggio, debbono essere posti in relazione con l'accumulo dei prodotti della combustione e quindi con la causazione del decesso della (B).
È, infatti, palese che il legislatore ha inteso imporre una serie di cautele od accorgimenti non alternativi ma complementari tra di loro, in quanto volti ad assicurare la massima sicurezza: in questo senso, si spiega che da un canto si sia voluto evitare la produzione di una concentrazione abnorme di Co (e da qui la prescrizione della manutenzione periodica) e dall'altro si sia anche inteso assicurare, nell'ipotesi di un eccesso di produzione di tale sostanza, che il Co fosse espulso all'esterno (e da qui le prescrizioni a) dell'apertura di ventilazione, di cui la norma si è preoccupata di indicare addirittura le dimensioni - superficie pari a 6 cm2 per ogni 1.000 kcal/ora di portata termica - e b) del terminale del tiraggio, che la disposizione specifica dover essere posto all'esterno ma lontano da eventuali aperture, quali finestre, portefinestre, etc., nonché posizionato in modo da convogliare i fumi verso l'alto invece che obliquamente od orizzontalmente).
7.
Ciò posto, né l'una né l'altra prescrizione risultano nella specie essere state osservate, dal momento che il locale bagno era, come si è premesso e come puntualmente rilevato, anche qui in assenza di contestazione da parte dell'appellante, dal consulente, sprovvisto di qualsivoglia apertura, mentre avrebbe dovuto averne una di almeno cm2 108, ed aveva il tubo per l'espulsione all'esterno dei prodotti della combustione che fuoriusciva in prossimità della porta finestra e mancava di un tratto verticale avendo anzi un orientamento praticamente orizzontale.
Non risulta poi adempiuto l'ulteriore obbligo di provvedere alla manutenzione, in quanto, come ha oggi ricordato l'appellante, il consulente ha, nell'effettuare una prova di funzionamento, accertato che la produzione di monossido di carbonio era favorita dalle incrostazioni presenti sul bruciatore e sullo scambiatore.
Dunque, tre diversi, ed incontestati, profili, tutti in evidente rapporto di causa/effetto rispetto all'evento morte.
Non resta, dunque, che verificare se di queste colpe possa essere chiamato a rispondere l'attuale appellante (F), piuttosto che altri e cioè, come si echeggia nell'atto di gravame, o l'imprenditore (H) ovvero l'idraulico (I).
Al riguardo, va subito sgomberato il campo dal dubbio, per la verità mai affacciato nell'atto di impugnazione, connesso alla circostanza che, come si è evidenziato in narrativa, il locatore dell'appartamento non fu il (F), ma la di lui moglie (G), mai raggiunta neppure da un'iscrizione a registro notizie di reato.
È invero sufficiente osservare, al di là dell'essere stato o meno qui devoluto il tema, che i coniugi (F) erano in comunione di beni, che pertanto l'appartamento in questione benché formalmente locato dalla moglie deve considerarsi messo a disposizione da entrambi, e che, come meglio si vedrà appresso, primario è stato il ruolo del (F) in ordine alla decisioni da assumere, dopo l'acquisto dalla (D) e prima della locazione alla (B), in punto riattamento dell'immobile in genere e risoluzione delle questioni attinenti lo scaldacqua in specie.
8.
Essenziale rilievo ai fini dell'accertamento della riconducibilità dei tre profili di colpa in contestazione alla persona dell'attuale giudicabile rivestono le dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, ivi compresi l'(H), lo (I), e lo stesso (F) (dichiarazioni quelle di questi tre, sia detto di passata, ampiamente utilizzabili, benché rese nella forma del verbale di sommarie informazioni testimoniali, in quanto a) si verte in ipotesi di giudizio abbreviato, b) nessuna eccezione è stata al riguardo sollevata, e c) al momento della loro assunzioni tutti e tre non rivestivano la qualità di persone sottoposte ad indagini).
(D) ha riferito che (cfr. PpVv 6.2 ed 8/7/2004, rispettivamente in all. 2 e 4), dopo avere, circa quindici anni prima (e, cioè, nel 1990) acquistato l'appartamento, aveva provveduto a sostituire lo scaldacqua e la tubazione per lo scarico dei prodotti della combustione con quelli poi rinvenuti.
(M) ha, premesso di essere convivente con la (D), asserito che (cfr. pv 16/4/2004 in all. 4) ai (F) era stato, al momento della vendita, «segnalata... in almeno due occasioni ed alla presenza dell'intermediario (E) ... la necessità di sostituire lo scaldabagno a gas con uno a camera stagna in quanto l'apparecchiatura installata in bagno comportava dei rischi».
Il (E) ha, nel ribadire di essere stato l'intermediario della compravendita (D) /(F), dichiarato che (cfr. pv 23/4/2004 in all.
4) :
«durante i sopralluoghi per la visione dell'alloggio, è stata sollevata, alla presenza di tutte le parti interessate alla compravendita la questione dello scaldabagno riguardo l'idoneità dell'apparecchiatura e se questa potesse essere lasciata nel locale bagno o spostata nel locale cucina per motivi di sicurezza in base alle normative vigenti»;
«il sig. (F) affermò che una volta in possesso dell'immobile avrebbe fatto dei lavori di sistemazione dell'alloggio ed avrebbe fatto controllare, da un tecnico, lo scaldabagno per verificare se questo potesse funzionare nel locale bagno oppure dovesse essere spostato in locale idoneo».
Il (F) ha, dal canto suo, chiarito che (cfr. pv 3/2/2004 in all.
2) una volta entrati in possesso dell'alloggio avevano, lui e la moglie, fatto fare «una pulizia generale in bianco e sostituzione dei sanitari» e che inoltre «l'idraulico... una persona invitata dalla ditta (KA) di (H) ... ha controllato lo scaldabagno dichiarando che l'apparecchio era in perfetto stato e non aveva perdite».
L'(H) ha, poi, confermato (cfr. pv 27/1/2004 in all. 4) le circostanze riferite dal (F), precisando che i lavori eseguiti dalla sua impresa erano consistiti nella tinteggiatura delle pareti e verniciatura degli infissi. In particolare, ha riferito che:
il (F) gli aveva chiesto «se conoscessi un idraulico per controllare lo scaldabagno che era installato in bagno»;
gli aveva allora indicato il nominativo dello (I);
quest'ultimo era effettivamente «intervenuto nell'appartamento nel mese di giugno 2003, eseguendo un controllo dello scaldabagno, verificandone il funzionamento» ed in particolare «smontando il mantello dell'apparecchiatura per i controlli».
Infine, lo (I) ha, premesso di esercitare la professione di idraulico da 25 anni e quindi ancora prima di emigrare dall'(XA) verso l'Italia, ribadito (cfr. pv 27/4/2004 in all. 4) di essere stato chiamato dall'(H) per intervenire nell'appartamento di largo (XB). Ha individuato l'oggetto di tale intervento nella «sostituzione di alcuni sanitari nel locale bagno».
Ha, quindi, specificato che, nel corso di detto lavoro e pur non avendo «mai avuto disposizione di revisionare, smontare o controllare lo scaldabagno», «ho acceso lo scaldabagno per controllare il funzionamento e verificare se ai miscelatori arrivasse l'acqua calda»; e che «non effettuo la manutenzione (degli scaldabagni) perché non sono un tecnico delle apparecchiature».
9.
Alla stregua di queste risultanze, non pare dubbio alla Corte che al (F) debbano essere addebitati i primi due profili di colpa come superiormente individuati (omessa presenza dell'apertura di ventilazione nelle dimensioni prescritte e viceversa presenza di tubi di tiraggio collocati in violazione delle indicazione di legge).
Invero, lo stesso, pur di fronte ad esplicite sollecitazioni, di cui sono buoni testimoni sia il (D) che il (E) e che non sono dall'interessato neppure negate, a sostituire l'apparecchiatura in quanto «installata in bagno comportava dei rischi» ovvero a spostare la stessa apparecchiatura in altro locale (la cucina) «per motivi di sicurezza in base alle normative vigenti», nulla ha fatto al riguardo: non può, infatti, ritenersi assolto tale obbligo, peraltro direttamente derivante dalla legge oltre che così puntualmente ricordatogli dai suoi danti causa, per essersi semplicemente accontentato di apprendere dall'impresa edile che un comune idraulico (lo (I), in realtà convocato essenzialmente per la diversa bisogna della «sostituzione dei sanitari», aveva assicurato che l'«apparecchio era in perfetto stato».
Viceversa, lo si ribadisce, il (D) avrebbe dovuto richiedere ed ottenere alternativamente che:
lo scaldacqua fosse spostato in altro ambiente, ove sarebbe stato possibile, a differenza del bagno, praticare l'apertura di cm2 108, ed i tubi per l'espulsione della combustione reinstallati in modo tecnicamente corretto;
lo scaldacqua fosse sostituito da altro (a chiusura stagna: trattasi apparecchiature i cui tubi di collegamento con l'esterno assolvono alla duplice funzione di espellere i residui della combustione e di fare entrare l'aria) compatibile con l'assenza nel locale dell'apertura di ventilazione, fermo restando l'obbligo di installare i tubi nei termini prescritti.
Ed è palese che si trattava di obblighi direttamente gravanti sul proprietario, o comproprietario, dell'appartamento, sul cui assolvimento la locataria (B) aveva il diritto di fare affidamento.
10.
Discorso più complesso merita il terzo profilo di colpa, che non per nulla la difesa ha inteso oggi sostenere essere l'unico in rapporto di efficienza causale con la morte della vittima: il difetto o la carenza di manutenzione, intesa come pulizia periodica del bruciatore e dello scambiatore.
Invero, in questo caso appare più problematico addebitare proprio all'odierno appellante tale inosservanza, in quanto, se da una parte è certo che su di lui (e sulla moglie (G) gravava l'obbligo di consegnare l'appartamento alla (B) con lo scaldacqua privo di incrostazioni (così come a quest'ultima sarebbe spettato nel prosieguo provvedere all'esecuzione di tale opera periodica di manutenzione), non è altrettanto pacifico che egli, delegando l'impresa dell'(H) la scelta di un idraulico che attestasse che lo scaldacqua «non aveva perdite» (circostanza allegata dal (D) e sostanzialmente non negata dallo stesso (H) ed avendo poi ricevuto da quegli assicurazioni in questo senso, non abbia efficacemente adempiuto per la parte di sua competenza.
Ma, come si è detto, ogni ulteriore approfondimento sul punto non è necessario sussistendo due altri indiscutibili profili di colpa in evidente rapporto causale con il decesso della (B).
11.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata e l'imputato condannato al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Milano - Sez. II Pen. -;
Visti gli artt. 592 e 605 Cpp;
Conferma la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 11/5/2006, appellata dall'imputato (F), che condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado.

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