Domanda di risarcimento per ritardata consegna dell'immobile locato da parte del conduttore

Con sentenza n. 6468 del 19 marzo 2007, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di danni per la ritardata restituzione dell’ immobile locato da parte del conduttore, statuendo che “integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., il riconoscimento da parte del giudice, in tema di locazione, di un determinato beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando la parte lo abbia espressamente domandato a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile”. Nello specifico la Corte ha precisato che “costituisce domanda nuova, e quindi inammissibile in sede di appello ai sensi dell’art, 345 c.p.c. quella relativa all’attribuzione, in tema di locazioni di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile, ex art. 1592 c.c., rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione con un determinata normativa speciale, nella specie per effetto della sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, in quanto riguardante le locazioni ad uso abitativo e non anche lo locazioni ad uso diverso"

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