Il conduttore che non abbia pagato gli oneri accessori nel corso della locazione ha tenpo due mesi per esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustif

La disposizione della legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 settembre 2008, n. 23673)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZA Fabio - Presidente

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco pro tempore Ve. Wa. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato MATARAZZI CATELLO c/o Avvocatura Comunale, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PA. ZI. AU. (in qualita' di procuratrice generale di Pa. An. );

- intimata -

e sul 2 ricorso n 21867/04 proposto da:

PA. ZI. AU. , quale avente causa del defunto Dr. Pa. An. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato SAVINO MARIA TERESA, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1825/04 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 26/03/04, depositata il 19/04/04, R.G. 9702/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato Catello MATARAZZI;

udito l'Avvocato Maria Teresa SAVINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-3-1999, il Comune di Roma proponeva opposizione dinanzi al tribunale di Roma avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare a Pa. An. , unico proprietario di un immobile sito in (OMESSO), la somma di lire 70.707.977, dovuta per oneri accessori non pagati nel corso di una locazione di immobili conclusasi con intimazione di sfratto per morosita'.

Sosteneva che per una parte il diritto del Pa. era prescritto, essendo trascorsi piu' di due anni tra il sorgere del credito e le relative richieste, e per il resto di avere ricevuto richieste di pagamento di alcune somme, ma di non aver mai avuto spiegazione del relativo ammontare.

L'opposto si costituiva e chiedeva rigettarsi l'opposizione.

Con sentenza depositata il 2-11-2000, il Tribunale di Roma revocava il decreto opposto e condannava il Pa. alle spese.

Avverso detta sentenza proponeva appello Pa. Zi. Au. , nella qualita' di avente causa dal defunto Pa. , e la Corte d'Appello di Roma, costituitosi il Comune, con la sentenza in esame n 1825/2004, in riforma di quanto statuito in primo grado, accoglieva limitatamente la domanda con condanna del Comune al pagamento di euro 23.518.272, con interessi al tasso legale dai singoli atti di messa in mora al saldo; affermava in particolare la Corte territoriale che risultava documentalmente provato il credito per oneri accessori relativamente agli anni dal 1993 al 1997 nonche' il rateo per il 1998 come da riepilogo comunicato con raccomandata con a/r del (OMESSO).

Ricorre per cassazione il Comune con quattro motivi; resiste con controricorso la Pa. Zi. , che a sua volta propone ricorso incidentale con un unico motivo, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dei principi generali in materia di prova; si censura in particolare l'impugnata decisione nel punto in cui il Giudice d'Appello, per un verso, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo operata del Giudice di primo grado ma, inopinatamente, ha accolto l'impugnazione ex adverso proposta, ritenendo bastevoli le scarna documentazioni probatorie fornite da controparte.

Con il secondo motivo si deduce violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 9; si censura la decisione impugnata la' dove ha ritenuto la fondatezza del diritto del locatore di percepire le somme richieste indipendentemente dalla prova della costituzione in mora del debitore.

Con il terzo motivo si deduce violazione della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex articolo 122 c.p.c. in quanto la richiesta della Pa. aveva riguardato unicamente la validita' ed efficacia del decreto opposto mentre il Giudice d'appello ha statuito in ordine all'esistenza di titoli di eredito vantati dall'appellante differenti ed ulteriori rispetto al decreto ingiuntivo.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in ordine al punto decisivo della revoca del decreto ingiuntivo.

Ricorso incidentale:

Con l'unico motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla conferma della revoca del decreto ingiuntivo.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso principale si osserva, con riferimento al primo e al secondo motivo, da trattarsi congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum, che sulla base del potere valutativo discrezionale spettante al Giudice di merito, la Corte di Roma ha ritenuto provato parte del credito (oneri accessori dal 1993 al 1997 nonche' un rateo per il 1998) per cui e' causa sulla base dell'esame delle risultanze processuali e documentali (documenti nn. 2, 3, 4, 5 del fascicolo del ricorso in sede monitoria), non ulteriormente esaminabili nella presente sede della legittimita'.

Inoltre, la Corte di merito ha sul punto, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, correttamente affermato che la disposizione della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 9, comma 3 che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore puo' esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non puo' quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.

Ne deriva che documentalmente provato e' il credito riconosciuto alla Pa. Zi. e che non occorreva alcuna costituzione in mora del Comune debitore. Infondato e' anche il terzo motivo: non vi e' la dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il Giudice del merito, valutando discrezionalmente la domanda non solo sulla base della sua formulazione letterale, ha accolto la doglianza dell'appellante relativa alla erronea interpretazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 9; tra l'altro nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la conferma o meno dipende anche dalla valutazione del merito della controversia in ordine all'esistenza ed alla relativa prova dei titoli di credito. Non sussiste, infine, la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale: la Corte di merito ha correttamente, nel revocare il decreto opposto, parzialmente riconosciuto la fondatezza della relativa domanda in ordine alla sussistenza della sola parte del credito originariamente fatto valere nei confronti del Comune. Anche l'unico motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento: la revoca del decreto ingiuntivo apposto e' logicamente consequenziale all'intero contesto motivazionale.

Sussistono giusti motivi, in relazione all'esito della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

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