Il conduttore è tebuto esclusivamente ad esguire le riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso

In materia di locazione di immobili urbani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1576 e 1609 c.c., soltanto le riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere eseguite, durante il rapporto, dal conduttore a sue spese; consegue che questi risponde, al termine della locazione, per il deterioramento risultante da un uso difforme da quello pattuito o dalla mancata esecuzione della piccola manutenzione, ma non del cattivo stato locativo dell'immobile al momento del rilascio conseguente ad un uso in conformita` del contratto. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile,
Sentenza del 28 novembre 1988, n. 6408)

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