Il conduttore può esperire nei confronti del locatore l'azione di restituzione di somme indebitamente corrisposte nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto

In tema di canoni versati dal locatario e quindi di rapporti tra diritto di proprietà ed obbligazioni, l’ordinamento consente al conduttore di esperire l’azione di restituzione di somme indebitamente corrisposte al locatore e da quest’ultimo percepite entro il termine decadenziale di sei mesi: a tal fine, è necessario, quindi, individuare il dies a quo del rilascio del bene e, cioè, della cessazione del rapporto negoziale. Il termine, tuttavia, non è tassativo. (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 febbraio 2014, n. 2829)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 febbraio 2014, n. 2829



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11605/2008 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo Studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS)

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 134/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/03/2007 R.G.N. 1431/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto la determinazione del canone legale e la restituzione di somme indebitamente percette da parte locatrice

relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo intercorso negli anni 1990/2001 tra (OMISSIS), conduttrice e (OMISSIS), locatore,

relativamente all'immobile in (OMISSIS).

Con la sentenza qui impugnata, emessa in data 5 marzo 2007, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara in

data 5 luglio 2005 di rigetto delle domande della conduttrice, per non avere la stessa osservato il termine di decadenza semestrale di cui alla

Legge n. 392 del 1978, articolo 79.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) svolgendo due motivi.

Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta da parte intimata.

Parte ricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata si basa su duplice ordine di considerazioni, concernente, l'una, la determinazione del dies a quo della decadenza Legge n.

392 del 1978, ex articolo 79, e l'altra gli effetti della decorrenza del termine semestrale.

Sotto il primo profilo la Corte di appello - confermando le valutazioni espresse in prime cure in ordine alla decadenza dall'azione di restituzione per

avvenuto decorso del termine semestrale - ha evidenziato, per un verso, l'inattendibilita' le deposizioni testimoniali per essere state rese da

persone (il figlio e la nuora della (OMISSIS)) legate alla conduttrice e, per altro verso, l'obiettivita' di altri elementi certi (quali il trasloco e il

distacco della fornitura di energia elettrica) che lasciavano intendere che il locatore fosse rientrato nel possesso dell'immobile gia' in epoca

anteriore a quella indicata dai testimoni; in particolare ha negato che fosse significativa la prova orale richiamata da parte appellante, in ordine alla

consegna delle chiavi in epoca successiva al trasloco e alla permanenza nell'immobile, pur dopo il trasloco, di "alcuni vasi" o altre non meglio

precisate "suppellettili"; e cio' vuoi per l'inconferenza della circostanza in se', atteso che essa non implicava affatto la mancata riconsegna

dell'appartamento, vuoi anche perche' si trattava di deposizione priva di attendibilita' sia sul fatto della consegna delle chiavi, sia sulla relativa

data.

Sotto il secondo profilo la Corte di appello - precisato che il precedente (Cass. n.10128 del 2004) richiamato da parte appellante "non convince" -

ha rinvenuto nella norma di cui all'articolo 79 L.392 del 1978 una condizione di proponibilita', con conseguente preclusione alla presente azione di

ripetizione, ritenendo che l'interpretazione adottata sia coerente con la lettera della legge e conforme alla Costituzione per la ragionevolezza della

disposizione e l'adeguatezza del termine.

2. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - e'

soggetto, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n.

69, articolo 58, alla disciplina di cui all'articolo 360 c.p.c. e segg., come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, e articolo 2697 c.c., (articolo

360 c.p.c., n. 3), nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al motivo di appello riguardante il momento della riconsegna

dell'appartamento ai fini della decorrenza del termine semestrale per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte (articolo 360 c.p.c., n.

5) A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c.: 1) "se la riconsegna dell'immobile locato, prevista dalla

Legge n. 392 del 1978, articolo 19, comma 2, per la decorrenza del termine semestrale per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte

durante il rapporto locatizio, si ha con la effettiva, completa ed incondizionata disponibilita' da parte del locatore"; 2) "se il trasloco ed il distacco dall'utenza elettrica sono meri atti preparatori ed antecedenti alla riconsegna dell'immobile locato, cosicche' non possa dirsi verificato il

presupposto per la decorrenza del termine di cui alla Legge n. 392/18, articolo 19, comma 2"; 3) "se l'onere di provare la tardivita' dell'azione di

ripetizione delle somme indebitamente corrisposte di cui alla Legge n. 392/18, articolo 19, spetti al locatore". Mentre in relazione alla seconda

parte dell'articolo 366 bis c.p.c., in comb. disp. con l'articolo 360 c.p.c., n. 5, si assume che "la sentenza impugnata contiene una motivazione

contraddittoria in relazione ai fatti sintomatici della riconsegna dell'immobile, da considerare ai fini della decorrenza del termine di cui alla Legge n.

392 del 1978, articolo 79, comma 2".

2.2. Prima di ogni altra considerazione si rileva che - secondo i canoni elaborati da questa Corte in relazione all'articolo 366 bis c.p.c., tuttora

applicabili per le ragioni esposte sub 2., stante l'univoca volonta' del legislatore di assicurarne ultraattivita' della norma (ex multis, cfr. Cass. 27

gennaio 2012, n. 1194) - la formulazione del quesito di diritto deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da

cio' consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti

separati. Invero le Sezioni Unite - pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico

articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto - hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si

concluda con una pluralita' di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato,

oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).

Orbene la singolare struttura dei quesiti di diritto sopra testualmente riportata, rende possibile enucleare una sola proposizione determinativa di

una questione di diritto quella sull'onere della prova enunciata con il terzo quesito - la quale, peraltro, si rivela priva di correlazione con le ragioni

della decisione e risulta, in definitiva, inconferente, atteso che i giudici del merito non hanno affatto ritenuto inadempiente l'odierno ricorrente

all'onere di dimostrare la tempestivita' dell'azione proposta, bensi' hanno ritenuto provato l'avvenuto decorso del termine semestrale al momento

della proposizione dell'azione.

E' appena il caso di aggiungere che al quesito all'esame (come agli altri quesiti) e' estranea la questione della "sospensione" del termine di

decadenza, inammissibilmente introdotta con la memoria ex articolo 378 c.p.c..

2.3. Gli altri due "quesiti di diritto" prospettano, invece, una questione di mero fatto, qual e' quella della determinazione del momento in cui il

locatore ha avuto "la disponibilita'" dell'immobile (ergo e' avvenuto il rilascio) e della rilevanza, a tal fine, di alcuni elementi (quali il distacco

dell'utenza elettrica e il trasloco) che, nel percorso argomentativo della decisione impugnata non sono affatto assimilati al rilascio (come lascerebbe

intendere il secondo quesito), bensi' assunti come dati sintomatici dello stesso.

Orbene, se e' indubbiamente vero che la locuzione "riconsegna", utilizzata nell'articolo 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale,

va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l'immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto

in concreto nella disponibilita' effettiva del locatore, e' altrettanto vero la decisione impugnata non ha assegnato a detta locuzione un significato

diverso e non ha, dunque, violato o falsamente applicato la norma, essendosi limitata ad affermare che - quand'anche fosse stata rispondente al

vero la circostanza, riferita dai testimoni addotti dall'odierna parte ricorrente circa la permanenza nell'immobile, dopo il trasloco, di "alcuni vasi" o

altre non meglio precisate "suppellettili" - non per questo poteva inferirsi la mancata riconsegna dell'appartamento, dovendo la circostanza

"essere interpretata alla stregua del buon senso, come mera modalita', e l'espressione di reciproca tolleranza".

2.4. La questione stessa sarebbe stata, dunque, prospettabile solo sotto il profilo del controllo della logicita' della motivazione, non essendo

consentita in questa sede la revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata

soluzione della questione esaminata.

Peraltro, sotto il profilo di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, il motivo avrebbe dovuto essere corredato da un apposito momento di sintesi ("la chiara

indicazione" di cui all'ultima parte dell'articolo 366 bis c.p.c.), da cui risultasse non solo il fatto controverso, ma anche, se non soprattutto, la

"decisivita'" del vizio. Tale requisito non puo', infatti, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di

un'interpretazione svolta dal lettore, anziche' su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle

censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002), ne' puo' ritenersi soddisfatto dalla mera enunciazione della "contraddittorieta' della motivazione",

con cui si conclude il motivo all'esame.

Invero il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti

in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioe' l'identificazione del procedimento logico-giuridico

posto a base della decisione adottata (cfr. ex plurimis. Cass. 3 agosto 2007, n. 17076); il che avrebbe postulato l'indicazione (nel "quesito di fatto",

prima ancora che nel motivo) di espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata, tali

da elidersi a vicenda e non permettere, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa.

2.5. Del resto l'inadeguatezza dei quesiti di diritto e "di fatto" non costituisce altro che il riflesso della reale natura del motivo, che, attraverso la

surrettizia deduzione del vizio motivazionale e di violazione di legge, mira, nella sostanza, a sollecitare null'altro che una diversa lettura delle

risultanze procedimentali cosi' come accertate e ricostruite nell'impugnata sentenza, muovendo censure che non sono consentite in sede di

legittimita'; e cio' in quanto la valutazione delle risultanze probatorie (non meno che il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni

invece che di altri) cosi' come la scelta, fra esse, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto

riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova

con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili),

non incontra altro limite che quello, qui osservato, di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e

discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

Il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, comma 2, (articolo 360 c.p.c.,

n. 3). Il motivo attinge al secondo ordine di considerazioni svolto nella decisione impugnata, sulla base del tenore letterale della norma di cui alla

Legge n. 392 del 1978, articolo 79, in dichiarato dissenso con il precedente di questa Corte n. 10128 del 2004. A tal riguardo parte ricorrente,

richiamata la ratio legis intesa a consentire al conduttore di ottenere la restituzione dell'indebito, senza remore che il locatore possa agire in

ritorsione, sollecita la conferma del principio enunciato con il richiamato precedente, chiedendo a questa Corte ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c.,

"se il rispetto del termine di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 19, comma 2, comporti la mera ineccepibilita' della prescrizione dei crediti ultra

decennali e se, di conseguenza, il mancato rispetto del medesimo termine consenta al locatore di proporre l'eccezione di prescrizione dei crediti".

3.1 Il motivo e' fondato, dovendo qui ribadirsi il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine semestrale

di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei

divieti previsti dalla stessa legge, previsto dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79, comma 2, fa si' che, se l'azione viene esperita oltre il detto

termine, il conduttore e' esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa e' gia' maturata, mentre il rispetto del termine di

sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente e' stato corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato, il che si

traduce nella inopponibilita' di qualsivoglia eccezione di prescrizione (oltre la gia' cit. Cass. 26 maggio 2004, n. 10128, tra le tantissime, Cass. 13

maggio 2008, n. 11897; Cass. 16 ottobre 2008, n. 25274; Cass. 6 maggio 2010, n. 10964; Cass. 7 luglio 2010, n. 16009; Cass. 17 dicembre 2010, n.

25638).

Al riguardo e' stato osservato che la norma (di chiara derivazione giuslavoristica, data la volonta' del legislatore di ampliare le facolta' del

conduttore di ripristinare l'equilibrio globale del rapporto esaurito) corrisponde alla ratio prevalente di consentire al conduttore di ottenere quanto

ha indebitamente corrisposto, senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione, impedendo che alla scadenza la locazione possa proseguire

in tacita sua rinnovazione pattizia.

Per altro verso, poi, poiche' non e' sembrato opportuno stabilire anche per i crediti di restituzione a favore del conduttore la regola di esclusione

della decorrenza della prescrizione nel corso della locazione, in conformita' a quanto e' previsto per i crediti del lavoratore durante il rapporto di

lavoro, il legislatore, ad evitare che tra le parti sussistesse una situazione di incertezza immotivatamente perdurante per troppo tempo in

pregiudizio del locatore, ha introdotto la disciplina della situazione intermedia di fissare il suddetto termine di decadenza dei sei mesi, secondo una

regola nuova di compatibilita' tra prescrizione e decadenza, che non contraddice la previsione della tassativita' delle ipotesi di sospensione della

prescrizione.

Infine, e' stato evidenziato che, ove si ammettesse che, trascorsi i sei mesi dall'avvenuto rilascio, si verifica per il conduttore la decadenza di ogni

suo diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite all'evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che esso sarebbe posto a

carico del solo conduttore e, senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non

versatigli, creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti.

Deve, pertanto, escludersi che la norma del citato articolo 79, comma 2, esprima l'oggettiva esigenza di circoscrivere in un lasso di tempo

determinato la potenziale conflittualita' dei contraenti e di realizzare la condizione della certezza delle situazioni giuridiche delle parti una volta

cessato il rapporto di locazione.

L'interpretazione di cui innanzi, del resto, e' l'unica costituzionalmente orientata, atteso che anche il giudice delle leggi (Corte Cost., ord., 2 gennaio

1990, n. 3) ha evidenziato la situazione del conduttore di esposizione a ritorsioni ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura

del canone dovuto che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma.In definitiva il primo motivo va rigettato, il secondo va accolto; cio' comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto

e il rinvio alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.

 

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