Il locatore che abbia consgenato al conduttore l'immobile libero da cose e/o persone non è responsabile dell'occupazione di terzi

Accertato - in linea di fatto - che vi è stata, da parte del locatore, la consegna dell'immobile libero da persone nella disponibilità della parte conduttrice, la circostanza che successivamente lo stesso immobile sia stato occupato da terzi non può essere imputata al locatore (quale violazione del precetto di cui all'articolo 1575, n. 3, del Cc, che impone al locatore di «garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione»), né tantomeno, essere invocata come scriminante per il mancato pagamento del canone a norma dell'articolo 1588 del Cc. Essendo, del resto, il conduttore custode della cosa locata ricevuta in consegna è onere esclusivo di questo ultimo, quanto ai locali oggetto della locazione, sia porre in essere tutte le precauzioni del caso, contro l'abusivo ingresso di terzi nei locali, sia di attivarsi, presso le competenti autorità per ottenerne l'immediata disponibilità. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 10 ottobre 2007, n. 21277.

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