Il locatore che intenda avvalersi dell'aumento del canone di locazione ai sensi dell'art. 32 l. n. 392/78 non deve inviare alcuna formale comunicazione al locatario

Il locatore che intenda avvalersi dell'aumento del canone di locazione ai sensi dell'art. 32 l. n. 392/78 non deve inviare alcuna formale comunicazione al locatario. Tuttavia, secondo il giudice di merito i giudici di appello, le fatture prodotte dall'appellante, che indicano esclusivamente il canone complessivo per il bimestre in corso, non facendo alcun riferimento all'adeguamento ISTAT, non permettono di comprendere, nemmeno tramite le relative lettere di accompagnamento, il calcolo effettuato per la determinazione dell'importo richiesto e quindi la quantificazione del canone base e l'aumento percentuale su di esso operato. In altri termini gli stessi giudici, allorche' hanno parlato di "richiesta inadeguata", nella sostanza, lungi dal postulare uno specifico requisito formale non previsto dalla norma, hanno semplicemente inteso escludere che detti atti avessero i requisiti minimi di certezza, per fare almeno presumere una richiesta di adeguamento e far comprendere il suo contenuto.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 27 giugno 2012, n. 10720



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5870/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo Direttore generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3216/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO el 24/11/10, depositata il 22/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

e' presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9414/2008 il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della (OMISSIS) s.p.a. nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, brevemente, il Ministero) per il pagamento della somma di euro 1.396.446,16 per canoni di locazione, dopo che in corso di causa il Ministero aveva pagato la minor somma capitale ritenuta effettivamente dovuta di euro 1.316.340,50.

Con sentenza in data 24.11/22.12.2010 n. 3216 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, ritenendo che la differenza di euro 80.150,66 ancora reclamata dalla (OMISSIS) s.p.a. per aggiornamenti canoni non potesse riconoscersi sulla base della mera emissione di fatture contenente l'indicazione del canone complessivo, non concretando tali documenti un'adeguata richiesta di aggiornamento secondo quanto previsto dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) formulando un unico motivo.

Ha resistito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo rinammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 32, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ.. Assume parte ricorrente che la Corte di appello ha postulato un requisito di "adeguatezza" della richiesta di aggiornamento canoni, che e' estraneo alla fattispecie di cui all'articolo 32; osserva che, non richiedendo la norma alcuna formalita', sarebbe bastato raffrontare le fatture inviate per far comprendere al conduttore l'entita' dell'aggiornamento richiesto.

1.1. Il motivo risulta inammissibile per inosservanza dell'articolo 366 cod. proc. civ., n. 6.

Invero le SS.UU. - in tema di procedibilita' e ammissibilita' del giudizio per cassazione - hanno precisato che l'onere del ricorrente, di cui all'articolo 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, cosi' come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 7, di produrre, a pena di improcedibilita' del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti, o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" e' soddisfatto, sulla base del principio di strumentalita' delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'articolo 369 cod. proc. civ., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilita' ex articolo 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (Cass. civ., Sez. Unite, 03/11/2011, n. 22726).

In altri termini, ai fini dell'osservanza del richiamato requisito di ammissibilita', occorre indicare la sede in cui e' rinvenibile l'atto o il documento, su cui il ricorso si fonda, nonche' indicare che il fascicolo e' prodotto e, se si tratta di fascicolo della controparte, cautelativamente produrne una copia.

Nel caso di specie non si ha altra indicazione in ordine alle fatture su cui si fonda il motivo di ricorso, se non che trattasi dei "docc. nn. 8-13 (OMISSIS)"; non si dice a quale fascicolo (monitorio, di primo o secondo grado) si riferisce tale numerazione; tantomeno si precisa se detto fascicolo e' stato prodotto in questa sede; l'unica indicazione fornita e' quella in calce al ricorso attestante il deposito di "fascicolo di parte".

1.2. A tale considerazione gia' di per se' assorbente puo', comunque, aggiungersi che il motivo di ricorso, al di la' del surrettizio richiamo al vizio della violazione di legge, appare funzionale a una critica nel merito delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata, sollecitando un inammissibile intervento in sovrapposizione di questa Corte.

Invero i giudici di appello, pur convenendo che la norma di cui all'articolo 32 cit. non richiede alcun requisito formale, hanno precisato che le fatture prodotte dall'appellante indicavano esclusivamente il canone complessivo per il bimestre in corso, non facendo alcun riferimento all'adeguamento ISTAT e non permettendo quindi di comprendere, nemmeno tramite le relative lettere di accompagnamento, il calcolo effettuato per la determinazione dell'importo richiesto e quindi la quantificazione del canone base e l'aumento percentuale su di esso operato. In altri termini gli stessi giudici, allorche' hanno parlato di "richiesta inadeguata", nella sostanza, lungi dal postulare uno specifico requisito formale non previsto dalla norma, hanno semplicemente inteso escludere che detti atti avessero i requisiti minimi di certezza, per fare almeno presumere una richiesta di adeguamento e far comprendere il suo contenuto. Trattasi di valutazioni di stretto merito non sindacabili in questa sede.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

 

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