Il locatore che non abbia fornito prova del danno per il mancato reimpiego dell'immobile, ha comunque diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata riscossione dei canoni fino al termine fisiologico del rapporto

Qualora al momento della proposizione della domanda di anticipata risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il giudice può rigettare nel merito la domanda di danni, con la motivazione che il locatore non aveva dimostrato di avere avuto occasione di concedere in locazione l'immobile a terzi e che le circostanze di fatto non consentivano di presumere l'esistenza del danno. Tuttavia il locatore oltre al danno per il mancato reimpiego dell'immobile (lucro cessante; per ipotesi non dimostrato) ha comunque diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata riscossione dei canoni fino al termine fisiologico del rapporto, a causa dell'anticipata risoluzione per inadempimento del conduttore (danno emergente). (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, sentenza del 3 settembre 2007, n. 18510)

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