Il locatore oltre al danno per il mancato reimpiego dell'immobile ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata riscossione dei canoni fino al termine fisiologico del rapporto

La domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore, del contratto di locazione, ha effetti diversi e autonomi, rispetto alla domanda di rilascio, tra cui quello di attribuire alla parte adempiente il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle eventuali penali. Deriva da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il difetto di interesse del locatore a ottenere l'accoglimento della domanda di risoluzione sul presupposto erroneo dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, a seguito della riconsegna dell'immobile, assorbente in sé anche gli effetti della risoluzione del contratto. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 settembre 2007, n. 18510)

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