Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero all'abitabilità dei medesimi - e, quindi, anche la sopravvenuta loro revoca non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. Esclusivamente nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 aprile 2008, n. 10593)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZA Fabio - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA. Do., elettivamente domiciliato in Roma, via Tito Labieno n. 70, presso l'avv. Giuseppe Nardelli, difeso dall'avv. Mastrangelo Pietro, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BR. Ce., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 60, presso l'avv. Longo Ruggero, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Michele Altomano, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 31/04 del 6 febbraio - 11 marzo 2004 (R.G. 411/03).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2008 dal Relatore Cons. Dr. Mario Finocchiaro;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 5 ottobre 1999 GA. Do. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, BR. Ce..

Premesso che il 29 aprile 1999 aveva stipulato, con il BR., contratto di locazione per uso abitativo avente ad oggetto un monolocale in (OMESSO) per la durata di mesi 6 e per il canone mensile di lire 400 mila, che si erano manifestati fenomeni di umidita' che avevano reso l'immobile inabitabile, che esso concludente aveva corrisposto il canone del caso solo al fine di evitare lo sfratto, ha chiesto fosse pronunziata la risoluzione del contratto inter partes con condanna di controparte alla restituzione dei canoni pagati.

Radicatosi il contraddittorio il BR. ha resistito alla domanda avversaria, deducendone la infondatezza, facendo presente che l'attore aveva preso in locazione l'immobile dopo averlo visionato e tenuto presente che, comunque, essendo il contratto cessato per scadenza del termine finale previsto, non poteva pronunciarsene la risoluzione.

Svoltasi la istruttoria del caso, il Tribunale di Taranto sezione distaccata di Martina Franca con sentenza 4-5 marzo 2003 ha rigettato la domanda attrice.

Gravata tale pronunzia dal soccombente GA. la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel contraddittorio con il BR. che, costituitosi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione, con sentenza 6 febbraio - 11 marzo 2004 ha rigettato il proposto gravame, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 30 marzo 2004, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, MA. Pi..

Resiste, con controricorso, BR. Ce..

Il P.G. ha chiesto la trattazione della causa in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hanno evidenziato i giudici di secondo grado che "va anzitutto escluso che nella specie ricorra un inadempimento capace di produrre la risoluzione del contratto".

"I fenomeni di umidita' messi in luce dalla documentazione fotografica allegata all'accertamento peritale di parte - hanno evidenziato quei giudici - non appaiono talmente gravi da pregiudicare il godimento dell'immobile. Da un lato, nell'accertamento preventivo, sono state individuate le cause di detti fenomeni ed ascritte al fatto che si tratta di macchie tipiche delle costruzioni vetuste in muratura con pareti in conci di tufo, non protette e a contatto con materiale eterogeneo: e' fin troppo noto, per essere dato di comune esperienza, che fenomeni di umidita' (dovuti ad esempio ad emissioni di salnitro eletto da particolare concio di tufo usato per costruzioni) sono pressoche' fisiologici in tale tipo di costruzioni".

"Per altri versi - precisa la sentenza impugnata - non va sottaciuto che l'inadempimento va correlato alle particolari condizioni nelle quali il negozio si e' protratto, per breve periodo, essendo la locazione maturata per soli sei mesi".

"Da un lato, di fatto il conduttore ha goduto dell'immobile abitandolo e corrispondendo il relativo canone; per altri versi e' incontroverso che egli ne abbia preso visione prima che la locazione avesse inizio, trovando l'abitazione di proprio gradimento".

"Da ultimo - hanno concluso quei giudici - va evidenziato che la locazione ebbe breve durata e trovo' vigenza durante il periodo estivo: cioe' durante i mesi piu' caldi e meno piovosi dell'anno, con una minore certa incidenza sulle condizioni di abitabilita' dell'immobile. Certo e' che la locazione ebbe regolare svolgimento, sicche' solo dopo la sua conclusione e la riconsegna del bene, fu attivata l'azione giudiziaria che per i detti motivi non puo' trovare accoglimento. Mette conto a questo punto dire che nessuna influenza puo' avere l'interpretazione dell'articolo 1458 c.c. pure oggetto di dibattito tra le parti, posto che deve escludersi in radice qualunque inadempimento".

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la trascritta sentenza, denunziando "nullita' della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, articolo 5, in relazione all'articolo 3670 c.p.c., n. 4" atteso che esso ricorrente aveva, in primis, chiesto fosse accertato che il monolocale oggetto di controversia era inabitabile, a norma degli articoli 36 e 60 del regolamento comunale di igiene e che su tale domanda e' mancata una espressa statuizione, ancorche' il responsabile medico della ASL di (OMESSO), Sevizio di Igiene e di Sanita' pubblica, avesse dichiarato lo stesso inabitabile, con conseguente violazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E., articolo 5, che obbliga l'autorita' giudiziaria a applicare, nel processo, i provvedimenti e i regolamenti della PA anche quando la Amministrazione non sia parte in causa.

3. Il motivo e' inammissibile.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza piu' che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente (e senza alcuna giustificazione) prescinde la difesa del ricorrente, affinche' possa utilmente dedursi, in sede di legittimita', il vizio di omessa pronuncia e' necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o una eccezione autonomamente apprezzabili, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con la indicazione specifica, altresi', dell'atto difensivo o del verbale di udienza nel quale le une o le altre sono state proposte, onde consentire al giudice - per il principio dell'autosufficienza - di verificarne in primo luogo la ritualita' e tempestivita' e in secondo luogo la decisivita' (Cass. 29 marzo 2007, n. 7783;

Infatti, pur configurando la violazione dell'articolo 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di Cassazione e' giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978).

Pacifico quanto precede e' palese la inammissibilita' della deduzione posto che il ricorrente si astiene, totalmente, dall'indicare in quale occasione - e nel rispetto del contraddittorio - in sede di merito abbia sollecitato un accertamento, con effetto di giudicato, quanto allo stato di "inabilita'" dell'immobile preso in locazione.

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e' la circostanza che e' in atti, nel fascicolo di parte ricorrente, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come si invoca nella memoria ex articolo 378 c.p.c..

Stante la regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione, infatti, e' palese in questa ultimo dovevano essere trascritte le domande come formulate in sede di merito, con indicazione puntuale dell'atto in cui tali domande, nel rispetto del principio del contraddittorio, erano state portate all'esame di quei giudici.

3.2. In secondo luogo, quanto alla denunziata violazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E., articolo 5, deve ribadirsi, ulteriormente, ancora una volta giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza piu' che consolidata di questa Corte regolatrice - e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente - che nel giudizio di cassazione e' preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 16 agosto 2004, n. 15950; Cass. 19 marzo 2004 n. 5561).

Contemporaneamente, non puo' tacersi che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 26 febbraio 2007, n. 4381; Cass. 30 novembre 2006, n. 25546; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 30 giugno 2005, n. 13970; Cass. 5 aprile 2004, n. 6656, tra le tantissime).

Poiche' nella specie il problema della "rilevanza" ai fini del decidere del certificato 18 settembre 1999 del responsabile medico della ASL non e' in alcun modo affrontato dalla sentenza gravata e' di palmare evidenza che il ricorrente non poteva limitarsi, in questa sede, a invocare l'esistenza in atti di un tale documento, ma doveva precisare, in concreto, in quale atto, del giudizio di primo e poi in quello di secondo grado, era stata trattata la questione specifica.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, "nullita' della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, nonche' dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4", per essere la sentenza impugnata priva di motivazione quanto al difetto di abitabilita' del monolocale".

5. Il motivo, per alcuni aspetti e' inammissibile, per altri manifestamente infondato.

5.1. In primo luogo, come gia' osservato sopra, sussisteva l'onere, per il giudice, di motivare la propria decisione esclusivamente in margine alle questioni espressamente dedotte dalle parti.

Non risultando, dal ricorso, la espressa deduzione, da parte dell'odierno ricorrente, che la propria domanda doveva essere accolta sulla base del documento di cui al precedente motivo, e' palese che non vi e' stata nella specie omessa motivazione.

5.2. In secondo luogo non risponde affatto al vero che i giudici del merito abbiano posto a base della loro decisione una motivazione meramente apparente, avendo, gli stessi, valorizzato una serie di circostanze di fatto, rimaste accertate in esito al giudizio, assolutamente incompatibili con gli assunti dell'appellante e con la esistenza di pericoli di sorta, per la sua salute a occupare l'immobile liberamente scelto dopo averlo visitato (e, in particolare, la circostanza, da un lato, che i vizi denunziati non sussistevano, alla luce delle documentazione allegata o comunque non erano tali da impedire il godimento dell'immobile, dall'altro, che il GA. ha utilizzato l'immobile per tutto il tempo previsto, corrispondendo il canone del caso, da ultimo che lo che lo stesso ha occupato l'immobile nei mesi piu' caldi dell'anno, in cui l'umidita' e' naturalmente minore o assente ed ha iniziato il giudizio solo dopo la riconsegna del bene).

5.3. Il tutto a prescindere, comunque, dalla manifesta infondatezza della deduzione, altro sotto altro, concorrente, profilo.

Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu' che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilita' dei medesimi - e, quindi, anche la sopravvenuta loro revoca non e' di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene.

Esclusivamente nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore e' riconosciuta la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto (Cass. 21 dicembre 2004, n. 23695; Cass. 12 settembre 2000, n. 12030; Cass. 16 settembre 1996, n. 8285).

Pacifico quanto sopra e' evidente che avendo accertato, in linea di fatto, i giudici del merito che nel caso concreto l'odierno ricorrente ha utilizzato l'immobile per tutto il periodo previsto nel contratto, e' palese la irrilevanza e non pertinenza, al fine del decidere, del contenuto del detto certificato, anche considerato che la circostanza che la domanda di risoluzione sia stata, in sede di merito basata sulla esistenza del provvedimento del 18 settembre 1999 risulta enunciata ma in alcun modo dimostrata.

6. Con il terzo e il quarto motivo, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, il ricorrente denunzia:

- da una parte, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5", per avere la corte di appello affermato che la domanda e' stata proposta dopo la cessazione del contratto mentre questo, in realta', sarebbe scaduto eselusivamente il 29 ottobre 1999 mentre il ricorso e' stato depositato il 5 ottobre 1999 terzo motivo;

- dall'altra "violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al articolo 1578 c.c., Regio Decreto n. 165 del 1934, articoli 218 - 222, Legge Regionale 20 luglio 1984, n. 36, articoli 4 e 9 e degli articoli 36 e 60 del regolamento di igiene di (OMESSO) : il tutto in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. e omessa motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5" quinto motivo.

7. I riassunti motivi, per piu' aspetti inammissibili, non possono trovare accoglimento.

7.1. Giusta la testuale previsione di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 4, le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".

"Vi e' questo errore - in particolare - quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontestabilmente esclusa".

Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimita' (cfr. Cass. 27 marzo 1999, n. 2932), e' palese la inammissibilita' - come anticipato - della censura in esame.

Nella specie, infatti, il ricorrente denunzia che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione, tra l'altro, la circostanza che "la locazione ebbe regolare svolgimento, sicche' solo dopo la sua conclusione e la riconsegna del bene, fu attivata l'azione giudiziaria, che i detti motivi non puo' trovare accoglimento", mentre, in realta', il contratto e' cessato il 29 ottobre 1999 e, quindi, dopo 24 giorni dal deposito del ricorso" imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non puo' costituire motivo di ricorso per cassazione.

Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nella inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4 (tra le tantissime, Cass. 9 gennaio 2007, n. 213; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14100; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 30 novembre 2005, n. 26091).

7.2. Quanto, ancora, ai mancato esame, da parte dei giudici di merito, della rilevanza, sulla domanda di risoluzione del contratto inter partes del provvedimento della ASL del 18 settembre 1999 a parte quanto gia' osservato sopra (vuoi circa la inammissibilita' della deduzione, sotto il profilo che non e' stato indicato se in quale atto del giudizio di merito la circostanza sia stata invocata nonche' la sua manifesta infondatezza, posto la inagibilita' dell'immobile concesso in locazione puo' rilevare, eventualmente, come causa di nullita' del contratto, ma non certamente di risoluzione per inadempimento del locatore, ove questo ultimo non sia espressamente impegnato a ottenerne il rilascio) si osserva che la deduzione e' manifestamente infondata anche sotto un ulteriore profilo.

In termini opposti rispetto a quanto suppone parte ricorrente, infatti, deve ribadirsi - in conformita', del resto, ad una giurisprudenza piu' che consolidata di questa Corte regolatrice - che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilita' di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304).

Poiche' nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice e' inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419) e' palese che esattamente non ha esaminato il provvedimento 18 settembre 1999 del responsabile medico della ASL ove non risulti fondato sullo stesso alcuna difesa, da parte dell'odierno ricorrente.

L'indagine sulla consistenza probatoria di un atto, infatti, postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa (cfr., Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385).

Le domande e le eccezioni sulle quali le parti hanno il diritto di ottenere una pronunzia nel giudizio di merito sono solo quelle proposte formalmente - id est espressamente formulate o, quantomeno, palesemente desumibili dal contesto dell'atto processuale nel quale sono inserite e, comunque, dotate dei prescritti requisiti di specificita' - e, tempestivamente, id est entro i limiti temporali o processuali stabiliti dal codice di rito, nel giudizio stesso.

Perche' il giudice, in altri termini, possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualita' della produzione, cioe' verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti (in argomento, cfr., ad esempio, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).

7. 3. Quanto all'ultimo motivo lo stesso e' inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola, nonche', comunque, nell'ultima parte manifestamente infondato.

7.3.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli articoli articoli 1578 c.c., Regio Decreto n. 165 del 1934 articoli 218 - 222, della Legge Regionale 20 luglio 1984, n. 36, articoli 4 e 9 e articoli 36 e 60 del regolamento di igiene di (OMESSO) : il tutto in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. la censura e' inammissibile.

Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla prevalente dottrina - il motivo e' inammissibile poiche' non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777).

In altri termini e' inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita' in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass, 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme, limitandosi, in buona sostanza, a sollecitare, contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo apprezzamento delle risultanze di causa, diverso da quello compiuto dai giudici a quibus.

7.3.2. Quanto al secondo profilo del quarto motivo si osserva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere - a pena di inammissibilita' in difetto di loro specifica indicazione - carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita' nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita' razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Non puo', invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si puo' proporre un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all'ambito della discrezionalita' di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle, valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di legittimita' (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Atteso che nella specie il ricorrente si limita a opporre alle valutazione fatta dai giudici di merito, quanto alle risultanze di causa, un proprio soggettivo apprezzamento di quelle stesse risultanze (atteso che queste potevano - dovevano condurre a affermare - in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata - un inadempimento contrattuale del locatore) e' evidente la inammissibilita' della deduzione.

7.3.3. Concludendo sul punto, comunque, si osserva che i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che prima dell'inizio della locazione e, quindi, in periodo piu' freddo di quello in cui il ricorrente ha occupato il locale il conduttore aveva preso visione dell'immobile "trovando l'abitazione di proprio gradimento".

Certo quanto sopra e' palese che la deduzione che nella specie vi era stato un comportamento doloso del locatore diretto a occultare alla vista i difetti dell'immobile non solo non poteva essere dedotto per la prima volta in questo giudizio di cassazione ma doveva essere invocato in sede di merito di una tale deduzione non e' parola nella sentenza ne' nel ricorso, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso, ex articolo 366 c.p.c., ma anche adeguatamente dimostrata (a norma dell'articolo 2697 c.c., comma 2) senza che sia - palesemente - sufficiente invocare che l'appartamento era stato imbiancato di fresco, essendo normale che un appartamento sia locato "imbiancato".

8. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita' liquidate in euro 100,00 per spese, euro 1.500,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.

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