Il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all'equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto, ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene

Il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all'equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto, ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene. Il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, infatti, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte e, quindi, non è imputabile all'apparato statale.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 novembre 2010, n. 23053



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Svolgimento del processo

P.S., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della L. n. 89 del 2001, e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.

La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 c.p.c. e ss.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.

Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa abitata oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.

Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.

Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1 marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione dell’art. 100 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, art. 1292 c.c. e ss., e art. 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti.

V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 4 e 5, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 2043, 1292 e 2055 c.c., e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).

La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).

Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).

Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).

1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.

In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.

La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso.

Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte Europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.

In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.

Depositata in Cancelleria il 15.11.2010

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