Il proprietario di un immobile concesso in locazione non è responsabile dei danni, cagionati a terzi, da sostanze collocate all'interno dell'immobile dell'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo

L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia l'operatività nei confronti del proprietario -locatore della presunzione di responsabilità ex 2051 c.c. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all'interno dell'immobile dell'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore.

Tribunale Roma Sezione 12 Civile, Sentenza del 10 settembre 2010, n. 18155



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del G.I. dott. Daniele Creola, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001, riservata per la decisione all'udienza del 10.02.10, e vertente

TRA

Ma.Ca. elettivamente domiciliati in Roma, Viale (...) presso lo studio dell'avv. Ub.Pe. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Attore

E

Società Im.Ci. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, via (...) presso lo studio degli avv.ti Gi.Fa. e Fe.Lo. che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

convenuta

E

La Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.C.R. - Istituto Vigilanza Urbe in Amministrazione controllata in persona del Commissario Straordinario Avv. Lu.Fr. elettivamente domiciliata in Roma, via (...) presso lo studio degli avv.ti Or.Mi. e Em.Lo. che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

terza chiamata

E

Nu.Ti. S.p.A. elettivamente domiciliata in Roma, via (...) presso lo studio dell'avv. Pi.No. la rappresenta e difende giusta procura in atti

terza chiamata

E

Azienda Unità Sanitaria Locale 4 ROMA B in persona del Direttore Generale pro - tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via (...) presso il loro Dipartimento Contenzioso rappresentati e difesi dagli avv.ti Ma.Al. e Ma.Fa. giusta procura in atti

terza chiamata

Da.Pr. elettivamente domiciliato in Roma, P.zza (...) presso lo studio dell'avv. Do.Ca. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

terzo chiamato

Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma Via (...) e rappresentata e difesa dall'Avv. El.Pr. giusta procura in atti

terza chiamata

OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia 2051 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Ci.Im. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti a seguito della caduta accorsa in data 26.06.2000 alle ore 21.30, durante un'ispezione nell'edificio sito in Roma in Via (...) di proprietà della Ci.Im.

Esponeva l'attore, che in qualità di dipendente della Società Istituto di Vigilanza Urbe, nel luogo e nella data indicata, durante un'ispezione di controllo di chiusura delle porte di accesso presso gli uffici del suddetto stabile, mentre scendeva a piedi le scale, giunto all'altezza tra il quinto ed il quarto piano, a causa della presenza di alcune sostanza scivolose, cadeva rovinosamente in terra.

A causa ed in conseguenza della caduta de quo, il sig. Ma.Ca. riportava lesioni personali dei quali richiedeva ristoro alla convenuta.

Si costituiva la Ci.Im. S.r.l. che, contestando nel merito le domande avanzate dall'attore sia nell'an che nel quantum, eccepiva in via preliminare il difetto della propria legittimazione passiva in quanto l'infortunio dell'attore si era verificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni di guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, la quale doveva, pertanto, essere rivolta la pretesa risarcitoria.

La società convenuta osservava, inoltre, di essere venuta a conoscenza del sinistro per cui è causa solo con la notifica dell'atto di citazione poiché all'epoca del sinistro l'allora amministratore della società, Sig. Da.Pr., omise di consegnare ai nuovi organi rappresentativi, la lettera di denuncia del sinistro inviata dal legale dell'attore.

Per le motivazioni sopra esposte, quindi, la società convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, del Sig. Da.Pr. nonché della propria compagnia assicurativa Nu.Ti., ai fini di manleva.

Nel merito la società convenuta, dichiarava la propria estraneità all'evento dannoso de quo, evidenziando che il terzo, quarto e quinto piano dell'immobile, dove si era verificato il sinistro, dal giugno del 96 era concesso in locazione all'usl RM B, di cui chiedeva ed otteneva pertanto la chiamata in causa ai fini di manleva.

A sostengo della propria difesa, la società convenuta infatti, evidenziava che il sinistro si era verificato in seguito ad una scivolata provocata al Ca. dall'acqua uscita da una macchina distributrice di caffè posta dall'UsLi Roma B al quinto piano dello stabile.

Si costituiva la USL Roma B che contestando la domanda attorea sia nell'in che nel quantum, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il fatto riguardava un'epoca anteriore alla istituzione delle nuove Aziende Sanitarie, e pertanto di esso era tenuta a rispondere la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.

Nel merito l'Ente convenuto osservava che l'attore non aveva fornito la prova del nesso di casualità tra l'evento ed il danno lamentato.

In ogni caso, osservava l'Usl Roma B la caduta dell'attore era da ricondurre ad un fatto puramente accidentale che l'ente non poteva in alcun modo prevedere.

Si costituiva la terza chiamata Regione Lazio, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al rapporto dedotto in giudizio nella qualità di successore delle ex UU.SS.LL.

Osservava la Regione convenuta che in seguito all'entrate in vigore della L.R. n. 2/2003 la Regione Lazio e da prima le Gestioni Liquidatone delle ex UU.SS.LL. rispondono con fondi regionali solo delle obbligazioni perfezionate dalle ex UU.SS.LL.: entro il 31.12.1994, periodo antecedente al sinistro de qua verificatosi nel giugno del 2000.

Si costituiva altresì la terza chiamata Nu.Ti. S.p.A., che contestando sia l'an che il quantum della domanda attorea, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.

In particolare, l'assicurazione convenuta osservava che dalla documentazione depositata in atti, la Ci.Im. era stata formalmente costituita in mora con atto del 06.09.2000 mentre la prima comunicazione pervenuta alla Nu.Ti. S.p.A. era del 26.11.2001 ben oltre il termine annuale previsto dalla citata norma.

La società convenuta, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché l'evento dannoso risultava essere stato originato dalla fuoriuscita di acqua da una macchina distributrice automatica di bevande posizionata ed utilizzata da una conduttrice.

Si costituiva altresì il Sig. Da.Pr., il quale eccependo la domanda attorea rilevava che il vigilante si era procurato delle lesioni durante lo svolgimento delle proprie mansioni e che pertanto doveva rivolgere la proprie richieste risarcitorie al datore di lavoro.

Il Sig. Da.Pr. eccepiva la nullità della propria chiamata in garanzia operata dalla Ci.Im. S.r.l., rilevando di aver consegnato, al momento della cessione dalla carica di Amministrazione di detta società, tutta la documentazione e la corrispondenza societaria all'Amministratore subentrante.

Si costituiva, infine, l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, il quale, contestando la propria chiamata in causa rilevava che l'INAIL, presso la quale aveva acceso una posizione per l'attore, aveva regolarmente provveduto a corrispondere a quest'ultimo le somme liquidate in seguito all'infortunio denunciato, e pertanto, nell'ipotesi di danni ulteriori questi dovevano essere posti a carico di coloro che il danno hanno cagionato con totale esonero di responsabilità dell'Istituto terzo chiamato.

All'udienza del 16.12.2003, su richiesta dell'Usl Roma B il Giudice interrompeva il giudizio per intervenuta chiusura della gestione liquidatoria dell'ente.

Il procedimento de quo veniva riassunto dall'attore mediante citazione in riassunzione di tutte le parti costituite ad eccezione del Sig. Di.Pr.Da.

Tuttavia all'udienza dell'8.04.2008 l'Istituto Vigilanza Urbe il giudizio chiedeva ed otteneva l'interruzione del presente giudizio a seguito della nomina del Commissario Giudiziale dichiarando l'intervenuta chiusura della gestione.

Con ricorso l'attore riassumeva la causa de qua.

All'udienza del 31.03.2009 si costituivano tutte le parti chiamate in causa, depositando comparsa di costituzione e risposta nonché la Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.C.R. Istituto Vigilanza Urbe in Amministrazione Straordinaria, la quale, eccepiva il difetto di giurisdizione e/o di competenza dell'autorità giudiziaria adita avendo il Tribunale Fallimentare dichiarato la Federazione Provinciale di Roma dell'A.N.C.R. - Istituto di vigilanza Urbe in stato di insolvenza e disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

In seguito alla riassunzione del giudizio de qua, la ASL Roma B si accorgeva che nell'atto di citazione di chiamata in causa notificatole, a suo tempo, dalla Ci.Im., vi era indicato erroneamente il 26.06.1999 come data del sinistro in luogo del 26.06.2000, pertanto l'Ente si costituiva nuovamente rinunciando all'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva, e chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Au.As. S.p.A.

Si costituiva così, l'Au.As. S.p.A. la quale contestando sia l'an che il quantum della domanda attorea, eccepiva la propria chiamata in causa perché tardiva. In particolare, l'assicurazione convenuta osservava che prima della riassunzione del procedimento non risultava in nessun verbale che l'Asl Roma B fosse stata rimessa in termini per poter effettuare la chiamata della Au.As.

L'assicurazione chiamata in causa eccepiva altresì la prescrizione del diritto all'indennizzo essendo decorso il termine annuale ex art. 2952 c.c. in quanto la chiamata in causa alla ASL veniva effettuata il 18.02.2002 mentre la denuncia del sinistro veniva ricevuta dall'Au. S.p.A. il 19.11.2004.

L'Au. rilevava in ogni caso la nullità della chiamata in causa dell'Usl Roma B operata dalla Ci.Im. S.r.l. e contestualmente chiedeva di essere surrogata nei diritti della propria assicurata ai sensi dell'art. 2900 c.c.

La compagnia assicuratrice rilevava altresì la perdita da parte dell'USL del diritto all'indennità pattuita per inosservanza dell'obbligo di salvataggio ex art. 1913 c.c.

Nel merito l'Au.As. evidenziava che in caso di accoglimento della domanda attorea la componente del danno biologico doveva in ogni caso essere a carico dell'assicurato in forza del contratto assicurativo che prevedeva una franchigia di Euro 2.582,28.

Disposta la prova testimoniale ed espletata la ctu medico legale sul Sig. Ma.Ca., sulle opposte conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

In particolare dalle testimonianze escusse si evince che la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi all'Usl Roma B quale conduttrice dei locali siti in Roma alla Via (...) dove si è verificato il fatto - quarto e quinto piano - nonché proprietaria della macchina del caffè dalla quale è fuoriuscita dell'acqua che ha causato la caduta dell'attore.

In linea con quanto precede è la testimonianza resa dal custode dell'immobile de quo, il quale dichiara di aver constato che, nel luogo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, vi era "una forte perdita d'acqua da una macchina distributrice di caffè che aveva invaso il pianerottolo del quinto piano e le scale fino al piano sottostante".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, poiché i danni lamentati dall'attore non sono riconducibili a strutture murarie dell'immobile o da impianti in esso conglobati nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere attribuita alla Ci.Im. S.r.l., quale proprietaria dell'immobile de quo (cfr Cass. 26.06.2007 n. 14745).

Sul punto, infatti, costante giurisprudenza afferma che "l'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'ari. 2051 c.c. non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impiantì. Tuttavia l'operatività nei confronti del proprietario - locatore della presunzione di responsabilità ex 2051 c.c. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all'interno dell'immobile dell'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina, del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore che cosi privo dei correlativi poteri di vigilanza sul conduttore" (Cass. 28.05.1992).

In merito alla domanda di manleva sollevata dall'Usl Roma B la stessa non può essere accolta perché tardiva la chiamata in causa dell'Au.As. S.p.A.

Infatti, la Usl Roma B effettuava la chiamata in causa della chiamata Assicurazione solo dopo la prima riassunzione del procedimento de quo.

Orbene, all'uopo è opportuno rilevare che la riassunzione della causa costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario (Cass. civ. sez. I, 25.06.2002 n. 9247) con la conseguenza che a seguito della riassunzione non possono essere superate le eventuali decadenze.

A nulla rileva l'eccezione sollevata dall'Usl Roma B, relativo all'errore materiale commesso dalla Ci.Im. nell'atto di chiamata in causa dell'ente, nel quale è indicato una data sbagliata del sinistro (il 26.06.1999 anziché il 26.06.2000), poiché tale errore materiale poteva essere superato dall'Ente, con lo studio della documentazione prodotta in atti.

Pertanto, alla compatibilità delle lesioni causate al Sig. Ma.Ca. con la dinamica del sinistro, come accertate dal CTU, nonché dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte, non può che essere dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Usl Roma B.

Il sig. Ma.Ca., di età 51 (cinquantino) all'epoca del sinistro per cui è causa, in seguito allo stesso riportò "trauma confusivo del rachide sacro cocclgeo. Trauma confusivo del collo del piede dx e lesione totale del tendine di Achille" da cui derivarono 40 giorni di i.t.a. e 40 giorni di i.t.r. al 50%. Da tali lesioni sono derivati esiti permanenti valutati dal CTU in ragione del 6%.

Il Ctu ha precisato che non sono state esibite spese mediche documentate e osservato che per i citati esiti permanenti non sono prevedibili spese mediche e/o chirurgiche future.

Il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, per la completezza del procedimento seguito nella vantazione degli elementi acquisiti.

Alla luce di tali indicazioni il danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), è di Euro 4.260,00 per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in Euro 7.870,50 per l'invalidità permanente.

Quanto all'inabilità temporanea, appare equo riconoscere infatti euro 71,00 per ogni giorno di i.t.a. e euro 35,50 per ogni giorno di i.t.r. al 50%; quanto all'invalidità permanente, ritiene il Giudice di uniformarsi ai parametri in uso presso questo Tribunale, rivalutati di anno in anno, che tengono conto della natura delle lesioni sofferte e dell'inabilità patita prendendo come punto di partenza il grado d'invalidità minimo dell'1% per la fascia d'età più bassa, e che, inoltre, apportano a detto parametro di partenza (in base a coefficienti predeterminati, costituenti il risultato di una pluriennale elaborazione giurisprudenziale dei giudici di merito) una serie di correttivi, al fine di tener conto della complessiva misura dell'invalidità permanente accertata dal C.T.U. e dell'età del leso al momento del sinistro, sulla scorta dell'osservazione, mutuata dalla scienza medica, per cui l'entità concreta delle limitazioni condizionanti l'esplicazione della vitalità di una persona nel campo del lavoro, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente.

Nulla viene riconosciuto a titolo di interessi sul credito non essendo stata formulata dall'attore specifica domanda in merito.

Complessivamente, pertanto, deve essere riconosciuta al Sig. Ma.Ca. la somma di Euro 12.130,50.

L'accoglimento della domanda del Sig. Ma.Ca. determina la regolamentazione delle spese del giudizio che seguono la soccombenza della Usl Roma B e vengono liquidate come in dispositivo.

Sussistono giusti motivi, per la compensazione tra altre parti costituite delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione dal Sig. Ma.Ca. nei confronti della Ci.Im. S.r.l. e sulla chiamata in causa dell'Usl 4 Roma B, Nu.Ti., Istituto Vigilanza Urbe ed Au.As. S.p.A. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a. dichiara che il sinistro de quo, in danno del sig. Ma.Ca., si è verificato per colpa esclusiva dell'Azienda Unità Sanitaria Locale 4 Roma B;

b. per l'effetto, condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale 4 Roma B in persona del Direttore Generale al pagamento in favore del sig. Ma.Ca., a titolo di risarcimento del danno, liquidato ai valori attuali della moneta, della somma di Euro 12.130,50;

c. dichiara nulla la chiamata in causa dell'Au.As. S.p.A. operata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale 4 Roma B;

d. condanna l'Azienda Unita Sanitaria Locale 4 Roma B in favore del Sig. Ma.Ca., delle spese del giudizio, che liquida in Euro 500,00 per esborsi (comprese le spese di C.T.U.), in Euro 600,00 per diritti, in 850,00 per onorali, oltre spese generali ex art. 15 legge professionale forense, IVA e CAP come per legge;

e. compensa le spese di lite tra le altre parti regolarmente costituite.

Così deciso in Roma, il 29 giugno 2010.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2010.

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