Il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile

In tema di responsabilita' civile, poiche' l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilita', che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285). Pertanto, anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 agosto 2011, n. 17376



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17702/2009 proposto da:

GI. FR. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 21, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO VITALI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDES Claudio giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GR. AD. (OMESSO), IU. AL. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GARGIULO Alessandro giusta delega a margine del controricorso;

CONDOMINIO (OMESSO) in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa ES. CL. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI,12, presso lo STUDIO VISENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARSANA DANIELE giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

WA. LO. DI. RA. LU. SAS IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DI MA. CO. GE. DI. DI. MA. LU. SAS;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1146/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 9/2/2009, depositata il 01/04/2009, R.G.N. 3641/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gr.Ad. e Iu.Al. convenivano in giudizio il Condominio di (OMESSO), la Wa. Lo. di. Sa. Am. e. Nu. Lu. s.n.c., nonche' Gi. Fr. per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilita' dei convenuti in ordine ai danni subiti dal loro appartamento in seguito a lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sottostante di proprieta' del Gi. e condotto in locazione dalla medesima Wa. Lu. .

Il condominio si costituiva escludendo la sua responsabilita' e formulava domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti, Gi. e Wa. Lu. s.n.c. affinche', previo accertamento dei danni arrecati alle parti comuni con i lavori di cui sopra, gli stessi fossero condannati al ripristino dello status quo ante ed al relativo risarcimento.

La Wa. Lu. chiedeva la chiamata in causa dell'impresa Di. Ma. Co. Ge. s.a.s. di Ma. Lu. , il rigetto della domanda attrice e, nell'ipotesi di accoglimento, dichiararsi la responsabilita' dell'impresa Di. Ma. Co. con condanna della stessa al risarcimento danni.

Gi. chiedeva il rigetto della domanda.

Integrato il contraddittorio nei confronti della ditta Di. Ma. Co. s.a.s. che non si costituiva in giudizio, era disposta C.t.u..

Con sentenza n. 2862/2006 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dagli attori Gr.Ad. ed Iu. Al. nei confronti del Gi. e della Wa. Lu. di. Sa. Am. e. Nu. Lu. , condannava questi ultimi in solido al pagamento della somma di euro 33.473,00. Veniva rigettata la domanda proposta dagli attori nei confronti del condominio ed accolta parzialmente la domanda riconvenzionale di quest'ultimo. In specie Gi. e la Wa. Lu. erano condannati in solido al pagamento della somma di euro 25.000,00 in favore del condominio.

Il Tribunale rigettava la domanda della Wa. Lu. nei confronti dell'impresa di Ma. Co. generali s.a.s..

Proponeva appello Gi.Fr. chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori e della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio e, nell'ipotesi di conferma di accoglimento delle domande proposte da Gr.Ad. e Iu.Al. e dal Condominio dichiararsi la chiamata in causa Wa. Lu. unica responsabile dei danni lamentati dagli attori e dal Condominio, con conseguente condanna di quest'ultima societa' al pagamento della somma riconosciuta a titolo risarcitorio agli attori ed al Condominio.

La Wa. Lu. si costituiva formulando appello incidentale e sostenendo l'insussistenza del nesso causale tra i danni e le opere da essa realizzate.

Si costituiva il Condominio di (OMESSO), chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza 1146/2009 la Corte territoriale rigettava l'appello principale nonche' gli appelli incidentali spiegati dal Condominio e dalla Wa. Lu. ; accoglieva l'appello incidentale di Gr. Ad. e Iu.Al. disponendo la integrale compensazione delle spese di primo grado fra Gr. A. e Iu. , da un lato, e il Condominio, dall'altro.

Propone ricorso per cassazione Gi.Fr. con tre motivi.

Resistono con separati controricorsi Gr.Ad. e Iu. Al. , da un lato, e il Condominio di (OMESSO).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2055 cod. civ., in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3".

Ad avviso di Gi.Fr. il giudice di appello ha fatto acriticamente propria la valutazione del C.t.u. e si e' fondato su affermazioni in diritto contrastanti con i principi e con le norme regolatrici della responsabilita' civile da fatto illecito extracontrattuale. Sostiene in particolare che nel nostro ordinamento non e' rinvenibile alcun obbligo di sorveglianza e controllo dell'attivita' di un soggetto da parte di un altro, se non nell'ambito dei rapporti di dipendenza, cosicche' in assenza di questi ultimi non e' configurabile una responsabilita' civile per omissione di controllo e di vigilanza sull'attivita' altrui.

Prosegue parte ricorrente che sarebbe errato un eventuale giudizio di responsabilita' fondato sull'articolo 2051 c.c., in quanto i lamentati danni non sono scaturiti dal dinamismo intrinseco della cosa.

Il motivo deve essere rigettato.

Esso verte infatti su circostanze di fatto la cui valutazione rientra nella discrezionalita' del giudice di merito. E la motivazione sul punto e' congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Sostiene al riguardo la Corte d'Appello che il Gi. era stato informato della natura di fatto dei lavori in corso attraverso la missiva del 13 febbraio 2003 con la quale lo Iu. lo invitava a provvedere alle verifiche del caso per l'accertamento di pericoli statici del fabbricato.

Omettendo il doveroso e tempestivo intervento, prosegue la Corte, il Gi. ha concorso alla produzione del fatto lesivo.

In tema di responsabilita' civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a piu' azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'articolo 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilita' - in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso eziologico tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perche' sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass., 2 febbraio 2010, n. 2360).

In tema di responsabilita' civile, poiche' l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilita', che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285).

L'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento deriva dalla missiva del 13 febbraio 2003.

Con il secondo motivo si denuncia "insufficiente motivazione (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5)".

Si denuncia la sentenza sotto il profilo di difetto di motivazione, essendo la Corte pervenuta all'imputazione di responsabilita' al Gi. sulla base di una superficiale ricostruzione della fattispecie.

In particolare, si afferma, se la Corte di merito avesse attentamente valutato quanto risultante in atti sarebbe inevitabilmente pervenuta alla diversa conclusione che l'ipotetico intervento di ingerenza e controllo del Gi. sull'attivita' della locataria, ove pure posto in essere tempestivamente, mai avrebbe evitato o limitato le gia' compiute conseguenze dannose in quanto, in sintesi, i danni sarebbero stati prodotti gia' prima della conoscenza degli stessi da parte dello stesso Gi. , il che escluderebbe qualsiasi apporto della supposta condotta omissiva di quest'ultimo nella produzione del fatto lesivo.

Il motivo deve essere rigettato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste infatti solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Nel caso in esame la motivazione e' compiuta e coerente con le risultanze istruttorie dalle quali emerge la colpevole trascuratezza del ricorrente.

I giudici di merito, con valutazione di fatto hanno accertato che la tempestivita' delle comunicazioni e l'inattivita' del Gi. , protrattasi per quattro mesi, hanno contribuito a determinare il danno.

Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2055 cod. civ., in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3".

Secondo parte ricorrente la Corte d'Appello ha errato nel ritenere attuale il danno da riduzione del coefficiente di sicurezza statica del fabbricato, quantificato dal C.t.u. nella spesa occorrente per ripristinare le condizioni di sicurezza attualmente compromessa.

La violazione di legge, si afferma in tal senso, risiede nell'affermazione del diritto al risarcimento di un danne non ancora in essere, di una lesione all'altrui sfera solo ipotetica, dunque non ancora manifestatasi. A cio' si aggiunga che solo una verifica statica completa potrebbe portare a concretizzare il danno presunto, non potendosi quindi escludere a priori un esito negativo di quella verifica, a conferma dell'errore manifesto della Corte d'appello, l'assurdita' del cui ragionamento porterebbe ad un risarcimento senza oggetto.

Il motivo e' infondato perche' il danno non era solo potenziale, ma attuale in quanto la riduzione del coefficiente di sicurezza costituisce essa stessa un danno riducendo il valore attuale del bene.

Va peraltro osservato che la consulenza tecnica d'ufficio e' mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita' delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascun controricorrente.

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