In caso di disdetta immotivata alla prima scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto e non il diritto di prelazione

In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l'intenzione di vendere a terzi l'unità immobiliare. Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2010, n. 25450



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 28279/2006 proposto da:

SE. MI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato VIGLIONE GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACCONCIA PASQUALE, CANTILLO ORESTE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTESANTO COSTANTINO giusta delega in calce al controricorso;

VO. MA. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENZANO 144, presso lo studio dell'avvocato VOTO GILDA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 480/2006 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, emessa il 23/5/2006, depositata il 19/06/2006, R.G.N. 846/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilita' o rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 9 dicembre 2004 e date successive SE. Mi. conduttore di un immobile di proprieta' di VO. Ma. da questa venduto a CO. An. con atto (OMESSO), ha convenuto in giudizio - innanzi al tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino - la VO. e il CO. dichiarando di volere esercitare il riscatto di tale immobile, ai sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3.

Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti hanno resistito alla avversa pretesa, deducendone la infondatezza e chiedendo fosse disposta la sospensione di tale giudizio, sino alla definizione della causa di sfratto per finita locazione gia' pendente e relativa allo stesso rapporto locatizio.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice, riconosciuta la sussunzione del rapporto locativo relativo all'immobile in questione nella previsione di cui alla Legge n. 431 del 1998, articolo 3, lettera g), per essere state - ancorche' iniziato il 1 luglio 1975 - attratto nella normativa di cui alla Legge n. 431 del 1998 per effetto di successivi taciti rinnovi quadriennali, rigettata la richiesta di sospensione, ha accertato che la VO. non aveva rispettato il diritto di prelazione spettante al conduttore e, per l'effetto, ha pronunciato il trasferimento dell'immobile in discussione in favore del SE. , con condanna dello stesso al pagamento del prezzo risultante dall'atto di acquisto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla VO. e in via incidentale del CO. , nel contraddittorio, altresi', del SE. che costituitosi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto la conferma della decisione del primo giudice, la Corte di appello di Salerno con sentenza 23 maggio - 19 giugno 2006 in accoglimento dell'appello e in totale riforma della pronunzia del primo giudice ha rigettato la domanda proposta dal SE. nei confronti di VO. Ma. e CO. An. con la citazione 9 dicembre 2004.

Per la cassazione di tale ultima decisione, notificata il 9 luglio 2006, ha proposto ricorso, con atto 5 ottobre 2006 SE. Mi. , affidato a un unico motivo.

Resistono, con distinti controricorso, sia CO. An. , sia VO. Ma. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 3, comma 1, lettera g), hanno osservato i giudici di appello, prevede che alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 della stessa legge e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore, con preavviso di almeno sei mesi, quando egli intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili a uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

In tale caso - hanno sottolineato quei giudici - al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 38 e 39.

Riferito quanto sopra, quei giudici hanno osservato, altresi':

- la disposizione - che pone una limitazione, in capo al proprietario, della normale facolta' di vendita del bene - in quanto eccezionale, deve essere interpretata con rigore e, soprattutto, senza possibilita' di estensione ai casi espressamente non previsti;

- dallo stesso tenore letterale della disposizione si ricava che nel caso e nella eventualita' il locatore intenda conseguire la cessazione del contratto alla prima scadenza (sotto il regime di cui alla Legge n. 431 del 1998) egli puo' motivare la disdetta con la espressa dichiarazione della sua intenzione di vendere e attivare il proprio diritto di non rinnovare il contratto alla prima scadenza;

- in tanto il locatore puo' conseguire il vantaggio della cessazione della locazione alla prima scadenza, in quanto egli intenda vendere il bene, ma in questo caso, come bilanciamento della deminutio del diritto del conduttore alla permanenza per altro periodo minimo contrattuale, a questo ultimo e' riconosciuto un diritto di prelazione.

Cosi' interpretata la norma - hanno concluso la loro indagine i giudici di secondo grado - essa non puo' applicarsi al caso di specie la vendita, infatti, e' intervenuta l'(OMESSO) cioe' in data successivamente a quella che puo' qualificarsi la prima scadenza del contratto successiva alla applicabilita' della Legge n. 431 del 1998, vale a dire il 31 dicembre 2003;

- e' incontrovertibile che di tale vendita non e' stata fatta alcuna menzione nella disdetta che, anzi, e' stata formulata senza indicazione o dichiarazione di alcun motivo, sulla base del dedotto presupposto - da accertarsi in altra sede - della non qualificabilita' come prima scadenza di quella immediatamente successivamente alla sussunzione di un contratto preesistente alla nuova legge entro la disciplina legislativa sopravvenuta;

- una disdetta non motivata ha il solo effetto di (non) dare luogo alla rinnovazione ma non gia' di rendere possibile una indagine sulle intenzioni effettive o recondite poste a base di essa.

2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con un unico motivo con il quale denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 431 del 1998, articolo 3, comma 1, lettera g), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 (nonche') insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia.

Ai sensi dell'articolo Legge n. 431 del 1998, articolo 3, comma 1, lettera g) con conseguente riscatto dell'immobile alienato dalla locatrice VO. Ma. a... CO. An. , da esercitare con le modalita' di cui alla Legge n. 392 del 1978, articoli 38 e 39.

3. Il motivo e' inammissibile.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.1. Quanto alla denunziata violazione e falsa applicazione della 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita' con formulazione di un quesito diritto.

Il quesito di diritto previsto dall'articolo 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall'articolo 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) - in particolare - deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilita' del motivo, in conclusione, e' condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non puo', inoltre, ritenersi sufficiente - perche' possa dirsi osservato il precetto di cui all'articolo 366-bis - la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso ne' che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell'articolo 366 bis c.p.c. secondo cui e', invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte e' chiamata a risolvere nell'esplicazione della funzione nomo-filattica che la modifica di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre all'effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge delega 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l'obiettivo di garantire meglio l'aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacche' la formulazione del quesito di diritto risponde all'esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimita', inteso come giudizio d'impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, e' inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poiche' a norma dell'articolo 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a cia-scun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, e' palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimita' in ordine alla fondatezza della censura cosi' come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonche' Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il quesito contenuto a illustrazione de primo motivo del ricorso si esaurisce - in pratica - in una affermazione assolutamente astratta.

3.2. Quanto ai denunziati vizi di motivazione, sotto il profilo di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, giusta la testuale previsione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita' la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice - alla stregua della stessa letterale formulazione dell'articolo 366 bis c.p.c. - e' fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 5 (allorche', cioe', il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Cio' importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita' (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, e' incontroverso che non e' sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e' indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio' specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorche' nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e' insufficiente, imposto dall'articolo 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia' e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilita' del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie l'unico motivo del ricorso, pur prospettando un vizio della sentenza impugnata - che a soggettivo parere della difesa del ricorrente rientra nella, previsione di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 - e' totalmente privo della precisa indicazione del fatto controverso e lo stesso deve - quindi - essere dichiarato inammissibile.

4. La dichiarata inammissibilita' del ricorso, peraltro, non esclude il potere di questa Corte di esaminare nel merito le censure sviluppate (ancorche' senza alcun effetto sul provvedimento oggetto di ricorso per cassazione).

Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. A norma dell'articolo Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 4) infatti il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza, come nella specie la questione specifica dei limiti di applicabilita' della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 3.

4.2. Giusta tale ultima disposizione, alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi...g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare con le modalita' di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 38 e 39.

4.3. Prevedendo, la norma da ultima richiamata una ipotesi di prelazione ex lege e, quindi, introducendosi con la stessa una limitazione alla autonomia contrattuale della parte locatrice, quanto alla scelta del soggetto cui alienare il proprio immobile, e' palese che con la stessa, a norma dell'articolo 14 preleggi, e' stata introdotta una disposizione che fa accezione a regole generali e la stessa, pertanto, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (cfr., Cass. 1 a-prile 2003, n. 4914; Cass. 6 luglio 2001, n. 9206; Cass. 6 agosto 1999, n. 8468).

4. 4. Certo quanto precede e' palese che il diritto di prelazione in questione sorge - come del resto espressamente risulta dalla stessa formulazione letterale della disposizione - solo nell'eventualita' il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza sul presupposto che intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione e non certamente nella eventualita' - come pacifico si sia verificato nel caso di specie - sia stata intimata disdetta senza indicazione del motivo di questa.

4. 5. In realta' - come correttamente precisato dalla sentenza impugnata - a norma della Legge n. 431 del 1998, articolo 3, qualora venga intimata disdetta per la prima scadenza, occorre nettamente distinguere a seconda che il locatore:

- indichi, nella disdetta stessa, il motivo in forza del quale intende avvalersi della facolta' di negare il rinnovo del contratto, e, in particolare, precisi essere propria intenzione vendere l'immobile a terzi;

- si limiti a manifestare la propria opposizione alla rinnovazione senza addurre alcuna giustificazione (o, affermando, come nella specie, che la data indicata nella disdetta non puo' considerarsi prima scadenza).

Mentre, ricorrendo la prima ipotesi, sorge - in capo al conduttore - il diritto di prelazione (e il conseguente diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente l'immobile), nella seconda (disdetta senza alcuna menzione della volonta' del locatore di cedere a terzi la proprieta' dell'immobile) la disdetta e' (qualora si accerti che la stessa e' stata intimata per la prima scadenza del contratto ex Legge n. 431 del 1998 e senza che ricorresse uno dei motivi indicati dall'articolo 3 di quest'ultima) priva di effetti con conseguente diritto dei conduttore a ottenere la rinnovazione del contratto.

Pacifico quanto precede, pacifico che nella specie il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento se sussistesse o meno il diritto di prelazione (e di riscatto) invocato dal SE. , certo essendo, da un lato, che la disdetta intimata a questo ultimo non faceva alcuna menzione dell'intenzione del locatore di alienare a terzi l'immobile, dall'altro, che tra le parti pende altro giudizio volto ad accertare se la data indicata nella disdetta a costui intimata fosse, o meno, da considerare prima scadenza ai sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3, e' palese che il proposto ricorso deve rigettarsi.

In applicazione del seguente principio di diritto: "nel vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e di alienazione a terzi, successivamente alla intimazione della disdetta da parte del locatore, dell'immobile locato in tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, l'immobile condotto in locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella disdetta, la intenzione di vendere a terzi l'unita' immobiliare (giustificando con tale intenzione la propria opposizione alla rinnovazione del contratto alla scadenza). Il diritto di prelazione (e di riscatto), pertanto, non sorge qualora la disdetta sia immotivata, derivando da tale circostanza - accertato che la disdetta e' stata, illegittimamente, intimata per la prima scadenza unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto".

4. Alla dichiarata inammissibilita' del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate in euro 200,00 oltre euro 1.600,00 per onorari, in favore di ciascuna parte controricorrente.

 

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