In caso di morte dell'usufruttuario locatore del bene, gli eredi subentrano nel rapporto locatizio

In tema di locazione immobiliare, la morte dell'originario usufruttuario locatore del bene, determina la trasmissione della titolarita' del rapporto locatizio agli eredi, con possibilita', per essi, di esercitare i diritti e le azioni che derivano dal contratto, senza che il conduttore possa contestarne la legittimazione per il solo fatto che sia venuto meno il diritto reale di godimento. Poiche' la locazione e' legittimamente posta in essere da chi ha la disponibilita' del bene locato, a prescindere dalla titolarita' o meno di diritti reali che quella gli assicurino, esula radicalmente dalle cause in materia di locazione qualunque questione su questi ultimi aspetti. E la nuda proprietaria non e', in difetto - come nella specie - di una specifica allegazione di contitolarita' originaria della qualita' di locatore o di subentro formale nel contratto di locazione in forza di trasferimento della disponibilita' di fatto sul bene (che di norma non inerisce alla costituzione della nuda proprieta', quella disponibilita' in tal caso spettando al titolare del diritto reale di godimento simmetrico e cioe' all'usufruttuario), parte del contratto di locazione del bene che e' oggetto del suo diritto reale.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22281

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