L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta anche se il conduttore esercita la stessa attviità in un locale vicino

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34 legge 27/7/1978, n. 392, è dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 giugno 2014, n. 12895

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 giugno 2014, n. 12895

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