La risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di uno dei conduttori non obbliga anche l'altro conduttore al rilascio

Anche quando venga pronunciata la risoluzione del contratto di locazione (o di affitto), avente ad oggetto un bene comuno locato a uno dei proprietari, per inadempimento del conduttore, questi, avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota, non può essere condannato al rilascio del bene medesimo all'altro comproprietario, restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, c.c. per la nomina di amministratore. (Cassazione, Sezione III, sentenza n. 13087 del 5 giugno 2007)

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