Nel caso in cui il proprietario abbia riscosso un importo maggiore rispetto a quello a norma di legge indicato è tenuto al pagamento degli interessi dalla data di pagamento e non da quella della domanda

Il comportamento delle parti diretto a eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa e il deliberato intento di eluderne gli effetti. La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, e altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra e impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Ordinanza del 26 gennaio 2009, n. 1861)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 8040/2008 proposto da:

CI. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato PANSADORO Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CH. GI. ;

- intimato -

sul ricorso 11995/2008 proposto da:

CH. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell'avvocato RUFINI Mauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CI. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato PANSADORO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 4365/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 23/10/2007 depositata il 05/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato PANSADORO ALESSANDRO del ricorrente che si riporta agli scritti depositando copia sentenza allegata;

e' presente il P.G. in persona del Dott. GIOVANNI SALVI che conclude uniformandosi alla relazione scritta.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

- Il giorno 7.8.2008 e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'articolo 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con ricorso al Tribunale di Roma Ci.Al. ha intimato sfratto per morosita' a Ch.Gi. , conduttore di un suo appartamento in (OMESSO).

Il Ch. G. ha resistito alla domanda, assumendo di avere sempre versato somme in eccesso (cioe' lire 1.600.000 al mese) rispetto al canone dovuto in base al contratto di locazione registrato (lire 700.000 al mese).

Il Ci. A. ha depositato nuovo ricorso al Tribunale di Roma, lamentando che il suddetto conduttore si fosse autoridotto il canone, versando la somma mensile di euro 361,52, in luogo di quella dovuta, pari ad euro 939,64 al mese, e chiedendo il pagamento della differenza.

Il Ch. G. ha resistito anche al secondo ricorso, proponendo in questa sede domanda riconvenzionale di accertamento dell'equo canone, spettante ai sensi della Legge n. 392 del 1978, e di condanna del locatore alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

I due procedimenti sono stati riuniti ed il Tribunale di Roma, con sentenza 17 marzo 2006, ha rigettato le domande proposte dal Ci. A. ; ha determinato l'importo dell'equo canone, ma ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione del Ch. G. , perche' del tutto indeterminata.

Su appello del Ch. G. ed in contraddittorio con il Ci. A. la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 ottobre-5 dicembre 2007 n. 4365, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il locatore a restituire al conduttore la somma di euro 63.3 02,18, oltre agli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Con atto notificato il 19.3.2008 propone due motivi di ricorso il Ci. A. .

Resiste con controricorso il Ch. G. , proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

Il Ci. A. ha notificato controricorso, in replica al ricorso incidentale.

2.- Con entrambi i motivi il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente determinata la domanda del Ch. G. di restituzione dei canoni, sebbene essa non rispondesse ai requisiti prescritti dalle norme che regolano il processo del lavoro e quello di locazione, in quanto non determinava la somma dovuta, l'entita' delle somme pagate e i parametri rilevanti per la determinazione dell'equo canone (superficie, vetusta', caratteristiche dell'immobile, ecc.), ne' aveva sufficientemente documentato le sue richieste; si' che essa controparte non era stata messa in condizione di prendere posizione e di svolgere adeguatamente le sue difese.

Con il primo motivo si deduce specificamente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonche' la violazione degli articoli 414, 416, 447 bis e 113 cod. proc. civ.; con il secondo motivo la violazione degli articoli 414 e 416 cod. proc. civ., articolo 420 cod. proc. civ., comma 4, articolo 132 cod. proc. civ., n. 4; articolo 118 disp. att. cod. proc. civ., articolo 111 Cost., comma 6, nonche' la nullita' della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi.

I motivi di ricorso vengono sintetizzati nei seguenti quesiti: Primo motivo: Dica la Corte se il ricorso ex articolo 414 cod. proc. civ............debba contenere, a pena di inammissibilita', tutti gli elementi in modo tale che il convenuto sia posto in grado di prendere posizione in maniera precisa sia con riferimento all'an che al quantum e che il giudice in difetto di contestazioni o di contumacia possa pronunciare la sentenza anche alla prima udienza.

Dica la Corte se, nel ricorso con il rito del lavoro, la motivazione circa la ritualita' del ricorso stesso deve concernere tutti i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione e deve riguardare tutti gli elementi indispensabili per la determinazione della domanda e del petitum. Secondo motivo: Dica la Corte se la domanda portata da un ricorso proposto con il rito del lavoro - anche valutato nel suo complesso e integrato con la documentazione allegata - ma che sia privo degli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa, tanto da non consentire al convenuto di prendere posizione in maniera precisa, deve essere dichiarata inammissibile.

3.- Il ricorso e' inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., a causa dell'erronea formulazione dei quesiti.

Le tre proposizioni esprimono tutte, in realta', il medesimo quesito: cioe' quali siano le caratteristiche di completezza del ricorso proposto con il rito speciale per le locazioni.

Ma i quesiti sono formulati in termini eccessivamente generici e astratti, e risultano privi di ogni carattere di decisorieta', nel senso che, pur se confermati, non varrebbero comunque a dimostrare in quali errori sia incorsa la Corte di merito e che cosa debba essere modificato nella sua decisione.

Manca ogni riferimento alla fattispecie concreta ed ai termini in cui l'asserita, mancata specificazione della domanda da parte del conduttore abbia indotto in errore il giudice.

La Corte di appello ha ampiamente e logicamente motivato la sua decisione, secondo cui le domande e le circostanze di fatto dedotte in giudizio dal Ch. G. erano piu' che sufficienti a delineare i termini della controversia e a consentire l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso; tanto che ha potuto essere esperita apposita CTU per la determinazione dell'equo canone e che, in base ad essa, la Corte ha potuto determinare l'importo della somma spettante.

Il ricorrente contesta la veridicita' delle suddette affermazioni, ma non deduce alcun elemento concreto diretto a dimostrare che la CTU abbia utilizzato parametri errati o arbitrariamente determinati; che l'importo dell'equo canone sia stato erroneamente individuato a causa della mancanza di specifici dati e dell'incompleta formulazione della domanda; che per le stesse ragioni il giudice abbia erroneamente individuato la somma dovuta, ecc..

Appare poi artificioso il richiamo ad asserite difficolta' di difesa, dovute alla mancata precisazione dei dati relativi all'immobile, rilevanti ai fini della determinazione dell'equo canone, considerato che il locatore non poteva certo ritenersi all'oscuro delle caratteristiche di un immobile di sua proprieta', e che i termini in cui dette caratteristiche incidono sulla determinazione del canone sono dettagliatamente regolate dalla legge n. 392 del 1978.

4.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ch. G. -deducendo violazione dell'articolo 2033 cod. civ. e Legge n. 392 del 1978, articolo 79, nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - lamenta che la Corte di appello abbia applicato al il locatore la presunzione di buona fede, condannandolo al pagamento degli interessi sulla somma da restituire a decorrere dalla data della domanda, anziche' dalla data del pagamento.

Rileva il ricorrente che il locatore non solo ha violato le norme imperative di legge in vigore all'epoca circa l'importo del canone, ma ha addirittura predisposto deliberatamente i mezzi per eluderle, stipulando due contratti di locazione coevi: uno simulato, per il canone inferiore, ed altro dissimulato, che indicava il canone realmente richiesto e riscosso.

5.- Il motivo e' fondato.

E' da ritenere che il comportamento delle parti deliberatamente diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge valga di per se' a superare la presunzione di buona fede, agli effetti della restituzione dell'indebito.

L'eccezione del controricorrente (e ricorrente principale), secondo cui mancherebbe un atto di costituzione in mora anteriore alla domanda giudiziale e pertanto gli interessi sarebbero dovuti solo da tale data, non sono in termini.

Sul pagamento indebito di somme di denaro maturano infatti in ogni caso gli interessi corrispettivi, anche ove manchino gli estremi per il pagamento di interessi moratori.

Al quesito proposto dalla ricorrente deve essere data, pertanto, risposta positiva, nel senso che:

Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della Legge n. 392 del 1978) vale di per se' a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti.

La coeva stipulazione di due contratti di locazione; uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.

3.- La causa puo' essere avviata alla decisione camerale, per la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale".

- La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 cod. proc. civ.).

2.- Il collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le ragioni esposte nella memoria dal ricorrente principale non valgono ad infirmare.

L'inammissibilita' non viene dichiarata sulla base di una o di altra possibile interpretazione dei quesiti, come dedotto dal ricorrente, ma a causa dell'inidoneita' delle proposizioni formulate come quesiti ad esprimere il problema giuridico e pratico al quale la Corte deve dare soluzione.

Ove anche si rispondesse in senso affermativo a tutti i quesiti proposti dal ricorrente principale, non sarebbe possibile trarre dalla decisione i principi ai quali il giudice di rinvio si dovrebbe uniformare, nella decisione del caso, non risultando in alcun modo quali siano "gli elementi mancanti", "i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione...", negli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa..., ecc., che dimostrerebbero l'inammissibilita' della domanda riconvenzionale e che la sentenza impugnata avrebbe disatteso.

Si ricorda che l'articolo 366 bis cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare nel quesito l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (cfr, fra le altre, Cass. civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519) e che il quesito di diritto non puo' essere desunto dal contenuto del motivo, poiche' - in un sistema processuale che gia' prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata - la peculiarita' del disposto di cui all'articolo 366 bis c.p.c., consiste proprio nell'imporre una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, nella redazione del motivo, diretta alla formazione immediata e diretta del principio di diritto, in vista del migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita' (Cass. civ. Sez. 1, 27 luglio 2008 n. 20409).

La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 5/2007, citata dal ricorrente, non e' in termini, riguardando questioni del tutto estranee a quella in esame.

Quanto al ricorso incidentale, va confermato il principio di diritto enunciato nella relazione, principio che non implica alcuna valutazione in fatto - come affermato dal ricorrente in memoria - ne' puo' essere disatteso sulla base dei rilievi in fatto contenuti nella memoria, circa la persona che ebbe materialmente a redigere o a sottoscrivere i contratti di locazione e quanto allo scopo ed agli interessi realmente perseguiti dalle parti: questioni tutte che potranno essere sottoposte al giudice di rinvio, ove proponibili a termini di legge.

3.- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinche' decida sulle domande proposte uniformandosi al seguente principio di diritto:

"Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della Legge n. 392 del 1978) vale di per se' a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti".

"La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore".

4. - La Corte di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

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