Nel giudizio di opposizione alla convalida di sfratto per morosità il locatore può ampliare la domanda

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale. L'articolo 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 5 marzo 2009, n. 5356)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato PACE EUGENIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVA MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TO. DE.;

- intimata -

e sul ricorso N. 16636/2005 proposto da:

TO. DE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASMARA 16, presso lo studio dell'avvocato VALLO MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

CO. PA.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 600/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione 4 Civile, emessa l'8/02/2005, depositata il 20/04/2005; R.G.N. 2940/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 19/01/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI ALBERTO;

udito l'Avvocato VALLO Mario;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella decisione di primo grado lo svolgimento del processo e' esposta nel modo seguente. Con ricorso depositato il 1/9/99, Co. Pa. esponeva quanto segue:

- dal 1/8/96 conduceva in locazione l'appartamento sito in (OMESSO), via (OMESSO), int (OMESSO), appartenente a To. De.;

- la locatrice, sebbene al corrente delle effettive necessita' abitative della ricorrente, aveva richiesto la sottoscrizione di un contratto di locazione per uso di abitazione transitoria per la durata di un anno rinnovabile solo per un ulteriore anno;

- l'immobile era stato sempre adibito a stabile dimora della ricorrente;

- aveva corrisposto un canone superiore a quello determinato ai sensi della Legge n. 392 del 1978 che regolava il rapporto inter partes;

- avendo versato, nel periodo 1/9/96 - 31/8/99, la somma complessiva di lire 48.000.000 invece dell'importo di lire 7.233,707, dovuto per legge, risultava creditrice dell'importo di lire 41.566.293;

- era inoltre creditrice della somma di lire 2.476.975 per differenza fra il deposito versato e quello dovuto.

Chiedeva, quindi, che, previo accertamento dell'equo canone relativo alla locazione inter partes dal settembre 1996 sino alla definizione del giudizio, la To. venisse condannata alla restituzione della somma percepita in eccesso a titolo di canone nella misura indicata o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione, interessi, anatocismi, nonche' alla restituzione delle differenze sul deposito cauzionale ed al pagamento degli interessi maturati. Il tutto previo accertamento della natura del contratto siccome abitativo stabile e, declaratoria di simulazione del contratto per uso transitorio e, in subordine, previo accertamento della circostanza che il rapporto era sorto per soddisfare esigenze abitative stabili della conduttrice per ragioni di lavoro e limitate nel tempo, con successivo rinnovo del rapporto come abitativo stabile e per un ulteriore periodo per accordo fra le parti.

Si costituiva la To., asserendo che il contratto era stato stipulato per esigenze transitorie della conduttrice, che le somme corrisposte dopo la scadenza contrattuale costituivano compensi per l'occupazione dell'immobile e che il deposito cauzionale era stato assorbito dagli scoperti per tassa rifiuti ed oneri condominiali non corrisposti dalla ricorrente. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'improponibilita' della domanda in quanto gia' svolta in via riconvenzionale nel giudizio n. 98811/99 RGAC proposto dall'esponente onde sentir convalidare lo sfratto per morosita' della controparte, l'inammissibilita' e l'infondatezza della pretesa azionata.

Al giudizio veniva riunito quello, gia' menzionato, recante n. 98811/99 RGAC. Espletati gli interrogatori formali e prova testimoniale, all'udienza del 6/11/2003, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

Con sentenza 6 - 13.11.2003 il Tribunale di Roma decideva come segue: "... definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Co. Pa. contro To. De. (causa n. 68968/99), nonche' sulle domande proposte da To. De. contro Co. Pa. (causa n. 98811/99), cosi' provvede:

1) determina l'equo canone della locazione per cui e' causa come segue:

dall'agosto 1996: lire 197.812;

dall'agosto 1997: lire 200.409;

dall'agosto 1998: lire 203.766;

dall'agosto 1999: lire 207.675;

2) condanna la To. al pagamento, in favore della Co., della somma di euro 21.363,900 con gli interessi legali a decorrere dalla domanda, nonche' della somma di euro 1.279,25, con gli interessi legali a decorrere dal 23 settembre 1996;

3) risolve per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato 23/9/96 dalla Co. con la To. in relazione all'immobile sito in (OMESSO), Via (OMESSO), int (OMESSO);

4) condanna la Co. all'immediato rilascio dell'immobile di cui al precedente punto 3), fissandosi per l'esecuzione la data del 15/12/03;

5) condanna la Co. al pagamento in favore della To. della somma di euro 1183,90, con gli interessi legali a decorrere dalla domanda;

6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Contro questa decisione entrambe le parti hanno proposto separati appelli, poi riuniti.

Con sentenza 8.2 - 20.4.2005 la Corte di Appello di Roma ha rigettato gli appelli confermando l'impugnata decisione; ed ha compensato interamente le spese del grado.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione Co. Pa..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale To.De..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo Co.Pa. denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3 ed omessa, insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in relazione all'articolo 420 c.p.c.. (eccezione di inammissibilita' della domanda di risoluzione per l'omesso pagamento di oneri condominiali poiche' formulata unicamente con la memoria integrativa) " esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. La Signora To. ha intimato lo sfratto per morosita' assumendo che la conduttrice non avrebbe pagato, in tutto od in parte, alcune precise mensilita di canone e, successivamente, con la memoria integrativa, ha ampliato la domanda ed ha chiesto la risoluzione anche per il preteso omesso pagamento di oneri condominiali e di spese di registrazione. La Signora Co. ha contestato ed impugnato ogni avversa domanda e cio' sia nella memoria integrativa sia all'udienza del giorno 1/03/2001 (1 udienza dopo il mutamento del rito). Il Giudice di prime cure ha ritenuto pero' ammissibile l'ampliamento del thema decidendum. La Co., con l'appello, ha chiesto la riforma della sentenza sul punto data l'inammissibilita' della domanda. La Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia del primo Giudice senza pero' motivare, il rigetto dell'appello in relazione alle domande formulate dall'appellante in ordine all'erroneita' della pronunzia sulla risoluzione del contratto, senza esaminare l'eccezione sollevata dall'appellante in ordine all'inammissibilita' della nuova domanda formulata dalla Signora To..

Il motivo e' privo di pregio, in quanto la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente e' stata superata da quella piu' recente di questa Corte Suprema.

Va dunque confermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facolta' connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilita' di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilita' di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (cfr. Cass. Sentenza n. 21242 del 29/09/2006; e Cass. Sentenza n. 16635 del 19/06/2008).

Le residue doglianze circa il merito della decisione concernente la risoluzione saranno esaminate in seguito.

Con il secondo motivo Co.Pa. denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3 ed omessa, insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla eccezione di inammissibilita' e comunque della infondatezza della domanda di risoluzione per l'omesso pagamento di oneri condominiali poiche' mancava la prova della preventiva richiesta di pagamento e poiche' mancava la prova del pagamento effettuato dalla Signora To. anche in relazione alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9, ed all'articolo 2697 c.c." proponendo doglianze che vanno riassunte nel modo seguente. La Signora Co. con l'atto di appello, aveva anche rilevato che non era stata fornita alcuna prova della preventiva richiesta di pagamento delle spese condominiali e che non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali stessi da parte della Signora To.. La Signora Co. ha anzi fornito la prova che gli oneri condominiali erano invece stati pagati da lei e non gia' dalla Signora To.. La Corte di Appello ha ritenuto che la richiesta di rimborso degli oneri condominiali non fosse stata contestata dalla conduttrice omettendo ogni esame delle domande formulate dalla Signora Co. nell'atto di appello. Invece, come risulta per tabulas, la Co., ha contestato tutte le domande formulate dalla To. nel giudizio di primo grado e cio' sia nella memoria di costituzione ex articolo 426 c.p.c., sia nella prima udienza di comparizione delle parti successiva al mutamento del rito. Quindi la locatrice avrebbe dovuto dimostrare di aver inviato alla conduttrice una richiesta di pagamento e di aver effettivamente effettuato il pagamento degli oneri condominiali oltre che l'effettiva debenza della somma da parte della conduttrice. Persino qualora si volesse ritenere che la conduttrice non aveva formulato alcuna eccezione in relazione al credito vantato dalla locatrice, comunque il Giudice avrebbe dovuto accertare l'esistenza del credito. Invece, l'attrice nel giudizio di sfratto per morosita', non ha fornito alcuna prova del proprio buon diritto, e quindi la domanda non poteva essere accolta. La Signora Co. aveva prodotto, in fase di appello, un documento attestante che gli oneri condominiali erano stati da lei pagati. Erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante il documento ritenendo che "non puo' invero costituire prova liberatoria "quella dichiarazione" postuma proveniente da terzi - datata 30.1.2004 - sottoscritta da Tr. An. - amministratore pro tempore del condominio di via (OMESSO) - secondo la quale le quote ordinarie di condominio e di riscaldamento emesse a tutto gennaio 2000 risultano pagate" senza considerare l'irrilevanza di un presunto adempimento tardivo dopo la di risoluzione". E' errato pure il principio enunciato dalla Corte di Appello secondo la quale sarebbe stata la conduttrice a dover offrire la prova dell'adempimento. Al contrario era la locatrice a dover offrire la prova di aver provveduto a pagare gli oneri condominiali e di averli ritualmente richiesti alla conduttrice. Tanto nella memoria integrativa quanto nel verbale di udienza del giorno 1 marzo 2001 la conduttrice ha impugnato e contestato la domanda formulata dalla locatrice perche' infondata in fatto ed in diritto. Inoltre non possono essere considerate valide richieste quelle asseritamente inviate dall'amministratore del condominio, peraltro prodotte tardivamente solo in sede di appello. Infatti per il rimborso delle spese condominiali l'amministratore del condominio puo' rivolgersi esclusivamente ai condomini, e non gia' ai conduttori delle unita' immobiliari comprese nell'edificio condominiale. Nessun rilievo assume l'omesso pagamento della registrazione del contratto e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto neppure per tali voci e' mai stata inoltrata alcuna richiesta e comunque le stesse non superano l'ammontare di due mensilita' del canone di locazione.

Il motivo non puo' essere accolto in quanto gli asseriti vizi non sussistono.

Occorre premettere che tutte le tesi difensive che si basano sulle asserite risultanze istruttorie circa i punti sopra riassunti debbono ritenersi inammissibili, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non solo riportano il contenuto rilevante delle risultanze stesse (e cio' e' gia' di per se' decisivo), ma non indicano neppure tutti i dati necessari per identificare esattamente le prove in questione (e cioe', per ciascuno dei documenti: natura, data, precisa provenienza, data di produzione, ecc).

Per il resto si osserva che si e' di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte di Appello, che si sottraggono al sindacato di legittimita' in quanto immuni dai vizi denunciati (v. Cass. n. 9234 del 20/04/2006: "il disposto dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata", cfr. inoltre Cass. S. U. n. 05802 dell'11/06/1998; cfr. anche, tra le successive: Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. n. 21193 del 05/11/2004; e Cass. n. 1101 del 20/01/2006);

In particolare, con riferimento agli asseriti vizi giuridici, va rilevato quanto segue.

In passato questa Corte Suprema aveva affermato che "Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex adverso", non puo' ritenersi provato un fatto solo per la mancata contestazione ad opera della controparte" (Cass. Sentenza n. 4604 del 07/05/1999, v. anche nello stesso senso Cass. Sentenza n. 11277 del 18/07/2003).

Successivamente pero' la giurisprudenza e' giustamente mutata.

Va quindi confermato il seguente principio di diritto: "L'articolo 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra' astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovra' ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti." (Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008).

Assodato quanto sopra, occorre stabilire entro quando detta contestazione possa essere sollevata ai fini ora considerati.

La questione (con riferimento al rito del lavoro applicabile nella fattispecie con riferimento alle norme indicate dall'articolo 447 bis c.p.c.; norme tra le quali figurano quelle in questione) e' stata risolta nella motivazione della sentenza Sez. Un. 761 del 23/01/2002 che ha particolarmente approfondito la questione esponendo le argomentazioni fondamentali sulle quali si e' basata la predetta nuova giurisprudenza.

In detta decisione infatti si legge: "...Il menzionato difetto di contestazione...omissis... A) se concerne fatti costitutivi del diritto, si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicche' simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contradditiorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilita' di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione; e, pertanto: Aa) il limite della contestabilita' dei fatti costitutivi originariamente incontestati si identifica, nel rito del lavoro, con quello previsto dall'articolo 420 c.p.c., comma 1, per la modificazione di "domande eccezioni e conclusioni gia' formulate"; Ab) trattasi di preclusione argomentabile dal sistema... ".

Cio' premesso in linea generale ed astratta, va rilevato con riferimento alla fattispecie concreta in questione che la parte ricorrente non deduce (in modo rituale; e dunque con tutte le necessarie precisazioni e citazioni di brani di atti giuridici rilevanti) di aver tempestivamente esposto in primo grado specifiche contestazioni sui punti in questione (ad es. l'assunto di aver "...impugnato e contestato la domanda formulata dalla locatrice perche' infondata in fatto ed in diritto." riguarda una affermazione difensiva assolutamente generica).

Quanto all'appello, basta rilevare che si tratta di contestazioni tardive alla luce del principio di diritto ora citato.

Si deve dunque concludere che tutte le doglianze concernenti la suddetta contestazione (essendo o inammissibili o prive di pregio) non possono essere accolte.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia "errata pronunzia sulle spese" assumendo che la Corte di Appello di Roma ha errato anche nel confermare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio e nel compensare quelle del secondo grado in quanto, stante la soccombenza della locatrice e l'improponibilita' oltre che l'infondatezza delle domande formulate da quest'ultima le spese di lite, sia del primo che del secondo grado, dovevano essere poste a carico della Signora To. in quanto integralmente soccombente.

Il terzo motivo deve ritenersi privo di pregio, alla luce del rigetto dei motivi precedenti e del seguente principio di diritto: "Nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. ad opera della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, articolo 39 quater convertito, con modif. nella Legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei "giusti motivi - sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione e' sindacabile in sede di legittimita' nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'articolo 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunita' della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice puo' compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando percio' applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'articolo 111 Cost., comma 6 " (Cass. Sentenza n. 24495 del 17/11/2006; v. anche Cass. Sentenza n. 17457 del 3 1/07/2006).

To.De., con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato, denuncia "Violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 26, lettera a, e articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Transitorieta' della locazione", sostenendo che la natura transitoria del contratto, al momento della sua conclusione, non era affatto simulata, come risultava provato:

-a) dal contenuto dell'articolo 1 del contratto (circa detta transitorieta' ed il fatto che la conduttrice aveva dichiarato di essere residente a (OMESSO)) e dalla deposizione della teste Ma.;

-b) dalla circostanza che la conduttrice occupa saltuariamente l'immobile (v. deposizione del portiere e bonifici di pagamento della pigione eseguiti da (OMESSO));

-c) dal fatto che non sono state indicate se non in modo vago e generico dai testi le ragioni di lavoro a (OMESSO) della Co.;

-d) dal certificato di residenza della controparte, dalla sua lettera 1.12.97, dalle deposizioni dei testi Ma., C., C. e Da. (mentre e' priva di attendibilita' la deposizione del figlio della Co.).

Il primo motivo non puo' essere accolto in quanto l'oggetto delle censure e' costituito da tipiche valutazioni di merito che si sottraggono al sindacato di legittimita' in quanto immuni dai vizi denunciati (v. sopra quanto gia' esposto a tal proposito).

Con il secondo motivo To.De. denuncia "Violazione del Legge n. 392 del 1978, articolo 26, lettera a, e articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Motivi di studio" lamentando che i Giudici di merito si sono fondati sui motivi di studio del figlio mentre Legge n. 392 del 1978, articolo 26, lettera a cit. puo' applicarsi solo ai famigliari.

Il motivo e' inamissibile in quanto critica una ratio decidendi non contenuta nella sentenza di secondo grado (quella di primo grado non fa direttamente parte della materia processuale oggetto del presente giudizio di legittimita'). La Corte di merito infatti ha evidentemente (pur se implicitamente) fatto proprio l'assunto del Giudice di primo grado il quale aveva valutato la sussistenza delle esigenze di studio del figlio della conduttrice non direttamente (come sembra affermare la parte ricorrente), ma solo come una delle varie risultanze che consentivano (complessivamente valutate) di ritenere provate l'uso abitativo stabile da parte della Co..

Con il terzo motivo la To. denuncia "Violazione dell'articolo 1418 c.c., dell'articolo 1325 c.c., n. 1, e degli articoli 1427 e 1429 c.c. e articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 " esponendo che ella aveva voluto solo la stipulazione di una locazione ad uso transitorio con la conseguenza che l'eventuale contratto ordinario sarebbe nullo per mancanza dell'accordo.

Il motivo e' (prima ancora che prive di pregio in quanto sul punto in questione - uso transitorio o meno - la motivazione della Corte e' immune dai vizi denunciati) inammissibile in quanto la ricorrente, proprio poiche' lamenta l'omessa valutazione di tesi difensive (palesemente anche in fatto) non indicate nell'impugnata decisione, avrebbe dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto (nonche' - per il sopra principio di autosufficienza del ricorso - in che termini) le sue tesi difensive erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita' ha l'onere, alfine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa "; cfr. anche Cass. n. 14590 del 2005).

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia "Violazione dell'articolo 1587 c.c., della Legge n. 392 del 1978, articolo 80 e dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Mutamento d'uso" osservando tra l'altro che ella aveva appreso il presunto mutamento di destinazione della cosa locata solo all'udienza del 13.1.2000 ed aveva immediatamente eccepito la risoluzione nella memoria depositata il 27.3.00 entro i tre mesi; e che la sentenza aveva omesso di pronunciare sul punto.

Il motivo e' inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva gia' da sola: - in quanto la ricorrente non precisa ritualmente se, in che atto ed in che termini aveva gia' sottoposto la questione al Giudice di secondo grado (v. sopra), - in quanto la censura e' pure del tutto generica (tra l'altro non si chiarisce cosa si intenda con l'espressione "...eccepito la risoluzione.."; in particolare non si precisa se in relazione alle circostanze predette era stata proposta una vera e propria domanda di risoluzione; ovvero di altra natura).

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia "Violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - Conteggio dell'equo canone" rilevando che la controparte, di fronte alle sue (della To.) contestazioni avrebbe dovuto provare il quantum richiesto e non limitarsi ad esporre un conteggio.

Detto quinto motivo e' inammissibile per tre ragioni, ciascuna delle quali decisiva gia' da sola:

-a) in quanto la ricorrente non precisa ritualmente in che atto ed in che termini aveva sottoposto la questione al Giudice di secondo grado;

-b) in quanto non censura specificamente e ritualmente l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado (alla quinta e sesta riga di pag. 5) e fatta chiaramente propria dal Giudice dell'appello, secondo la quale le sue contestazioni erano state tardive e generiche;

-c) in quanto pure la censura contenuta nel ricorso e' del tutto generica dato che la parte ricorrente avrebbe dovuto precisare quale era secondo la sua tesi l'equo canone dovuto nel caso di locazione ad uso abitativo stabile (si consideri tra l'altro che in via di mera ipotesi il suo computo avrebbe anche potuto condurre ad un importo inferiore a quello affermato dalla controparte, facendo cosi' venir meno l'interesse all'impugnazione), ed avrebbe dovuto inoltre suffragare il suo assunto con un completo computo contrapponendo le singole voci ritenute giuste a quelle criticate.

Il ricorso incidentale condizionato deve evidentemente ritenersi assorbito dato il rigetto del ricorso principale.

Sulla base di quanto sopra esposto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno respinti.

Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito.

Dato l'esito del giudizio va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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