Nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, in caso di cessione del contratto non vi è necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del preteso cessionario

Nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, ove quest'ultimo abbia eccepito di non essere più il conduttore per avere ceduto ad altri il contratto, si pone soltanto un problema di valutazione della fondatezza dell'eccezione del convenuto, senza che derivi la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del preteso cessionario. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 ottobre 2007, n. 22865)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - est. Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SE. BI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato STEFANO OLIVA, difeso dall'avvocato MOGAVERO PASQUALE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PE. AN., PE. RO., FO. AN., P. G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, difesi dagli avvocati TERREGINO AGOSTINO, AGOSTARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 987/03 della Corte d'Appello di PALERMO, seconda sezione civile, emessa il 7/11/03, depositata il 19/11/03, R.G. 323/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/07 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;

udito l'Avvocato Pasquale MOGAVERO;

udito l'Avvocato Renato CARCIONE (per delega Avv. Agostino TERREGINO, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Termini Imerese del 22 giugno 1999 Gi. e P.G. nonche' Fo. An. intimavano sfratto per morosita' a Se.Bi., perche' costui, che conduceva in locazione ad uso commerciale un immobile di loro proprieta', non aveva corrisposto il canone relativo al periodo da gennaio a giugno del 1999 per un importo complessivo di lire 3.011.520.

L'intimato eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, assumendo che aveva ceduto l'azienda ed il contratto di locazione a Bo.Gi. e che dell'avvenuta cessione aveva effettuato contestuale comunicazione alla parte locatrice.

Chiedeva che il contraddittorio fosse integrato nei confronti del cessionario del contratto, da ritenere litisconsorte necessario.

In riconvenzione reclamava il pagamento dell'indennita' per l'avviamento commerciale.

Il tribunale emetteva ordinanza interinale di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto e, all'esito del conseguente giudizio di merito, riteneva Se.Bi. l'unico soggetto obbligato al pagamento dei canoni e dichiarava risolto il contratto per inadempimento del conduttore, del quale rigettava, pertanto, la domanda riconvenzionale.

Sull'impugnazione principale di Se.Bi. e sul gravame incidentale di Pe.An., Pe.Ro., P. G. ed Fo.An. (i primi tre anche nella qualita' di eredi di Pe.Gi., deceduto nella more del giudizio), provvedeva la Corte d'appello di Palermo con la sentenza pubblicata il 19 novembre 2003, che rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava Se.Bi. a pagare agli appellanti incidentali Pe.An., Pe. Ro., P.G. ed Fo.An. la somma complessiva di euro 2.337,04 e le spese del doppio grado del giudizio.

Ai fini che ancora interessano i giudici di secondo grado consideravano, in rito, che il contraddittorio non doveva essere integrato nei confronti del soggetto asserito cessionario della locazione ex parte conductoris, il quale non poteva dirsi parte necessaria nel giudizio relativo al pagamento dei canoni introdotto nei confronti dell'originario conduttore.

Nel merito, la Corte territoriale rilevava che non si era perfezionata da parte del conduttore alcuna cessione dell'azienda, essendo intervenuto tra Se.Bi. ed il terzo soltanto un contratto preliminare di cessione, cui non aveva fatto seguito il contratto definitivo, per cui era da escludere, nell'inapplicabilita' della norma di cui alla Legge n. 392 del 1978 articolo 36 che potesse essere opponibile ai locatori l'asserita cessione del contratto.

La Corte palermitana negava anche che tra il conduttore ed il terzo Bo. si fosse perfezionata la cessione del contratto nella specie del negozio di cui all'articolo 1406 c.c. e ss. non avendo il conduttore dimostrato che la parte locatrice aveva prestato il necessario suo assenso al subingresso del terzo nel rapporto di locazione, ed escludeva anche che tra i locatori ed il terzo fosse intervenuto un autonomo rapporto di locazione a decorrere dal gennaio 1999, quando il pregresso contratto con Se.Bi., a dire di costui, si sarebbe consensualmente risolto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Se. Bi., che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso Pe.An., Pe. Ro., P.G. ed Fo.An..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2697 e 1406 c.c., articoli 24 e 101 Cost., articoli 112, 113, 115 e 277 c.p.c. nonche' l'omessa, illogica ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente critica la decisione di secondo grado perche' il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto che gli elementi probatori acquisiti in causa portavano ad escludere la prosecuzione della locazione tra le parti originarie stipulanti del contratto e confermavano l'avvenuta insorgenza di un rapporto diretto tra la parte locatrice Pe. ed i Bo..

Sostiene che sarebbe sufficiente leggere i capitoli di prova articolati e richiesti con le note autorizzate depositate il 10.11.1999 per evincere il contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata.

Aggiunge che la stessa sentenza non puo' essere condivisa anche nella parte in cui si afferma che manca il "consenso di parte locatrice alla cessione del contratto di locazione ex articolo 1406 c.c. e ss.".

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente ribadisce che la Corte territoriale:

non avrebbe esaminato correttamente le prove orali espletate ritenendole irrilevanti siccome dirette a dimostrare unicamente l'esecuzione di taluni lavori nei locali oggetto di causa;

non avrebbe dovuto affermare che la tesi sostenuta da esso ricorrente era smentita dal documento prodotto;

non avrebbe dovuto escludere il perfezionamento di una cessione della locazione secondo il modello delineato dall'articolo 1406 c.c. e ss.;

non avrebbe potuto addirittura ricavare la probabile "esplicita opposizione dei locatori" alla predetta cessione.

Con il terzo mezzo il ricorrente denuncia che la sentenza sarebbe nulla perche' il giudice del merito avrebbe dovuto procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del preteso cessionario della locazione, quale litisconsorti necessario.

Con il quarto motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta che, avendo nell'atto di appello esso ricorrente "integralmente riportato e trascritto il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado", contenente la sua domanda riconvenzionale, e dichiarato di insistere in tutto quanto dedotto nelle difese svolte, con gli scritti difensivi in atti, quanto alla sua pretesa relativa alla corresponsione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, alla suddetta domanda egli non aveva rinunciato.

Con il quinto motivo d'impugnazione impugna il capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese processuali, assumendo che la statuizione risulterebbe gravosa e non satisfattiva delle sue ragioni.

Preliminare e' l'esame, in rito, del terzo motivo, che denuncia, seppure soltanto sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del supposto cessionario della locazione.

La censura non puo' essere accolta.

La Corte territoriale, richiamando in proposito i precedenti arresti di questo giudice di legittimita' (Cass., n. 741/2002; Cass., n. 13297/2002; Cass., n. 1817/1984), ha espressamente chiarito di condividerne l'indirizzo interpretativo in base al quale nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto di locazione per morosita' del conduttore, ove quest'ultimo abbia eccepito di non essere piu' il conduttore per avere ceduto ad altri il contratto, si pone soltanto un problema di valutazione della fondatezza dell'eccezione del convenuto, senza che derivi la necessita' dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del preteso cessionario.

La statuizione del giudice del merito sul punto e' rispettosa, percio', della logica e della legge, dato che il suddetto principio di diritto e' pienamente condiviso da questo Collegio, che deve ribadire che, nella specie, non si versa in tema di rapporto inscindibile, comportante la ipotesi del necessario contraddittorio del cessionario.

Inammissibili, invece, sono il primo ed il secondo motivo del ricorso, che, quali espressione di unica censura prospettata sotto distinti profili, vanno trattati congiuntamente.

Il ricorrente, in realta', sotto l'aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, non prospetta vizi logici o argomentativi in cui sarebbe incorso il giudice del merito, ma sostanzialmente richiede in questa sede un riesame del materiale probatorio raccolto per farne derivare conseguenze diverse da quelle cui e' pervenuto il giudice del merito, laddove esso ha escluso sia l'ipotesi del subingresso del terzo nella locazione, in applicazione della norma di cui alla Legge n. 393 del 1978, articolo 36, perche' non era stata data la prova dell'avvenuta cessione dell'azienda; sia la diversa ipotesi della cessione secondo il diverso modello di cui all'articolo 1406 c.c. e ss., per la mancata dimostrazione del consenso alla cessione del contraente ceduto.

In disparte il rilievo assorbente che la complessiva censura non assolve al requisito dell'autosufficienza in quanto il ricorrente non riproduce nel ricorso il tenore esatto dei documenti e della prova orale, il cui omesso o inadeguato esame e' censurato, osserva nel resto questa Corte che trattasi, all'evidenza, di mera quaestio facti.

Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Il che nella fattispecie e' sicuramente da escludere.

Anche il quarto motivo d'impugnazione, che sostanzialmente denuncia l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla domanda del ricorrente Se.Bi. diretta ad ottenere la liquidazione dell'indennita' per l'avviamento commerciale, non puo' essere accolto.

La sentenza di primo grado, provvedendo in ordine a siffatta domanda avanzata in via riconvenzionale, l'aveva rigettata perche' la locazione si era risolta per inadempimento del conduttore.

La suddetta statuizione di primo grado non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte di Se.Bi., il quale aveva devoluto al giudice di secondo grado le sole questioni relative all'omessa motivazione circa la dedotta costituzione di un nuovo rapporto di locazione, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei pretesi cessionari Bo., all'erronea valutazione del profilo regolato dalla Legge n. 392 del 1978 articolo 36 e di quello dell'accettazione da parte dei locatori della semplice cessione ex articolo 1406 c.c. alla mancata ammissione di prova per testi.

Il soccombente avrebbe dovuto ritualmente coinvolgere col gravame anche il tema della spettanza dell'indennita' per l'avviamento commerciale mediante specifica censura.

Ma tale non e' quella che il ricorrente assume di avere proposto per relationem alle sue precedenti difese ed azione in primo grado, poiche', richiamando il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado e dichiarando di insistere in tutto quanto dedotto nelle difese svolte con gli scritti difensivi in atti, l'istante non ha mosso nessun rilievo specifico alla adottata ratio decidendi di rigetto del tribunale e non ha devoluto al riguardo alcuna censura alla decisione del tribunale, sulla quale il giudice di appello fosse tenuto a pronunciarsi.

E' scontata, infatti, la regola di diritto (ex plurimis: Cass., n. 13756/2002; Cass., n. 12092/2004; Cass., n. 5445/2006) a mente della quale l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'articolo 342 c.p.c., pur non dovendosi interpretare in senso impropriamente restrittivo e formalistico, richiede pur sempre l'indicazione chiara ed univoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutimi e quindi delle questioni che si intendono sottoporre a riesame, per cui non puo' ritenersi sufficiente il mero generico richiamo, per relationem, alle difese svolte in prime cure, perche' cio' obbligherebbe il giudice ad guerci ad un'opera di relazione e di supposizione, che la legge processuale non gli affida.

Infondato, infine, e' il quinto motivo, sia perche' non e' censurabile la sentenza che pone a carico del soccombente le spese processuali, sia perche' la valutazione dell'opportunita' della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; sia perche' e' di tutto generica la doglianza circa la pretesa eccessivita' della liquidazione effettuata dal giudice del merito, quando non siano indicate le voci della tabella degli onorari che sarebbero state violate.

Il ricorso, pertanto, e' rigettato ed il ricorrente e' condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimita' nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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