Nelle locazioni abitative soggette al regime dell'equo canone è nulla la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dall'immobile locato per il suo normale uso

Nelle locazioni abitative soggette al regime dell'equo canone, anche se già in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392/78 la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dall'immobile locato per il suo normale uso (come l'imbiancatura, la verniciatura, la raschiatura dei pavimenti in legno e la lucidatura di quelli in marmo) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79, legge 392/78, perché, addossando sul conduttore una spesa che la legge pone di regola a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio che si aggiunge al canone legale. (Cass. n. 11401 del 17 ottobre 1992).

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