Non costituiscono vizi della cosa locata tali da integrare l'inadempimento del locatore i deterioramenti dovuti all'usura

Non possono essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti dovuti alla sua naturale usura, effetto del tempo, ovvero di accadimenti che abbiano determinato un’infiltrazione, in tale seconda ipotesi essendo operante l’obbligo del locatore di provvedere riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11198 del 2007. La Corte ha, altresì, precisato che costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell’art. 1578 c.c. – la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c., ma altera l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo, ma non l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento - quelli che incidono anche sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione.

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